CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 04657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità (dolendosi della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con una perizia) e all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Invero, il primo motivo, pedissequamente reiterativo di quello oggetto dell'atto di appello, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulla richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Quanto al motivo sulla recidiva, va rilevato che è nuovo, giacché non risulta che sia stato proposto con l'atto di appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dellla somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Gregorio C D