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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18533/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13176-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N 29/31, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ordinanza di Corte d'appello Milano n. 185/2016 depositata il 18/11/2016 e la sentenza del Tribunale di Milano n. 12906/2015 del 17./11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Milano emessa ai sensi dell’art. 348 bis e ter cod. proc. civ. il 18 novembre 2016 e la sentenza del tribunale di Milano n. 12.906 del 2015; -per quanto è dato comprendere dal ricorso in esame, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] N. Maddalena ed altri avverso la sentenza del tribunale di Milano n.12906/2015 la corte d’appello milanese ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto; -a seguito di tale decisione gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 111 Cost avverso la predetta ordinanza di inammissibilità e ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. avverso la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 sentenza emessa dal tribunale di Milano nel giudizio fra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ed il [OSCURATO:PERSONA] n. 29/31 ed i condomini in epigrafe meglio identificati (cfr. intestazione del ricorso e pag. 4 dello stesso); -il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è articolato in plurime censure dell’ordinanza della corte territoriale riguardanti i) la ritenuta legittimità della riassunzione del processo effettuata dal Condominio in primo grado dopo la dichiarata interruzione dello stesso per la cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché ii) la ritenuta legittimazione del Condominio nonostante l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata fin dal primo grado e, altresì, iii) il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria promossa, anche questa tempestivamente dedotta; - a seguito della notifica del ricorso per cassazione si sono costituiti il Condominio e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistendo con tempestivo controricorso; considerato che: - il ricorso è inammissibile sotto diversi profili; - come eccepito dal controricorrente e chiarito da questa Corte l’ordinanza resa ex articolo 348 bis e ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. Sez.

Un. 1914/2016); -è inoltre stabilito dall’art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. che a seguito della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e ter cod. proc. civ., l’impugnazione della sentenza di primo grado e, ove ammesso (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte nella pronuncia appena richiamata), dell’ordinanza, il termine per l’impugnazione è comunque quello di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; -nel caso di specie, diversamente da quanto dichiarato dai ricorrenti, l’ordinanza in questione è stata comunicata il 18 novembre 2016 sia all’attuale difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che al collega avvocato [OSCURATO:PERSONA] codifensore nel giudizio di appello ( come da attestazione allegata al controricorso); -ne deriva che il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è inammissibilmente tardivo; -ciò a prescindere dalla questione concernente l’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter che, come nel caso di specie, non venga impugnata per vizi propri ma, come sopra specificato, per contestare le statuizioni adottate dalla corte in merito alle censure sollevate dagli appellanti, censure che avrebbero dovuto essere sollevate, nel sistema del filtro previsto dagli articoli 348 bis e ter cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado; -a questo riguardo deve poi rilevarsi che la procura speciale conferita dai ricorrenti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed apposta in calce al ricorso, non contempla la facoltà di ricorrere avverso la sentenza di primo grado ma soltanto avverso l’ordinanza della corte d’appello, dal che deriva l’ulteriore profilo di inammissibilità del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 ricorso per la mancanza di jus postulandi in relazione alla pronuncia Numero sezionale 227/2022Numero di raccolta generale 18533/2022 di prime cure; Data pubblicazione 08/06/2022 -peraltro, la sentenza asseritamente impugnata non è neppure depositata in copia autentica insieme al ricorso come previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ. (cfr. indice delle produzioni a pag. 44 del ricorso); -il ricorso è dunque inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate in euro 7800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 01/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13176-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N 29/31, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ordinanza di Corte d'appello Milano n. 185/2016 depositata il 18/11/2016 e la sentenza del Tribunale di Milano n. 12906/2015 del 17./11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Milano emessa ai sensi dell’art. 348 bis e ter cod. proc. civ. il 18 novembre 2016 e la sentenza del tribunale di Milano n. 12.906 del 2015; -per quanto è dato comprendere dal ricorso in esame, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] N. Maddalena ed altri avverso la sentenza del tribunale di Milano n.12906/2015 la corte d’appello milanese ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto; -a seguito di tale decisione gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 111 Cost avverso la predetta ordinanza di inammissibilità e ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. avverso la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 sentenza emessa dal tribunale di Milano nel giudizio fra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ed il [OSCURATO:PERSONA] n. 29/31 ed i condomini in epigrafe meglio identificati (cfr. intestazione del ricorso e pag. 4 dello stesso); -il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è articolato in plurime censure dell’ordinanza della corte territoriale riguardanti i) la ritenuta legittimità della riassunzione del processo effettuata dal Condominio in primo grado dopo la dichiarata interruzione dello stesso per la cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché ii) la ritenuta legittimazione del Condominio nonostante l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata fin dal primo grado e, altresì, iii) il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria promossa, anche questa tempestivamente dedotta; - a seguito della notifica del ricorso per cassazione si sono costituiti il Condominio e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistendo con tempestivo controricorso; considerato che: - il ricorso è inammissibile sotto diversi profili; - come eccepito dal controricorrente e chiarito da questa Corte l’ordinanza resa ex articolo 348 bis e ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. Sez. Un. 1914/2016); -è inoltre stabilito dall’art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. che a seguito della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e ter cod. proc. civ., l’impugnazione della sentenza di primo grado e, ove ammesso (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte nella pronuncia appena richiamata), dell’ordinanza, il termine per l’impugnazione è comunque quello di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; -nel caso di specie, diversamente da quanto dichiarato dai ricorrenti, l’ordinanza in questione è stata comunicata il 18 novembre 2016 sia all’attuale difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che al collega avvocato [OSCURATO:PERSONA] codifensore nel giudizio di appello ( come da attestazione allegata al controricorso); -ne deriva che il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è inammissibilmente tardivo; -ciò a prescindere dalla questione concernente l’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter che, come nel caso di specie, non venga impugnata per vizi propri ma, come sopra specificato, per contestare le statuizioni adottate dalla corte in merito alle censure sollevate dagli appellanti, censure che avrebbero dovuto essere sollevate, nel sistema del filtro previsto dagli articoli 348 bis e ter cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado; -a questo riguardo deve poi rilevarsi che la procura speciale conferita dai ricorrenti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed apposta in calce al ricorso, non contempla la facoltà di ricorrere avverso la sentenza di primo grado ma soltanto avverso l’ordinanza della corte d’appello, dal che deriva l’ulteriore profilo di inammissibilità del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 ricorso per la mancanza di jus postulandi in relazione alla pronuncia Numero sezionale 227/2022Numero di raccolta generale 18533/2022 di prime cure; Data pubblicazione 08/06/2022 -peraltro, la sentenza asseritamente impugnata non è neppure depositata in copia autentica insieme al ricorso come previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ. (cfr. indice delle produzioni a pag. 44 del ricorso); -il ricorso è dunque inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate in euro 7800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 01/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m
Sentenza Cassazione n. 18533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris