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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34036/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 482 e 476; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurazione del proprio concorso morale nel reato di falsificazione della patente di guida - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, sostenendo la tesi secondo cui il documento da lui utilizzato, recante la propria fotografia e i propri dati, fosse stato formato a sua insaputa, mediante appropriazione illecita dei dati.

Versione, questa, non sostenibile atteso che il ricorrente non risulta avere mai conseguito la patente e, tuttavia, veniva trovato alla guida e in possesso del documento recante i dati personali dello stesso.

Ne deriva che, logicamente, la formazione della patente falsa non può che essere frutto del suo agire; Rilevato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità per inidoneità dell'azione, trattandosi di un'ipotesi di falso c.d. grossolano - è inammissibile, in quanto costituito da doglianze reiterative di profili di censura già correttamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come sì sia trattato di un falso idoneo ad ingannare la collettività, atteso che gli operatori non erano stati in grado di avere, sin da subito, la certezza della falsità del documento che, invece, risultava da controlli presso la Motorizzazione Civile; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio dì motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorío, a fronte di una congrua motivazione con cui la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile, nonché la condotta dell'imputato che, in occasione del controllo, tentava, invano, di nascondere la patente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 _ P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 482 e 476; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurazione del proprio concorso morale nel reato di falsificazione della patente di guida - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, sostenendo la tesi secondo cui il documento da lui utilizzato, recante la propria fotografia e i propri dati, fosse stato formato a sua insaputa, mediante appropriazione illecita dei dati. Versione, questa, non sostenibile atteso che il ricorrente non risulta avere mai conseguito la patente e, tuttavia, veniva trovato alla guida e in possesso del documento recante i dati personali dello stesso. Ne deriva che, logicamente, la formazione della patente falsa non può che essere frutto del suo agire; Rilevato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità per inidoneità dell'azione, trattandosi di un'ipotesi di falso c.d. grossolano - è inammissibile, in quanto costituito da doglianze reiterative di profili di censura già correttamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come sì sia trattato di un falso idoneo ad ingannare la collettività, atteso che gli operatori non erano stati in grado di avere, sin da subito, la certezza della falsità del documento che, invece, risultava da controlli presso la Motorizzazione Civile; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio dì motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorío, a fronte di una congrua motivazione con cui la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile, nonché la condotta dell'imputato che, in occasione del controllo, tentava, invano, di nascondere la patente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 _ P.Q.M
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