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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19030/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo 1'8 maggio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di energie elettrica, fatto commesso il 13 giugno 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denuncia mancanza o insufficienza della motivazione sia in tema di responsabilità che in tema di quantum di pena applicata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente vago, meramente assertivo e privo del necessario contenuto critico. 4.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021.

Il ConskIiere estensore [OSCURATO:PERSONA] le nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo 1'8 maggio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di energie elettrica, fatto commesso il 13 giugno 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denuncia mancanza o insufficienza della motivazione sia in tema di responsabilità che in tema di quantum di pena applicata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente vago, meramente assertivo e privo del necessario contenuto critico. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConskIiere estensore [OSCURATO:PERSONA] le nci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o