CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che la prima doglianza dedotta con il ricorso, che contesta una contraddittorietà nella motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la non speciale tenuità del danno ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma n. 4 cod.pen. in ragione del numero dei beni oggetto di ricettazione come emerge dal capo di imputazione e che ogni altra doglianza è inerente al reato già dichiarato prescritto di cui al capo A) (art. 171-ter legge 633/1941; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1, i Pao