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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2020

Cassazione n. 37886/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catania, che ha riformato quoad poenam la decisione del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato innestatosi su giudizio direttissimo — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di un'autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale, attuata per sfuggire alle forze dell'ordine che lo inseguivano dopo il misfatto.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al furto, che sarebbe tentato e non consumato, giacché l'azione si era svolta sotto la costante vigilanza di un agente di Polizia, che si trovava sul posto libero dal servizio e che aveva scelto di non intervenire.

Come risulterebbe dal verbale di arresto, l'agente Gambino non aveva mai perso di vista l'autovettura, sicché entrambe le sentenze di merito si esporrebbero a censura per avere ritenuto il contrario.

Né rileverebbe, nel senso della consumazione del reato, che Spinella fosse stato raggiunto dopo essersi allontanato con l'autovettura, giacché l'allontanamento era dovuto solo al fatto che l'agente di Polizia non lo aveva fermato prima.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, da escludersi per la presenza dell'agente Gambino sul posto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso che potesse procedersi alla riqualificazione del furto consumato in quello tentato.

La ragione fondamentale di tale conclusione attiene alla circostanza che il monitoraggio da parte dell'agente Gambino — trovatosi sul posto libero dal servizio — non aveva impedito che il ricorrente acquisisse l'autonoma disponibilità del veicolo e si allontanasse con quest'ultimo dal luogo del fatto, dandosi ad una precipitosa e pericolosa fuga per le vie cittadine, che aveva richiesto l'intervento di altri appartenenti alle forze dell'ordine, che lo avevano infine bloccato, non prima che l'imputato opponesse una strenua resistenza.

Ne consegue che, se pure l'azione furtiva, nelle sue prime fasi, era stata monitorata dal Gambino, ciò non aveva impedito all'imputato di sottrarre l'autovettura e di allontanarsi, peraltro non potendo sindacarsi (come pare voler fare il ricorrente) le ragioni della scelta di non intervento dell'operante di p.g., che può essere stato a ciò indotto da plurime ragioni — di necessità, di opportunità, di sicurezza — a soprassedere rispetto all'intervento in continenti.

Tale conclusione è pienamente in linea con gli insegnamenti consolidati di questa Corte.

Innanzitutto — come argomentato dalla Corte di appello — vi è coerenza con il principio sancito da Sezioni Unite Prevete (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere — esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale — ed il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Nel quadro della valutazione del perfezionamento del reato da parte dell'imputato, preme rimarcare che, nella sentenza Prevete, il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.

Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa — ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed all'accertamento dei reati — e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato.

E' coerente con questo approdo e con la centralità del tema dell'impossessamento Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva.

In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto — dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni Unite Prevete sul punto — la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compromissione — o meno — dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).

Ed è proprio in virtù di questa lettura complessiva della giurisprudenza di legittimità che, nel caso di specie, va decisamente esclusa la fondatezza della censura del ricorrente.

E' mancato, infatti, un intervento impeditivo da parte di un terzo che abbia evitato che Spinella si allontanasse con l'autovettura e che, quindi, acquisisse, sia pure per un periodo di tempo limitato, l'autonoma signoria sul bene, a nulla rilevando neanche che l'agente Gambino abbia affermato di non averlo perso di vista, giacché — a parte la natura fattuale della questione posta circa la dinamica degli accadimenti — comunque ciò è avvenuto quando era in atto un inseguimento teso a bloccare l'autore del fatto e a recuperare il maltolto, ossia una condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto e non di mero controllo a distanza del prevenuto.

2. Il motivo di ricorso che predica l'esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per la presenza dell'agente Gambino è manifestamente infondato giacché non esclude che il proprietario del veicolo avesse affidato quest'ultimo alla pubblica fede la circostanza che, in maniera del tutto eventuale ed occasionale, sia transitato sul posto un agente di polizia libero dal servizio.

Come affermato da questa Corte prevalentemente in caso di furto in supermercato (ma con considerazioni spendibili anche rispetto all'odierna regiudicanda), infatti, l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223; Sez. 4, n. 10367 del 28/05/1990, Milici, Rv. 184911), come quella avutasi nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catania, che ha riformato quoad poenam la decisione del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato innestatosi su giudizio direttissimo — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di un'autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale, attuata per sfuggire alle forze dell'ordine che lo inseguivano dopo il misfatto. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al furto, che sarebbe tentato e non consumato, giacché l'azione si era svolta sotto la costante vigilanza di un agente di Polizia, che si trovava sul posto libero dal servizio e che aveva scelto di non intervenire. Come risulterebbe dal verbale di arresto, l'agente Gambino non aveva mai perso di vista l'autovettura, sicché entrambe le sentenze di merito si esporrebbero a censura per avere ritenuto il contrario. Né rileverebbe, nel senso della consumazione del reato, che Spinella fosse stato raggiunto dopo essersi allontanato con l'autovettura, giacché l'allontanamento era dovuto solo al fatto che l'agente di Polizia non lo aveva fermato prima. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, da escludersi per la presenza dell'agente Gambino sul posto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso che potesse procedersi alla riqualificazione del furto consumato in quello tentato. La ragione fondamentale di tale conclusione attiene alla circostanza che il monitoraggio da parte dell'agente Gambino — trovatosi sul posto libero dal servizio — non aveva impedito che il ricorrente acquisisse l'autonoma disponibilità del veicolo e si allontanasse con quest'ultimo dal luogo del fatto, dandosi ad una precipitosa e pericolosa fuga per le vie cittadine, che aveva richiesto l'intervento di altri appartenenti alle forze dell'ordine, che lo avevano infine bloccato, non prima che l'imputato opponesse una strenua resistenza. Ne consegue che, se pure l'azione furtiva, nelle sue prime fasi, era stata monitorata dal Gambino, ciò non aveva impedito all'imputato di sottrarre l'autovettura e di allontanarsi, peraltro non potendo sindacarsi (come pare voler fare il ricorrente) le ragioni della scelta di non intervento dell'operante di p.g., che può essere stato a ciò indotto da plurime ragioni — di necessità, di opportunità, di sicurezza — a soprassedere rispetto all'intervento in continenti. Tale conclusione è pienamente in linea con gli insegnamenti consolidati di questa Corte. Innanzitutto — come argomentato dalla Corte di appello — vi è coerenza con il principio sancito da Sezioni Unite Prevete (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere — esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale — ed il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Nel quadro della valutazione del perfezionamento del reato da parte dell'imputato, preme rimarcare che, nella sentenza Prevete, il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa — ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed all'accertamento dei reati — e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato. E' coerente con questo approdo e con la centralità del tema dell'impossessamento Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto — dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni Unite Prevete sul punto — la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compromissione — o meno — dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). Ed è proprio in virtù di questa lettura complessiva della giurisprudenza di legittimità che, nel caso di specie, va decisamente esclusa la fondatezza della censura del ricorrente. E' mancato, infatti, un intervento impeditivo da parte di un terzo che abbia evitato che Spinella si allontanasse con l'autovettura e che, quindi, acquisisse, sia pure per un periodo di tempo limitato, l'autonoma signoria sul bene, a nulla rilevando neanche che l'agente Gambino abbia affermato di non averlo perso di vista, giacché — a parte la natura fattuale della questione posta circa la dinamica degli accadimenti — comunque ciò è avvenuto quando era in atto un inseguimento teso a bloccare l'autore del fatto e a recuperare il maltolto, ossia una condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto e non di mero controllo a distanza del prevenuto. 2. Il motivo di ricorso che predica l'esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per la presenza dell'agente Gambino è manifestamente infondato giacché non esclude che il proprietario del veicolo avesse affidato quest'ultimo alla pubblica fede la circostanza che, in maniera del tutto eventuale ed occasionale, sia transitato sul posto un agente di polizia libero dal servizio. Come affermato da questa Corte prevalentemente in caso di furto in supermercato (ma con considerazioni spendibili anche rispetto all'odierna regiudicanda), infatti, l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223; Sez. 4, n. 10367 del 28/05/1990, Milici, Rv. 184911), come quella avutasi nel caso di specie. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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