CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 05989 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a da gli [OSCURATO:PERSONA]Aniello (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ODV, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ; rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 3342/2020della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 16 dicembre 2020, notificata il 22 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto dell’8 giugno 2018, notificato il 14 giugno 2018, il Tribunale di Milano ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ODV di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di un credito vantato verso di essa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per la fornitura di agende relativa all’anno 2009, la somma di Euro 1.749.750, oltre interessi e spese di procedura. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ODV propose opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (quale ente subentrato nel 2016 solo nelle funzioni della [OSCURATO:PERSONA] Italiana della [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a liquidazionecoatta amministrativa, ai sensi del d.lgs. n. 178 del 2012, dopo avere assunto la nuova denominazione di «Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA]») e deducendo l’inesistenza del credito (in quanto già accertato come insussi s tente c on sentenza passata in giudicato nell’ambito di unacontroversia tra il detto ente strumentale e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 2.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 423 del 2019, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che alle spese, al pagamento, in favore della controparte, della sommadi Euro 10.000, ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ.. 3.La Corte d’appello di Milano, con sentenza 16 dicembre 2020, n. 3342, nel respingere l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, l’ha condannata, oltre che alle spese del grado, al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 6.343,33, sempre ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.. 4. Avverso quest’ultima sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso l’associazione della [OSCURATO:PERSONA] ODV. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, la Mediofa c tor s.r.l. in liquidazione denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. p roc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 641, primo comma, e 291, primo comma, cod. proc. civ.; dell’art. 3 - bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53; dell’art.2697 cod. civ; e «del principio di diritto enunciato da Cass. Sezioni Unite n. 14594 del 15 luglio 2016». La ricorrenteribadisce l’eccezione già sollevata nei gradi di merito di inammissibilità dell’opposizioneal decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Croce R ossa Italia na, a causa dell’omesso tempestivo riavvio e completamento del procedimento notificatorio in seguito al mancato buon fine della prima notifica tempestivamente tentata dell’atto di citazione in opposizione. 1.1.Il motivo è infondato . 1.1.a.Risultano dagli atti e sono sostanzialmente incontroversi tra le parti i seguenti fatti processuali: il decreto ingiuntivo era stato notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] dell a [OSCURATO:PERSONA] s sa Italiana in data 14 giugno 2018, sicché il termine per proporre opposizionesarebbe scaduto il 24 luglio 2018; l’ associazione ingiunta aveva provato a notificare l’atto di citazione in opposizione il 20luglio 2018 (quindi, tempestivamente) sia mediante servizio postale al domicilioeletto dalla società opposta presso il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, con la procura rilasciata per il ricorso monitorio e da quest’ultimo risultante (Milano, [OSCURATO:PERSONA] n.7), sia a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata,pure indicato nel medesimo ricorso ([OSCURATO:EMAIL]); entrambe le notifiche, peraltro, non erano andate a buon fine: in ordine a quella effettuata a mezzo pec era immediatamente pervenuto “avviso di mancata consegna per indirizzo non valido”;in ordine a quella postale, il plico era stato restituito al mittente, senza essere stato consegnato, in data 6 agosto 2018, con l’attestazione dell’agente postale relativa al “trasferimento” del destinatario; in data 6 settembre 2018, al fine di accertare il nuovo indirizzo del difensore della società opposta, l’opponente si era rivolta al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Milano, ricevendone l’informazioneche l’indirizzo dello Studio del le gale risultava essere quello in cui la notifica postale era stata tentata (Milano, [OSCURATO:PERSONA] n.7); all’udienza di comparizione del 5dicembre 2018 dinanzi al Tribunale di Milano, il difensore dell’oppo nente – depositato l’originale dell’atto di citazionein opposizione, la cui notifica nonera andata a buon fine, l’attestazione dell’Ordine degli avvocati di Milanoconfermativa della perdurante insistenza del domicilio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al predetto indirizzo, nonché una schermata del sito web del [OSCURATO:PERSONA], donde risultava il nuovo indirizzo pec del legale ([OSCURATO:EMAIL]) – aveva chie sto di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica anche a mezzo pec ; il giudice, sul rilievo che la precedente tempestiva notifica non era «andata a buon fine per causa non imputabile alla parte opponente», aveva autorizzato il rinnovo dell’atto «all’indirizzo tuttora risultante quale domicilio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Aniello», fissando la nuova udienza al 19 aprile 2019; ricevuta l’autorizzazione, l’ opponente aveva nuovamente effettuatola notifica sia a mezzo pec che con il servizio postale: di queste notifiche, però, solo la prima ( effettuata in data 7 dicembre 2018 al nuovo indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ) era andata a buon fine, mentre la seconda , nuovamente tentata all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n.7 in data 11 gennaio 2019, aveva avuto ancoraesito negativo, per l’avvenuto trasferimento del legale. 1.1.b.Ciò posto in fatto, la società ricorrente sostiene , in diritto , che, nell’autorizzare il rinnovo della notifica, il primo giudice avrebbe commesso un duplice error in procedendo, violando i principii fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 14916 e 14594 del 2016.Osserva che, secondo quest’ultima pronuncia, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati , in relazione ai diversi mezzi di impugnazione, dall’art. 325 cod. proc. civ. ; poiché il termine pe r l’opposizione a decreto ingiuntivo è di 40 giorni, nella fattispecie il procedimento notificatorio avrebbe dovuto essere riattiv ato e completato, tenuto conto della sospensione feriale, entro il 20 settembre 2018. Evidenzia che l’[OSCURATO:PERSONA] opponente avrebbe mancato di assolverea tale onere sia in ordine al procedimento notificatorio svolto via pec,sia in ordine a quello svolto per il tramite del servizio postale : infatti, nell’ambito di quest’ultimo, essa avreb b e solertemente riattivato il procedimento (assumendo in data 6 settembre 2018 informazioni s ul nuovo indirizzo del legale cui spedire l’atto per la notifica) ma non lo avrebbe altrettanto solertemente completato nel termine; invece, nell’ambito del primo, la tempestivitàcon cui era stata effettuatala notifica (in data 7 dicembre 2018, dopo che solo due giorni prima era stata ottenuta l’informazione sul nuovo indi rizzo di posta elettronica certificata,risultante dalla schermata web del CNF) non era stata preceduta da analoga solerzia nella riattivazione del procedimentomediante ricerca della predetta informazion e.Non essendo s tato osservato dal notificante l’onere di riattivare e completare il procedimento notificatorio entro il termine del 20 settembre 2018, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’ opposizione anziché autorizzare la rinnovazione dellanotifica. Questo provvedimento – conclude – sarebbe stato, inoltre, illegittimo anche per avere omesso di considerareche, alla stregua dei principii fissati con la pronuncia n. 14916/2016 delle Sezioni U nite, l’omessa notifica non integrerebbe un atto processuale nullo, bensìun atto processuale inesistente, come tale insuscettibile di rinnovazioneai sensi dell’art.291 cod. proc civ.. 1.1.c. La C orte di merito ha disatteso tali argomentazioni , sul rilievo che il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 1016 troverebbe applicazione unicamente «nei casi in cui sia formalmente evidenziata l’erroneità, in particolare per l’ effettivo trasferimento del destinatario, dell’ indirizzo presso i l quale il primo tentativo di notifica è stato effettuato » (pag.5 della sentenza impugnata) e non anche nella diversa ipotesi – come quella in esame – in cui , a seguito delle infor mazioni assunte presso l’Ordine degli avvocati, sia stato appreso che lo studio del legale si trova effettivamentepresso il luogo in cui la notifica è stata tentata . 1.1.d.Questa tesi non può essere condivisa. Sebbene la fattispecie portata al cospetto delle Sezioni Unite riguardasse effettivamenteil caso in cui la (tentata) notifica dell’atto di impugnazione (si trattava di ricorso per cassazione ) presso il procuratore domiciliatario indicato nella sentenza impugnata non era andata a buon fine a causa del trasferimento dello Studioprofessionale, tuttavia il principio da esse affermato (e consolidatosinella successiva giurisprudenza di questa Corte:ex aliis, Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 21/08/2020, n. 17577) assume un a portata più generale , estendendosi ad ogni ipotesi in cui la mancata notifica dell’atto di impugnazionenon sia imputabile alla parte che l’ ha richiesta. In tutti questi casi, non ostante la non imputabilità dell’errore, la parte istante,preso atto della non riuscita della notifica, ha l’onere di riprendere e completare il procedimento notificatorio relativo all’impugnazione con immediatezza e tempestività, entro un termine pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di gravame dall’art. 325cod. proc. civ.. 1.1.e. Va però evidenziato – ed in tal senso va corretta in via integrativa la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto –che l’individuazione del limite massimo del tempo necessario perriprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni in misura pari alla metà del tempo concesso dalla legge perla loro proposizione, trova la sua ratio nella ritenuta congruit à di tale spazio temporale in funzione della soluzione dei soli problemi derivanti dalla difficoltàdella notifica a fronte del ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare l’atto di impugnazione. Pertanto,il predetto termine non è inderogabile , avendo le stesse SezioniUnite precisato – nel fissarlo – che quando vi si a la prova (che si pretende rigorosa) di circostanze eccezionali che rendono più difficoltosa del solito la soluzione dei problemi legati alla notifica, al notificanteè concesso oltrepassare lo spazio temporale pari alla metà deitemini per le impugnazioni. Le S ezioni Unite, avendo riguardo alla specifica fattispecie – sottoposta al loro esame – dell’effettivo trasferimento dello Studio legale, hanno esemplificato con riguardo all’ipotesi in cui emergano difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo S tudio (Cass., Sez. Un., n. 14594/2016, cit., punto 30 della motivazione), ma è evidenteche tra le cause giustificativedi un allungamento dei termini del procedimento notificatorio possono rientrare anche altre vicende, altrettanto particolari, come quelle verificatesi nella fattispecie all’attuale esame, in cui il notificante, dopo avere diligentemente e tempestivamente tentato la notifica all’avvocato domiciliatario nell’indirizzoindicato nell’atto impugnato, abbia ottenuto, in seguito al mancato buon fine della notifica , informazioni reciprocamente contrastantidall’attestazione effettuata dall’agente postale (avente la qualifica di pubblico ufficiale ) sul p l ico restituito ( attestazione certificativa dell’avvenuto trasferimento del d omicilio del difensore costituito) e dalla diversa attestazione resa nella quasi immediatezza dall’Ordine degli avvocati, debitamente compulsato in funzione del sollecito riavvio del procedimento notificat or io ( attestazione, quest’ultima, certificativa, al contrario,della perdurante insistenza del domicilio nel luogo in cui la notifica era stata tentata). Si aggiunga, poi, che, nella fattispecie , i problemi derivanti dalla difficoltà della notifica non si erano potuti immediatamente risolvere (ed anzi si erano ulteriormente complicati) ricorrendo al mezzo alternativo della postaelettronica certificata, poiché l’indirizzo pec del difensore, quantunque anche esso indicato nel ricorso monitorio, era risultato invalido. Non può sottacersi, ancora, che l’incertezza circa l’ ubicazione del domicilio e letto nell’ i ndirizzo indicato era proseguita anche successivamente, poiché, non ostante l’ attestazione dell’ O rdine degli avvocati, anche la successiva notifica effettuata all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n.7, in data 11 gennaio 2019, era fallita per irreperibilità del destinatario. 1.1.f. Dinanzi a tale situazione, deve escludersi che il provvedimentoautorizzatorio al rinnovo della notifica della citazione in opposizione, reso dal giudice di prime cure all’udienza del 5 dicembre 2018, su conforme richiesta del difensore della [OSCURATO:PERSONA] opponente,si ponesse in contrasto con i principii sanciti da lla sentenza n. 14594/2016 delle Sezioni Unite di questa C orte, dovendo, anzi, ritenersi integrata la fat tispecie prevista da questa stessa pronuncia per l’allungamento del procedimento notificat orio oltre la metà dei termini per l’impugnazione. 1.1.g. Va , infine , altresì escluso che il provvedimento in esame fosse illegittimo percontrasto con i principi i sanciti dalle stesse Sezioni Unite con la diversa pronuncian. 14916 del 2016. Infatti – se bbe ne debba condividersi il rilievo della ricorrente secondo cui la notificazione omessa integra, non già un atto nullo, bensì un atto inesistente, mancando degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, con particolare riferi mento alla fase di consegna , intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento(Cass., Sez. Un., n. 1416/2016, Rv.640603-01; successivamente, v. Cass. 08/09/2022, n. 26511) – , nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha però indebitamente fissato un termine perentorioper rinnovare l’atto dopo aver ne rilevato, insieme alla mancata costituzione della controparte , un viz i o che ne comportassela nullità (arg. ex art. 291 cod. proc. civ.). Piuttosto, stando alla trascrizione dello stralcio dell’ ordinanza contenuta nel verbale d’udienza del 5 dicembre 2018, trascritto a pag. 3 del ricorso, il giudice milanese ha autorizzato la rinnovazione della notifica sul rilievo che essa non era andata a buon fine per causa non imputabile alla parte opponente, in p iena conformità al disposto dell’art. 153, secondo comma,cod. proc. civ., da ritenersi applicabile ogni volta che laparte dimostri di essere incorsa in decadenze (il che implica l’inesistenza d ell’atto processuale dal potere di compiere il quale si è decaduti) per causa ad essa non imputabile. 2.Ne discende il riconoscimento della piena legittimità processuale del provvedimento in parola, quello della validità della notificazione rinnovata in base ad esso e la conseguente ammissibilità della pronuncia sul merito dell’ opposizione a decreto ingiuntivo , non specificamente impugnatacon il presente ricorso per cassazione , che va conseguentemente rigettato. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 4.Il ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma che si stima equo determinare in misura pari alla metà dei compensi calcolati sulle spese processuali (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al saldo), ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente infondato, senza tenere conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale deidiritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrentea rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro 18. 0 00,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge; condanna la società ricorrente a pagare alla controricorrente , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro 9.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza sino al saldo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulterio