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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09558/2026

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ardo [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1588/2019depositata il 01/10/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:Numero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], componente del collegio sindacale della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 05/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 05/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al18/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al25/05/2015, proposero opposizione ex art. 195 TUF contro la deliberasanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018 relativa alleseguenti violazioni:(i) violazione n. 1: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari in relazioneal servizio di consulenza e alla valutazione diadeguatezza/appropriatezza (periodo di riferimento: 23 gennaio 2012– 31 dicembre 2015);(ii) violazione n. 2: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, delRegolamento intermediari in relazione agli ordini di vendita delleazioni [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) (periodo di riferimento: 1° dicembre 2012– 28 aprile 2015);(iii) violazione n. 3: art. 21, comma 1, lett. a) del TUF in tema dimodalità di relazione con la clientela (periodo di riferimento 23gennaio 2012 – 13 novembre 2015).Nel dettaglio, a [OSCURATO:PERSONA], sindaco, responsabile delle treviolazioni, applicato il cumulo giuridico, è stata inflitta la sanzioneamministrativa di euro 76.500; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore,responsabile delle tre violazioni, applicato il cumulo giuridico, è statainflitta la sanzione amministrativa di euro 76.500; a [OSCURATO:PERSONA],amministratrice, ritenuta responsabile delle tre violazioni,limitatamente ai rapporti con il cliente [OSCURATO:PERSONA] quanto allaNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026terza contestazione, per il periodo di permanenza nella carica,applicato il cumulo giuridico, è stata inflitta la sanzioneamministrativa di euro 50.000; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore,responsabile delle tre violazioni, applicato il cumulo giuridico, è statainflitta la sanzione amministrativa di euro 69.000.Dalla sentenza impugnata risulta che:con riferimento alla violazione n. 1, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertatoviolazioni procedurali e comportamentali riferibili a diversi profili, chevalutazione di adeguatezza o appropriatezza degli ordini.

Tali profiliriguardano: 1) il modello del servizio di consulenza; 2) le modalità dierogazione delle raccomandazioni; 3) i sistemi di tracciaturadell’attività dei RM ([OSCURATO:PERSONA]); 4) le procedure divalutazione di adeguatezza, con riguardo a tutti i tre profili di cui essesi compongono (profilatura dei clienti, mappatura dei prodottifinanziari, svolgimento delle verifiche diadeguatezza/appropriatezza);con riferimento alla violazione n. 2, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertatoirregolarità di carattere procedurale e comportamentale in relazionealla gestione degli ordini di vendita delle azioni di [OSCURATO:PERSONA], nelsenso che le soluzioni procedurali al riguardo adottate da BIM hannoevidenziato carenze nei presidi a tutela della corretta ed efficienteesecuzione delle operazioni di investimento.

È emerso, infatti, che laBanca, avendo scelto di utilizzare la capogruppo per l’esecuzione degliordini su tali azioni dei propri clienti e di determinare il prezzo inquello irrevocabilmente fissato dall’assemblea di quest’ultima, haomesso di presidiare tale processo al fine di rilevare potenzialianomalie nell’operato di [OSCURATO:PERSONA] sul piano della qualitàdell’esecuzione degli ordini, onde ottenere il miglior risultato possibileper i clienti; che, inoltre, le soluzioni procedurali adottate da BIMNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026hanno contribuito a ritardare la trasmissione degli ordini a VenetoBanca;con riferimento alla violazione n. 3, infine, è stato riscontratoquanto segue:(a) quanto ai finanziamenti strumentali all’investimento in azioniVB: nel corso del 2014-2015 l’[OSCURATO:PERSONA] aveva condottoapprofondimenti sui possessori di azioni [OSCURATO:PERSONA] e con posizionidebitorie verso la banca, dai quali erano emersi due fenomeni: 1) lapresenza di finanziamenti espressamente concessi da BIM perl’acquisto di azioni VB; 2) l’acquisto di azioni [OSCURATO:PERSONA] a seguitodi disinvestimento di titoli liquidi, posti a garanzia di affidamenti inessere.

In particolare l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che, su 31 clienticampionati che avevano acquistato azioni VB nel 2012, per 14l’acquisto era avvenuto utilizzando finanziamenti concessi dalla bancae per 6 clienti con l’utilizzo di affidamenti già in essere, garantiti dapegno, e contestuale switch della garanzia, che aveva comportato ildisinvestimento degli strumenti già oggetto di pegno e la costituzionein pegno delle azioni VB.

Gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] hanno riesaminatoil campione di clienti sottoposto all’analisi dall’Audit, rilevando che peraltri 4 di essi gli acquisti di azioni VB erano risultati coevi allaconcessione/revisione di finanziamenti.

In merito il CdA e il collegiosindacale si erano limitati ad approvare le proposte che gli venivanosottoposte senza formulare richieste di approfondimenti.

L’analisiispettiva ha altresì accertato che - a differenza degli altri strumentifinanziari oggetto di pegno ordinario, ai quali la banca applica unoscarto al fine di tutelarsi dalle oscillazioni del valore della garanzia aseguito delle fluttuazioni dei mercati finanziari - alle azioni VB nonveniva invece applicato alcuno scarto, così assimilando in termini dirischiosità il pegno ordinario su azioni VB al pegno su depositi inconto corrente.

Un siffatto trattamento di favore aveva costituito unNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026ulteriore incentivo per i clienti all’acquisto di azioni VB ed allacostituzione in pegno delle stesse.

Gli ispettori hanno quindisottoposto all’analisi le posizioni in azioni VB, oggetto di pegno oaccordo di ritenzione e compensazione al 31/03/2013, onde verificarequali acquisti di azioni VB effettuati nel 2012, anche diversi da quellioggetto di attenzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], fossero staticonnessi a operazioni di finanziamento.

Sul totale dei 128 dossieresaminati, 43 clienti risultavano aver acquistato azioni VB nel 2012,che erano oggetto di pegno al 31/03/2013, per le quali era presentealmeno una delibera creditizia nell’anno 2012, escludendo le posizionigià esaminate dall’[OSCURATO:PERSONA].(b) quanto all’operatività con il cliente [OSCURATO:PERSONA] di ScienzeLettere ed Arti: gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere laviolazione da parte della Banca dei doveri di diligenza e correttezzanei confronti dell’istituto in esame, la cui operatività nel tempo si eracaratterizzata per un elevato grado di rischio, essendo costituitaprevalentemente da operazioni in strumenti derivati, non previstidallo statuto del cliente né autorizzati, e per un’elevata discrezionalitàoperativa da parte del [OSCURATO:PERSONA];2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha accolto in parte l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], limitando laviolazione A (cioè, la violazione n. 1) all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], erideterminando la sanzione in euro 51.500, ha respinto le opposizionidegli altri ricorrenti, e ha disciplinato le spese del grado;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi (con insesto motivo relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Considerato che:Numero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026I. preliminarmente, rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata, con esito sfavorevole ai manager ricorrenti,sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 2018 (vediCass. n. 33668/2024).1.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 secondo par. ultimo alinea Regolamento n.2988/98/CE in relazione all’obbligo di attivare la “pregiudizialecomunitaria” in relazione all’art. 276 TFUE riferita alla questioneinterpretativa dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, eprospetta questione di legittimità costituzionale della stessa normaper violazione dei principi costituzionali di uguaglianza,ragionevolezza e non discriminazione.Il complesso motivo si sostanzia nella richiesta che, in riformadella sentenza impugnata, questa Corte applichi direttamente la lexmitior in relazione agli artt. 190 e 190 bis TUF o che, in subordine,nel caso in cui allo ius superveniens non sia riconosciuta efficaciaretroattiva, la normativa sopravvenuta venga sottoposta al vagliodella Corte costituzionale o a rinvio pregiudiziale davanti alla Corte digiustizia UE;1.1. il motivo è manifestamente infondato, il che è sufficiente asuperare i dubbi di costituzionalità e di conformità alla normativaeuropea delle disposizioni sollevati in ricorso.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (vedi tra lemolte Cass. 15531/2025, in connessione con Sez. 2, Sentenza n.20689 del 09/08/2018, Rv. 650004 – 03; in termini, Sez. 2, Sentenzan. 27833 del 03/10/2023, Rv. 668993 - 01), quello – puntualmenteapplicato dalla Corte territoriale – secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni diNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del favorrei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del tempus regit actum;2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 195 TUF, 14 d.lgs. n. 689 del 1981, in relazione al rispetto degliobblighi di trasparenza della contestazione e di effettività delcontraddittorio, perché la sentenza non avrebbe considerato che laConsob, nel corso del procedimento sanzionatorio, non aveva portatoa conoscenza degli incolpati i documenti sui quali aveva poi fondato ilgiudizio di responsabilità nei confronti degli stessi;2.1. il motivo è inammissibile;la censura si sostanzia nell’inammissibile richiesta, rivolta allaCorte, di riesaminare il materiale probatorio che è già stato valutatodal giudice di merito.In particolare, la Corte territoriale, con giudizio di fattoadeguatamente motivato e privo di vizi logici, afferma che (vedipagg. 42 e 43 della sentenza): «[i]n sostanza quello che gli opponentiavrebbero potuto sapere attraverso la bozza della RelazioneCompliance n. 1/23, presente nella documentazione esaminata dallaConsob nel corso dell’accertamento eseguito su BIM, non è nulla didiverso o di più rispetto a quanto emerge dalla versione ufficiale,rectius la versione definitiva della stessa Relazione, valutata dal CCR[[OSCURATO:PERSONA] n.d.r.] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e certamente dicontenuto non tranquillizzante.

Le note ricostruttive e integrative del16.12.2015, alle quali pure gli opponenti fanno riferimento perevidenziare le differenze rilevanti, sono state formate da funzionaricompliance su richiesta degli ispettori [OSCURATO:PERSONA], dopo l’inizioNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’ispezione, e quindi non fanno parte propriamente delladocumentazione “ufficiale” BIM che i componenti degli organi dellabanca avrebbero dovuto conoscere; non risulta, e non è nemmenoseriamente allegato, che [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto nascoste le noterichiamate nel corso dell’attività di accertamento e poi nell’ambito delprocedimento sanzionatorio, sia quanto alla fase istruttoria, siaquanto alla fase decisoria»;3. il terzo motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’incompletezza edassoluta carenza di trasparenza in ordine alle “carte di lavoro”utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nel ricostruire/istruire i presupposti delle sanzioniirrogate, e nella totale ignoranza, da parte dei ricorrenti, delle“ricostruzioni” e “simulazioni” operate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito agliordini di acquisto delle azioni VB;3.1. il motivo è inammissibile;anche questa censura sollecita la Corte a rivalutare il merito dellacontroversia.

La sentenza impugnata fornisce una puntualericostruzione dei fatti qui dedotti in merito alla violazione contestata,prendendo in esame le argomentazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dandovizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Più specificamente, lamotivazione ha dato conto delle ragioni per cui la valutazione diadeguatezza degli ordini di acquisto delle azioni della controllanteVeneto Banca fosse riconducibile alla generale inidoneità dei sistemiprocedurali aziendali a supportare gli operatori nello svolgimento didetta attività valutativa.

Inoltre, è stato sottolineato che vi era unasituazione procedurale del tutto carente in relazione alla disciplinavigente nel periodo in cui i ricorrenti erano in carica.

Tali dati sonostati riscontrati alla luce dell’attenta analisi della documentazioneacquisita dall’autorità di controllo nella fase istruttoria delNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026procedimento sanzionatorio (si fa riferimento alla relazione diesercizio 2011 del 27 gennaio 2012, alla relazione di verifica n.1/2013, alla nota ricostruttiva del 27 ottobre 2015, ai verbali delledelibera del collegio sindacale);4. il quarto motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, costituito della correttaindividuazione del momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito, dalla Bancad’Italia, notizia univoca e documentata delle asserite violazionisanzionate con il provvedimento impugnato, ai fini della correttaindividuazione del dies a quo del termine di decadenza dal poteresanzionatorio ex art. 195 comma 1 TUF, anche in relazione all’obbligodi tempestività della contestazione sancito dall’art. 14 della legge n.689/1981;4.1. il motivo è inammissibile;in primo luogo, in relazione al parametro normativo dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nemmeno uno tra quelli proposti dai ricorrenti èun fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia.In secondo luogo, è utile ricordare che questa Corte (vedi tra lealtre Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024, Rv. 672801 - 01) haenunciato i seguenti principi: (i) il momento dell’accertamento - ai finidella decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazioneex art. 195 comma 1 TUF – che presuppone un’attività istruttoria,non coincide con quello dell’acquisizione del fatto nella sua materialitàda parte dell’autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità hacompletato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza omeno dell’infrazione.

In altre parole: “constatazione del fatto” eNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026“accertamento del fatto” sono due concetti diversi; (ii) l’accertamentodell’illecito amministrativo in materia bancaria e di intermediazionefinanziaria non si identifica nella fine dell’attività ispettiva ocommissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare aseconda delle particolarità del caso concreto; (iii) spetta all’autoritàamministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o menoun’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllarese il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un temporagionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non lacongruità ex post, dell’indagine amministrativa sanzionatorio;prodromica all’adozione del provvedimento (iv) nel caso in cui (comenella specie) intervengano le due autorità di supervisione, Bancad’Italia e [OSCURATO:PERSONA], si deve presumere, fino a prova contraria, chel’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolaritàriscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve daquest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottatidall’autorità procedente.In terzo luogo, la sentenza stabilisce che l’ispezione della Bancad’Italia, culminata nel provvedimento sanzionatorio del 2013,controllo dei rischi aziendali, nonché alle posizioni ad andamentoanomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V., quali aspettiche, in linea di massima, erano privi di connessione coll’ispezioneiniziata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2015, che ha riguardato altri profilidella gestione della banca (cioè, l’articolazione del processo dibudgeting e la definizione delle politiche commerciali; laconfigurazione dei sistemi di incentivazione del personale; le soluzioniprocedurali-operative poste a presidio dello svolgimento del serviziodi consulenza, con particolare riguardo alla gestione del rischio diconflitto di interessi; la valutazione dell’adeguatezza degliNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026investimenti della clientela; le misure di trasparenza adottate perinformare la clientela sui costi e sulle caratteristiche dei prodottifinanziari distribuiti).

Accertamenti che, continua la Corte di Torino, sierano imposti alla luce delle vicende della capogruppo VB e delconseguente innalzamento del rischio di non conformità dellecondotte nelle modalità di distribuzione alla clientela retail dei titoli diVeneto [OSCURATO:PERSONA].Su tali basi fattuali, che non possono essere rimesse indiscussione davanti a questa Corte di legittimità, la sentenza fonda ilgiudizio di tempestività ex art. 195 comma 2 TUF della contestazionedelle violazioni del medesimo plesso normativo;5. il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 195 TUF e 14 della legge n. 689 del 1981: la sentenza sarebbeviziata per aver trascurato che la delibera sanzionatoria era basatasulla relazione istruttoria dell’USA del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui contenutoera diverso rispetto ai rilievi dell’iniziale contestazione, fondata sullarelazione ispettiva del 28/07/2016, e che il diverso contenuto dei dueamministrative di giustificare un’incolpazione altrimenti insostenibile;5.1. il motivo è inammissibile;in ricorso si rappresenta che, a norma dell’art. 14 della legge n.689 del 1981, il “doveroso principio di corrispondenza tra lacontestazione e la sanzione” imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] il divieto dimodificare i presupposti della contestazione, divieto che, nella specie,la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato.Innanzitutto, è corretta l’affermazione della sentenza secondo cuial giudice ordinario non può essere genericamente demandata laverifica della legittimità dell’azione accertatrice della p.a., in relazioneall’espletamento della fase istruttoria e decisionale del procedimentosanzionatorio, ma esclusivamente la verifica della sussistenza o menoNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle violazioni contestate, anche sotto il profilo della congruità dellasanzione inflitta al trasgressore.Detto questo, la doglianza appare generica e non soddisfa ilrequisito dell’autosufficienza in quanto non indica chiaramente in checosa si sostanzierebbe l’adombrata (ma non puntualmenteevidenziata) divergenza tra “fatto contestato” e “fatto sanzionato”,quale indefettibile presupposto di un’allegazione, conforme alleprescrizioni processuali, della violazione del diritto al contraddittorionel procedimento amministrativo sanzionatorio;6. il sesto motivo, in relazione allo posizione di [OSCURATO:PERSONA],denuncia la violazione degli artt. 190 e 195 del TUF e degli artt. 1 ess. della legge n. 689 del 1981.Si addebita alla sentenza di avere ritenuto responsabile SilviaMoretto, in carica come amministratrice non esecutiva da aprile 2013,per condotte risalenti ad un’epoca (il periodo fino a novembre 2012)antecedente a quella in cui la ricorrente ha assunto la carica diconsigliera;6.1. il motivo è inammissibile;per la giurisprudenza di questa Corte (vedi tra le altre Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione la censura è volta ad ottenere unarivalutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice daNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 2013), in relazione al lasso di tempo nel quale la stessa era incarica, responsabilità accertata dalla Corte territoriale, la quale hastabilito che, anche dopo il mese di novembre 2012, tenuto conto alruolo aziendale dell’interessata, a fronte della “facile percepibilitàdocumentale della situazione e della sua rilevanza”, non eragiustificata la totale assenza di verifiche e di approfondimenti daparte dell’amministratrice.Si deve altresì aggiungere che la Corte (Cass. 15531/2025, intermini, Cass. nn. 21502/2024, 29963/2024, 8581/2024) haapprofondito il tema delle sanzioni inflitte dalle autorità di vigilanza econtrollo ai componenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni, e ha osservato che «ai finidel contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàbancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia (ma la stessa considerazione siestende alle sanzioni [OSCURATO:PERSONA]), anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentreNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)»;7. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, nellamisura liquidata in dispositivo;8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.500,00, a titolodi compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ardo [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1588/2019depositata il 01/10/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Rilevato che:Numero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], componente del collegio sindacale della BancaIntermobiliare di Investimenti e [OSCURATO:PERSONA] (“BIM”), dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 05/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 05/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al18/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al25/05/2015, proposero opposizione ex art. 195 TUF contro la deliberasanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 24 gennaio 2018 relativa alleseguenti violazioni:(i) violazione n. 1: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari in relazioneal servizio di consulenza e alla valutazione diadeguatezza/appropriatezza (periodo di riferimento: 23 gennaio 2012– 31 dicembre 2015);(ii) violazione n. 2: art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett. a) delTUF e artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, delRegolamento intermediari in relazione agli ordini di vendita delleazioni [OSCURATO:PERSONA] (“VB”) (periodo di riferimento: 1° dicembre 2012– 28 aprile 2015);(iii) violazione n. 3: art. 21, comma 1, lett. a) del TUF in tema dimodalità di relazione con la clientela (periodo di riferimento 23gennaio 2012 – 13 novembre 2015).Nel dettaglio, a [OSCURATO:PERSONA], sindaco, responsabile delle treviolazioni, applicato il cumulo giuridico, è stata inflitta la sanzioneamministrativa di euro 76.500; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore,responsabile delle tre violazioni, applicato il cumulo giuridico, è statainflitta la sanzione amministrativa di euro 76.500; a [OSCURATO:PERSONA],amministratrice, ritenuta responsabile delle tre violazioni,limitatamente ai rapporti con il cliente [OSCURATO:PERSONA] quanto allaNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026terza contestazione, per il periodo di permanenza nella carica,applicato il cumulo giuridico, è stata inflitta la sanzioneamministrativa di euro 50.000; a [OSCURATO:PERSONA], amministratore,responsabile delle tre violazioni, applicato il cumulo giuridico, è statainflitta la sanzione amministrativa di euro 69.000.Dalla sentenza impugnata risulta che:con riferimento alla violazione n. 1, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertatoviolazioni procedurali e comportamentali riferibili a diversi profili, chevalutazione di adeguatezza o appropriatezza degli ordini. Tali profiliriguardano: 1) il modello del servizio di consulenza; 2) le modalità dierogazione delle raccomandazioni; 3) i sistemi di tracciaturadell’attività dei RM ([OSCURATO:PERSONA]); 4) le procedure divalutazione di adeguatezza, con riguardo a tutti i tre profili di cui essesi compongono (profilatura dei clienti, mappatura dei prodottifinanziari, svolgimento delle verifiche diadeguatezza/appropriatezza);con riferimento alla violazione n. 2, la [OSCURATO:PERSONA] ha accertatoirregolarità di carattere procedurale e comportamentale in relazionealla gestione degli ordini di vendita delle azioni di [OSCURATO:PERSONA], nelsenso che le soluzioni procedurali al riguardo adottate da BIM hannoevidenziato carenze nei presidi a tutela della corretta ed efficienteesecuzione delle operazioni di investimento. È emerso, infatti, che laBanca, avendo scelto di utilizzare la capogruppo per l’esecuzione degliordini su tali azioni dei propri clienti e di determinare il prezzo inquello irrevocabilmente fissato dall’assemblea di quest’ultima, haomesso di presidiare tale processo al fine di rilevare potenzialianomalie nell’operato di [OSCURATO:PERSONA] sul piano della qualitàdell’esecuzione degli ordini, onde ottenere il miglior risultato possibileper i clienti; che, inoltre, le soluzioni procedurali adottate da BIMNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026hanno contribuito a ritardare la trasmissione degli ordini a VenetoBanca;con riferimento alla violazione n. 3, infine, è stato riscontratoquanto segue:(a) quanto ai finanziamenti strumentali all’investimento in azioniVB: nel corso del 2014-2015 l’[OSCURATO:PERSONA] aveva condottoapprofondimenti sui possessori di azioni [OSCURATO:PERSONA] e con posizionidebitorie verso la banca, dai quali erano emersi due fenomeni: 1) lapresenza di finanziamenti espressamente concessi da BIM perl’acquisto di azioni VB; 2) l’acquisto di azioni [OSCURATO:PERSONA] a seguitodi disinvestimento di titoli liquidi, posti a garanzia di affidamenti inessere. In particolare l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che, su 31 clienticampionati che avevano acquistato azioni VB nel 2012, per 14l’acquisto era avvenuto utilizzando finanziamenti concessi dalla bancae per 6 clienti con l’utilizzo di affidamenti già in essere, garantiti dapegno, e contestuale switch della garanzia, che aveva comportato ildisinvestimento degli strumenti già oggetto di pegno e la costituzionein pegno delle azioni VB. Gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] hanno riesaminatoil campione di clienti sottoposto all’analisi dall’Audit, rilevando che peraltri 4 di essi gli acquisti di azioni VB erano risultati coevi allaconcessione/revisione di finanziamenti. In merito il CdA e il collegiosindacale si erano limitati ad approvare le proposte che gli venivanosottoposte senza formulare richieste di approfondimenti. L’analisiispettiva ha altresì accertato che - a differenza degli altri strumentifinanziari oggetto di pegno ordinario, ai quali la banca applica unoscarto al fine di tutelarsi dalle oscillazioni del valore della garanzia aseguito delle fluttuazioni dei mercati finanziari - alle azioni VB nonveniva invece applicato alcuno scarto, così assimilando in termini dirischiosità il pegno ordinario su azioni VB al pegno su depositi inconto corrente. Un siffatto trattamento di favore aveva costituito unNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026ulteriore incentivo per i clienti all’acquisto di azioni VB ed allacostituzione in pegno delle stesse. Gli ispettori hanno quindisottoposto all’analisi le posizioni in azioni VB, oggetto di pegno oaccordo di ritenzione e compensazione al 31/03/2013, onde verificarequali acquisti di azioni VB effettuati nel 2012, anche diversi da quellioggetto di attenzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], fossero staticonnessi a operazioni di finanziamento. Sul totale dei 128 dossieresaminati, 43 clienti risultavano aver acquistato azioni VB nel 2012,che erano oggetto di pegno al 31/03/2013, per le quali era presentealmeno una delibera creditizia nell’anno 2012, escludendo le posizionigià esaminate dall’[OSCURATO:PERSONA].(b) quanto all’operatività con il cliente [OSCURATO:PERSONA] di ScienzeLettere ed Arti: gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere laviolazione da parte della Banca dei doveri di diligenza e correttezzanei confronti dell’istituto in esame, la cui operatività nel tempo si eracaratterizzata per un elevato grado di rischio, essendo costituitaprevalentemente da operazioni in strumenti derivati, non previstidallo statuto del cliente né autorizzati, e per un’elevata discrezionalitàoperativa da parte del [OSCURATO:PERSONA];2. la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA],ha accolto in parte l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], limitando laviolazione A (cioè, la violazione n. 1) all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], erideterminando la sanzione in euro 51.500, ha respinto le opposizionidegli altri ricorrenti, e ha disciplinato le spese del grado;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi (con insesto motivo relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.Considerato che:Numero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026I. preliminarmente, rileva il Collegio che la Corte si è giàpronunciata, con esito sfavorevole ai manager ricorrenti,sull’impugnazione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20280 del 2018 (vediCass. n. 33668/2024).1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 secondo par. ultimo alinea Regolamento n.2988/98/CE in relazione all’obbligo di attivare la “pregiudizialecomunitaria” in relazione all’art. 276 TFUE riferita alla questioneinterpretativa dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 72 del 2015, eprospetta questione di legittimità costituzionale della stessa normaper violazione dei principi costituzionali di uguaglianza,ragionevolezza e non discriminazione.Il complesso motivo si sostanzia nella richiesta che, in riformadella sentenza impugnata, questa Corte applichi direttamente la lexmitior in relazione agli artt. 190 e 190 bis TUF o che, in subordine,nel caso in cui allo ius superveniens non sia riconosciuta efficaciaretroattiva, la normativa sopravvenuta venga sottoposta al vagliodella Corte costituzionale o a rinvio pregiudiziale davanti alla Corte digiustizia UE;1.1. il motivo è manifestamente infondato, il che è sufficiente asuperare i dubbi di costituzionalità e di conformità alla normativaeuropea delle disposizioni sollevati in ricorso.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (vedi tra lemolte Cass. 15531/2025, in connessione con Sez. 2, Sentenza n.20689 del 09/08/2018, Rv. 650004 – 03; in termini, Sez. 2, Sentenzan. 27833 del 03/10/2023, Rv. 668993 - 01), quello – puntualmenteapplicato dalla Corte territoriale – secondo cui, in materia diintermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alleviolazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni diNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazioneimmediata della legge più favorevole, atteso che il principio del favorrei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative,che risponde, invece, al distinto principio del tempus regit actum;2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 195 TUF, 14 d.lgs. n. 689 del 1981, in relazione al rispetto degliobblighi di trasparenza della contestazione e di effettività delcontraddittorio, perché la sentenza non avrebbe considerato che laConsob, nel corso del procedimento sanzionatorio, non aveva portatoa conoscenza degli incolpati i documenti sui quali aveva poi fondato ilgiudizio di responsabilità nei confronti degli stessi;2.1. il motivo è inammissibile;la censura si sostanzia nell’inammissibile richiesta, rivolta allaCorte, di riesaminare il materiale probatorio che è già stato valutatodal giudice di merito.In particolare, la Corte territoriale, con giudizio di fattoadeguatamente motivato e privo di vizi logici, afferma che (vedipagg. 42 e 43 della sentenza): «[i]n sostanza quello che gli opponentiavrebbero potuto sapere attraverso la bozza della RelazioneCompliance n. 1/23, presente nella documentazione esaminata dallaConsob nel corso dell’accertamento eseguito su BIM, non è nulla didiverso o di più rispetto a quanto emerge dalla versione ufficiale,rectius la versione definitiva della stessa Relazione, valutata dal CCR[[OSCURATO:PERSONA] n.d.r.] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e certamente dicontenuto non tranquillizzante. Le note ricostruttive e integrative del16.12.2015, alle quali pure gli opponenti fanno riferimento perevidenziare le differenze rilevanti, sono state formate da funzionaricompliance su richiesta degli ispettori [OSCURATO:PERSONA], dopo l’inizioNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’ispezione, e quindi non fanno parte propriamente delladocumentazione “ufficiale” BIM che i componenti degli organi dellabanca avrebbero dovuto conoscere; non risulta, e non è nemmenoseriamente allegato, che [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto nascoste le noterichiamate nel corso dell’attività di accertamento e poi nell’ambito delprocedimento sanzionatorio, sia quanto alla fase istruttoria, siaquanto alla fase decisoria»;3. il terzo motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’incompletezza edassoluta carenza di trasparenza in ordine alle “carte di lavoro”utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nel ricostruire/istruire i presupposti delle sanzioniirrogate, e nella totale ignoranza, da parte dei ricorrenti, delle“ricostruzioni” e “simulazioni” operate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito agliordini di acquisto delle azioni VB;3.1. il motivo è inammissibile;anche questa censura sollecita la Corte a rivalutare il merito dellacontroversia. La sentenza impugnata fornisce una puntualericostruzione dei fatti qui dedotti in merito alla violazione contestata,prendendo in esame le argomentazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dandovizio di omesso esame di un fatto decisivo. Più specificamente, lamotivazione ha dato conto delle ragioni per cui la valutazione diadeguatezza degli ordini di acquisto delle azioni della controllanteVeneto Banca fosse riconducibile alla generale inidoneità dei sistemiprocedurali aziendali a supportare gli operatori nello svolgimento didetta attività valutativa. Inoltre, è stato sottolineato che vi era unasituazione procedurale del tutto carente in relazione alla disciplinavigente nel periodo in cui i ricorrenti erano in carica. Tali dati sonostati riscontrati alla luce dell’attenta analisi della documentazioneacquisita dall’autorità di controllo nella fase istruttoria delNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026procedimento sanzionatorio (si fa riferimento alla relazione diesercizio 2011 del 27 gennaio 2012, alla relazione di verifica n.1/2013, alla nota ricostruttiva del 27 ottobre 2015, ai verbali delledelibera del collegio sindacale);4. il quarto motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti, costituito della correttaindividuazione del momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito, dalla Bancad’Italia, notizia univoca e documentata delle asserite violazionisanzionate con il provvedimento impugnato, ai fini della correttaindividuazione del dies a quo del termine di decadenza dal poteresanzionatorio ex art. 195 comma 1 TUF, anche in relazione all’obbligodi tempestività della contestazione sancito dall’art. 14 della legge n.689/1981;4.1. il motivo è inammissibile;in primo luogo, in relazione al parametro normativo dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nemmeno uno tra quelli proposti dai ricorrenti èun fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia.In secondo luogo, è utile ricordare che questa Corte (vedi tra lealtre Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024, Rv. 672801 - 01) haenunciato i seguenti principi: (i) il momento dell’accertamento - ai finidella decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazioneex art. 195 comma 1 TUF – che presuppone un’attività istruttoria,non coincide con quello dell’acquisizione del fatto nella sua materialitàda parte dell’autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità hacompletato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza omeno dell’infrazione. In altre parole: “constatazione del fatto” eNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026“accertamento del fatto” sono due concetti diversi; (ii) l’accertamentodell’illecito amministrativo in materia bancaria e di intermediazionefinanziaria non si identifica nella fine dell’attività ispettiva ocommissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare aseconda delle particolarità del caso concreto; (iii) spetta all’autoritàamministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o menoun’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllarese il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un temporagionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non lacongruità ex post, dell’indagine amministrativa sanzionatorio;prodromica all’adozione del provvedimento (iv) nel caso in cui (comenella specie) intervengano le due autorità di supervisione, Bancad’Italia e [OSCURATO:PERSONA], si deve presumere, fino a prova contraria, chel’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolaritàriscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve daquest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottatidall’autorità procedente.In terzo luogo, la sentenza stabilisce che l’ispezione della Bancad’Italia, culminata nel provvedimento sanzionatorio del 2013,controllo dei rischi aziendali, nonché alle posizioni ad andamentoanomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V., quali aspettiche, in linea di massima, erano privi di connessione coll’ispezioneiniziata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2015, che ha riguardato altri profilidella gestione della banca (cioè, l’articolazione del processo dibudgeting e la definizione delle politiche commerciali; laconfigurazione dei sistemi di incentivazione del personale; le soluzioniprocedurali-operative poste a presidio dello svolgimento del serviziodi consulenza, con particolare riguardo alla gestione del rischio diconflitto di interessi; la valutazione dell’adeguatezza degliNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026investimenti della clientela; le misure di trasparenza adottate perinformare la clientela sui costi e sulle caratteristiche dei prodottifinanziari distribuiti). Accertamenti che, continua la Corte di Torino, sierano imposti alla luce delle vicende della capogruppo VB e delconseguente innalzamento del rischio di non conformità dellecondotte nelle modalità di distribuzione alla clientela retail dei titoli diVeneto [OSCURATO:PERSONA].Su tali basi fattuali, che non possono essere rimesse indiscussione davanti a questa Corte di legittimità, la sentenza fonda ilgiudizio di tempestività ex art. 195 comma 2 TUF della contestazionedelle violazioni del medesimo plesso normativo;5. il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 195 TUF e 14 della legge n. 689 del 1981: la sentenza sarebbeviziata per aver trascurato che la delibera sanzionatoria era basatasulla relazione istruttoria dell’USA del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui contenutoera diverso rispetto ai rilievi dell’iniziale contestazione, fondata sullarelazione ispettiva del 28/07/2016, e che il diverso contenuto dei dueamministrative di giustificare un’incolpazione altrimenti insostenibile;5.1. il motivo è inammissibile;in ricorso si rappresenta che, a norma dell’art. 14 della legge n.689 del 1981, il “doveroso principio di corrispondenza tra lacontestazione e la sanzione” imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] il divieto dimodificare i presupposti della contestazione, divieto che, nella specie,la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato.Innanzitutto, è corretta l’affermazione della sentenza secondo cuial giudice ordinario non può essere genericamente demandata laverifica della legittimità dell’azione accertatrice della p.a., in relazioneall’espletamento della fase istruttoria e decisionale del procedimentosanzionatorio, ma esclusivamente la verifica della sussistenza o menoNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle violazioni contestate, anche sotto il profilo della congruità dellasanzione inflitta al trasgressore.Detto questo, la doglianza appare generica e non soddisfa ilrequisito dell’autosufficienza in quanto non indica chiaramente in checosa si sostanzierebbe l’adombrata (ma non puntualmenteevidenziata) divergenza tra “fatto contestato” e “fatto sanzionato”,quale indefettibile presupposto di un’allegazione, conforme alleprescrizioni processuali, della violazione del diritto al contraddittorionel procedimento amministrativo sanzionatorio;6. il sesto motivo, in relazione allo posizione di [OSCURATO:PERSONA],denuncia la violazione degli artt. 190 e 195 del TUF e degli artt. 1 ess. della legge n. 689 del 1981.Si addebita alla sentenza di avere ritenuto responsabile SilviaMoretto, in carica come amministratrice non esecutiva da aprile 2013,per condotte risalenti ad un’epoca (il periodo fino a novembre 2012)antecedente a quella in cui la ricorrente ha assunto la carica diconsigliera;6.1. il motivo è inammissibile;per la giurisprudenza di questa Corte (vedi tra le altre Cass.18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità iviindicate), il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.Nel caso in decisione la censura è volta ad ottenere unarivalutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice daNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 2013), in relazione al lasso di tempo nel quale la stessa era incarica, responsabilità accertata dalla Corte territoriale, la quale hastabilito che, anche dopo il mese di novembre 2012, tenuto conto alruolo aziendale dell’interessata, a fronte della “facile percepibilitàdocumentale della situazione e della sua rilevanza”, non eragiustificata la totale assenza di verifiche e di approfondimenti daparte dell’amministratrice.Si deve altresì aggiungere che la Corte (Cass. 15531/2025, intermini, Cass. nn. 21502/2024, 29963/2024, 8581/2024) haapprofondito il tema delle sanzioni inflitte dalle autorità di vigilanza econtrollo ai componenti del cda di un ente creditizio per carenzenell’organizzazione e nei controlli interni, e ha osservato che «ai finidel contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlliinterni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e ledisposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per lebanche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successivemodificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolarepregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle societàbancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche iconsiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modoinformato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, adostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utileamministrative, la Banca d’Italia (ma la stessa considerazione siestende alle sanzioni [OSCURATO:PERSONA]), anche in virtù della presunzione dicolpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrarel’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gliamministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere unsupplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentreNumero registro generale 14230/2020Numero sezionale 2151/2025Numero di raccolta generale 9558/2026Data pubblicazione 14/04/2026spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attivadovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848del 2015; Cass. n. 19556 del 2020)»;7. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, nellamisura liquidata in dispositivo;8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.500,00, a titolodi compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi