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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22777/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, in persona del Sindaco in carica, rappre-sentato e difeso, giusta delibera n. 75 del 26 marzo 2024 e procura specialein atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché controS.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello, Sez. dist. di Bolzano, n. 166/2023depositata il 1/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

Con atto di citazione del 29 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, avverso l'ingiunzionedi pagamento n. 2019.01740.00000013.01, emessa da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, per l'importo di euro41.636,06, quale quota dell'indennità di esproprio relativa al lotto edificabilesito nella zona residenziale di espansione “[OSCURATO:PERSONA]”.Esponeva che il Comune, a seguito della variante urbanistica e delpiano di attuazione approvati su sua istanza, aveva proceduto all'espropria-zione delle aree interessate, determinando l'indennità in euro 82.857,78, eche, in conformità all'art. 87 l. prov.

Bolzano n. 13/1998, il prezzo di ces-sione dell'area era stato fissato in euro 41.428,89, pari all'importo mutuatodalla Provincia.

Rappresentava che la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, condecreto n. 848/2013, aveva negato il contributo in conto capitale, ritenendonon conforme la previsione di un'unica unità abitativa nella zona di espan-sione, e che il Comune, a seguito dell'infruttuoso contenzioso amministra-tivo, aveva richiesto all'assegnatario il pagamento della quota non finan-ziata.Il ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto delComune di agire nei suoi confronti per il recupero della somma oggettodell'ingiunzione.Si costituiva il Comune, resistendo all'opposizione e deducendo la le-gittimità della pretesa sulla base del principio del pareggio economico, delprincipio "cuius commoda eius incommoda" e, in via subordinata, dell'inde-bito arricchimento dell'assegnatario.Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 171/2022, il Tribunale di Bolzano rigettava l'opposi-zione, condannando l'opponente alle spese.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con lasentenza in epigrafe indicata, respingeva il gravame, confermando la deci-sione di primo grado.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, commi7 e 8, l. prov.

Bolzano n. 13/1998, nonché degli artt. 1339, 1419, comma2, e 1372 c.c.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la disciplinaprovinciale in materia di edilizia agevolata al principio del pareggio econo-mico di cui all'art. 35 l. n. 865/1971, norma statale non applicabile al siste-ma autonomo delineato dalla legge provinciale, la quale pone a carico delloassegnatario il solo importo mutuato e non anche la quota di indennitàcoperta dal contributo in conto capitale.Deduce che la clausola contrattuale che fissa il prezzo in misura parialla metà dell'indennità di esproprio è conforme alla normativa provincialevigente e non contrasta con alcuna norma imperativa, sicché difettano ipresupposti per l'operatività del meccanismo di inserzione automatica exart. 1339 c.c. e della sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c.Contesta il ricorrente l'ulteriore richiamo della Corte d'Appello all'art.87, comma 3, l. prov. n. 13/1998, ritenuto inconferente, nonché al principiocostituzionale del pareggio di bilancio, estraneo alla disciplina del singolorapporto negoziale.Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/20262.

Nel controricorso il Comune sostiene che il mezzo proposto dalricorrente è inammissibile per mancata impugnazione di capi autonomi dellasentenza e per genericità delle censure; sarebbe inoltre infondato perché ilprincipio del pareggio economico è immanente alla disciplina provinciale egiustifica l'inserzione automatica della clausola che pone a carico dell'as-segnatario la quota di indennità non finanziata.

Per l'effetto il ricorrente,beneficiario dell'operazione urbanistica, non potrebbe sottrarsi ai relativioneri.3.

Il motivo è fondato.La Corte d'appello ha erroneamente desunto dalla normativa provin-ciale un principio inderogabile di pareggio economico, idoneo a imporreall'assegnatario la copertura integrale dei costi di acquisizione dell'areaanche in caso di mancata erogazione del contributo provinciale.Tale ricostruzione non trova riscontro nel testo dell'art. 87 l. prov. n.13/1998, che individua in modo puntuale l'onere gravante sull'assegnatario,limitandolo all'importo mutuato, e non contempla alcun obbligo di rifusionedella quota coperta dal contributo in conto capitale.Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 35 l. n. 865/1971 èimproprio, trattandosi di disciplina statale non applicabile in via analogicaad un sistema normativo provinciale autonomo e completo.La sentenza impugnata ha così introdotto un principio non previstodalla legge provinciale, in violazione del criterio di tassatività delle obbliga-zioni pubbliche e dei limiti della potestà interpretativa del giudice.Va data così continuità ai principi affermati da Cass. Sez. 1, Sentenzan. 8635 del 2/04/2024, la quale ha ritenuto che “in tema recupero dei costisostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazio-ne del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessioneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propterrem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiestola relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosiNumero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi datale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fontedell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendopertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessiabbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale" (in termini, tra lealtre: Cass. Sez., 1, Sentenza n. 2024/8774).Segnatamente, deve pertanto qui ribadirsi che l'obbligazione di rim-borso dei costi di acquisizione dell'area non può essere desunta in viaautomatica dalla legge, ma richiede una espressa previsione normativa oconvenzionale; che la trascrizione di un atto o di una convenzione non èidonea, di per sé, a creare obbligazioni propter rem non previste dalla leggeo dal contratto; e che il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339c.c. presuppone l'esistenza di una norma imperativa che imponga undeterminato contenuto contrattuale, che nella specie non ricorre.La Corte d'Appello ha quindi erroneamente ritenuto nulla la clausolacontrattuale che fissava il prezzo in misura pari alla metà dell'indennità diesproprio, reputandola in contrasto con un principio normativo inesistente,e ha sostituito tale clausola mediante applicazione degli artt. 1339 e 1419,secondo comma, c.c., in assenza dei relativi presupposti.L'erronea individuazione della norma imperativa e l'erronea applica-zione del meccanismo di sostituzione automatica integrano violazione dilegge ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in considerazione delnuovo indirizzo adottato da questa Corte con le sentenze indicate nel dareinterpretazione al quadro normativo di specie.4.

La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso pro-posto, deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d'ap-pello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che nell'esercizio del poterediscrezionale suo proprio, procederà a nuovo esame in applicazione degliindicati principi.

Alla stessa è devoluta la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causadavanti alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in di-versa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, in persona del Sindaco in carica, rappre-sentato e difeso, giusta delibera n. 75 del 26 marzo 2024 e procura specialein atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché controS.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello, Sez. dist. di Bolzano, n. 166/2023depositata il 1/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/20261. Con atto di citazione del 29 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, avverso l'ingiunzionedi pagamento n. 2019.01740.00000013.01, emessa da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, per l'importo di euro41.636,06, quale quota dell'indennità di esproprio relativa al lotto edificabilesito nella zona residenziale di espansione “[OSCURATO:PERSONA]”.Esponeva che il Comune, a seguito della variante urbanistica e delpiano di attuazione approvati su sua istanza, aveva proceduto all'espropria-zione delle aree interessate, determinando l'indennità in euro 82.857,78, eche, in conformità all'art. 87 l. prov. Bolzano n. 13/1998, il prezzo di ces-sione dell'area era stato fissato in euro 41.428,89, pari all'importo mutuatodalla Provincia. Rappresentava che la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, condecreto n. 848/2013, aveva negato il contributo in conto capitale, ritenendonon conforme la previsione di un'unica unità abitativa nella zona di espan-sione, e che il Comune, a seguito dell'infruttuoso contenzioso amministra-tivo, aveva richiesto all'assegnatario il pagamento della quota non finan-ziata.Il ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto delComune di agire nei suoi confronti per il recupero della somma oggettodell'ingiunzione.Si costituiva il Comune, resistendo all'opposizione e deducendo la le-gittimità della pretesa sulla base del principio del pareggio economico, delprincipio "cuius commoda eius incommoda" e, in via subordinata, dell'inde-bito arricchimento dell'assegnatario.Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 171/2022, il Tribunale di Bolzano rigettava l'opposi-zione, condannando l'opponente alle spese.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con lasentenza in epigrafe indicata, respingeva il gravame, confermando la deci-sione di primo grado.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, commi7 e 8, l. prov. Bolzano n. 13/1998, nonché degli artt. 1339, 1419, comma2, e 1372 c.c.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la disciplinaprovinciale in materia di edilizia agevolata al principio del pareggio econo-mico di cui all'art. 35 l. n. 865/1971, norma statale non applicabile al siste-ma autonomo delineato dalla legge provinciale, la quale pone a carico delloassegnatario il solo importo mutuato e non anche la quota di indennitàcoperta dal contributo in conto capitale.Deduce che la clausola contrattuale che fissa il prezzo in misura parialla metà dell'indennità di esproprio è conforme alla normativa provincialevigente e non contrasta con alcuna norma imperativa, sicché difettano ipresupposti per l'operatività del meccanismo di inserzione automatica exart. 1339 c.c. e della sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c.Contesta il ricorrente l'ulteriore richiamo della Corte d'Appello all'art.87, comma 3, l. prov. n. 13/1998, ritenuto inconferente, nonché al principiocostituzionale del pareggio di bilancio, estraneo alla disciplina del singolorapporto negoziale.Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/20262. Nel controricorso il Comune sostiene che il mezzo proposto dalricorrente è inammissibile per mancata impugnazione di capi autonomi dellasentenza e per genericità delle censure; sarebbe inoltre infondato perché ilprincipio del pareggio economico è immanente alla disciplina provinciale egiustifica l'inserzione automatica della clausola che pone a carico dell'as-segnatario la quota di indennità non finanziata. Per l'effetto il ricorrente,beneficiario dell'operazione urbanistica, non potrebbe sottrarsi ai relativioneri.3. Il motivo è fondato.La Corte d'appello ha erroneamente desunto dalla normativa provin-ciale un principio inderogabile di pareggio economico, idoneo a imporreall'assegnatario la copertura integrale dei costi di acquisizione dell'areaanche in caso di mancata erogazione del contributo provinciale.Tale ricostruzione non trova riscontro nel testo dell'art. 87 l. prov. n.13/1998, che individua in modo puntuale l'onere gravante sull'assegnatario,limitandolo all'importo mutuato, e non contempla alcun obbligo di rifusionedella quota coperta dal contributo in conto capitale.Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 35 l. n. 865/1971 èimproprio, trattandosi di disciplina statale non applicabile in via analogicaad un sistema normativo provinciale autonomo e completo.La sentenza impugnata ha così introdotto un principio non previstodalla legge provinciale, in violazione del criterio di tassatività delle obbliga-zioni pubbliche e dei limiti della potestà interpretativa del giudice.Va data così continuità ai principi affermati da Cass. Sez. 1, Sentenzan. 8635 del 2/04/2024, la quale ha ritenuto che “in tema recupero dei costisostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazio-ne del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessioneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propterrem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiestola relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosiNumero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi datale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fontedell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendopertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessiabbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale" (in termini, tra lealtre: Cass. Sez., 1, Sentenza n. 2024/8774).Segnatamente, deve pertanto qui ribadirsi che l'obbligazione di rim-borso dei costi di acquisizione dell'area non può essere desunta in viaautomatica dalla legge, ma richiede una espressa previsione normativa oconvenzionale; che la trascrizione di un atto o di una convenzione non èidonea, di per sé, a creare obbligazioni propter rem non previste dalla leggeo dal contratto; e che il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339c.c. presuppone l'esistenza di una norma imperativa che imponga undeterminato contenuto contrattuale, che nella specie non ricorre.La Corte d'Appello ha quindi erroneamente ritenuto nulla la clausolacontrattuale che fissava il prezzo in misura pari alla metà dell'indennità diesproprio, reputandola in contrasto con un principio normativo inesistente,e ha sostituito tale clausola mediante applicazione degli artt. 1339 e 1419,secondo comma, c.c., in assenza dei relativi presupposti.L'erronea individuazione della norma imperativa e l'erronea applica-zione del meccanismo di sostituzione automatica integrano violazione dilegge ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in considerazione delnuovo indirizzo adottato da questa Corte con le sentenze indicate nel dareinterpretazione al quadro normativo di specie.4. La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso pro-posto, deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d'ap-pello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che nell'esercizio del poterediscrezionale suo proprio, procederà a nuovo esame in applicazione degliindicati principi. Alla stessa è devoluta la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 6300/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 22777/2026Data pubblicazione 06/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causadavanti alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in di-versa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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