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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31494/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità è generico in quanto non confuta quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza di due precedenti specifici idonei a far apprezzare l'abitualità del comportamento delittuoso; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva sul presupposto di un valorizzato automatismo che, invero, trascura come la Corte di appello abbia fatto espresso riferimento, oltre ai due precedenti reati di evasioni', anche ai ravvicinati reati in materia di stupefacenti, così da rendere palese la aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità è generico in quanto non confuta quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza di due precedenti specifici idonei a far apprezzare l'abitualità del comportamento delittuoso; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva sul presupposto di un valorizzato automatismo che, invero, trascura come la Corte di appello abbia fatto espresso riferimento, oltre ai due precedenti reati di evasioni', anche ai ravvicinati reati in materia di stupefacenti, così da rendere palese la aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 31494/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris