CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 giugno 1978 avverso la sentenza del 9 dicembre 2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa il 9 dicembre 2021 ha confermato quella del Tribunale di Marsala che il 22 novembre 2019 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto di evasione dagli arresti domiciliari. 2. La Corte palermitana ha ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla inconfigurabilità nella specie della fattispecie di cui all'art. 385 c.p., in quanto secondo la deduzione difensiva l'imputato - autorizzato ad assentarsi dal proprio domicilio, ove si trovava agli arresti giusta ordinanza cautelare, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 al fine di recarsi presso il SERT di Castelvetrano per sottoporsi a trattamenti specialistici - si era limitato a fare ritorno all'abitazione dopo mezz'ora dalla scadenza del termine. 3. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale reitera le doglianze contenute nell'atto di appello e relative sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo del reato contestato. 3.1. In primo luogo, evidenzia che l'autorizzazione concessa aveva ad oggetto il periodo dalle ore 9,00 alle ore 10,00, da intendersi quale arco temporale nel quale il Mistretta poteva recarsi al SERT, non dovendosi invece computarsi in tale orario anche il tempo necessario al predetto per fare ritorno al proprio domicilio, ragione per la quale la contraria argomentazione della Corte di appello integrerebbe un travisamento della prova. 3.2. Inoltre, atteso il breve scarto temporale rispetto all'orario dell'autorizzazione (solo 30 minuti) sussisterebbe - si sostiene, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità - una mera inosservanza delle prescrizioni dell'ordinanza cautelare rilevante, eventualmente, ai sensi dell'art.276 c.p.p. In definitiva, si tratterebbe non di una condotta di evasione ma di un "incolpevole ritardo" del Mistretta che, dopo avere effettuato il trattamento terapeutico, per l'esecuzione del quale era autorizzato sino alle ore 10,00, stava facendo rientro a casa e che agli operanti aveva immediatamente giustificato il proprio comportamento. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1.1. Invero, è pacifico che il mancato rispetto del termine indicato nel provvedimento autorizzatorio per il rientro nella abitazione in cui il soggetto si trova agli arresti domiciliari integra violazione dell'art. 385 c.p. (in termini, da ultimo, Sez. VII, 19 ottobre 2017, n. 51855 - Rv. 271361, nella quale si è precisato che tale condotta non costituisce esclusivamente trasgressione delle prescrizioni connesse al provvedimento cautelare, e dunque non rileva solo come elemento legittimante un aggravamento cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p.). 1.2. Dalla sentenza impugnata risulta - e il dato non è contestato dal ricorrente - che Mistretta era stato autorizzato "ad allontanarsi dall'abitazione ogni lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 al fine di recarsi al SERT di Castelvetrano per il tempo necessario a sottoporsi ai trattamenti specialistici" e che è rientrato alla propria abitazione alle ore 10,30. 1.3. Ciò premesso, rileva la Corte che le ore 10,00 rappresentavano il termine finale per far ritorno all'abitazione e non anche quello relativo all'esecuzione dei trattamenti terapeutici. Per altro verso, dalla sentenza impugnata emerge che l'imputato quando, alle ore 10,30 ha fatto rientro a casa aveva con sé "alcune borse della spesa" per cui è evidente che non era direttamente rientrato a casa ma, sulla via del ritorno, si era fermato per fare acquisti. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Y P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem