CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 1991
Cassazione n. 24527/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1991 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti -facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi e, complessivamente, anche ai precedenti penali dell'imputato, elementi questi ritenuti prevalenti pure quanto alla condotta collaborativa tenuta nel corso della perquisizione- ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C