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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 07705/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1418/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29404/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse del ricorrente, si è riportata a quanto esposto in atti e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 aprile 2024 la Corte di appello di Bari – a seguito dell’annullamento con rinvio, limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., disposto da questa Corte con pronuncia del 7 dicembre 2022 – ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2022, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011 e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7705/2026 Roma, lì, 26/02/2026

2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., il vizio di motivazione e l’apparenza di essa in ordine all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, alla luce di quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio.

La Corte di merito avrebbe nuovamente argomentato in maniera generica – richiamando la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato – senza considerare gli elementi dimostrativi della tenuità dell’offesa e la condotta susseguente al reato, da apprezzarsi a fronte della modifica dell’art. 131-bis cod. pen. da parte del d. lgs. n. 150 del 2022.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla sussistenza della recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo motivo.

2. In effetti, come dedotto dalla difesa, la motivazione a sostegno dell’esclusione dei presupposti della causa di non punibilità è del tutto generica, nella parte in cui radica la gravità dell’offesa sulla mera commissione del fatto (ossia, la presenza dell’imputato fuori dal luogo di soggiorno coatto, senza alcuna giustificazione), ed altresì erronea nella parte in cui ha fondato l’abitualità – ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.) – sulla precedente condanna dell’imputato per un solo reato della stessa indole (in contrasto con quanto chiarito da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01), peraltro genericamente indicato, nonché su reati che – in mancanza di qualsivoglia indicazione – non possono ritenersi tali, ossia gli illeciti in materia di stupefacenti, «maltrattamenti e lesioni»; fermo restando che devono intendersi reati della stessa indole «non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (cfr. Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01).

Ne deriva l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 19/11/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1418/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29404/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse del ricorrente, si è riportata a quanto esposto in atti e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 aprile 2024 la Corte di appello di Bari – a seguito dell’annullamento con rinvio, limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., disposto da questa Corte con pronuncia del 7 dicembre 2022 – ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2022, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011 e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7705/2026 Roma, lì, 26/02/2026 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., il vizio di motivazione e l’apparenza di essa in ordine all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, alla luce di quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio. La Corte di merito avrebbe nuovamente argomentato in maniera generica – richiamando la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato – senza considerare gli elementi dimostrativi della tenuità dell’offesa e la condotta susseguente al reato, da apprezzarsi a fronte della modifica dell’art. 131-bis cod. pen. da parte del d. lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla sussistenza della recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo motivo. 2. In effetti, come dedotto dalla difesa, la motivazione a sostegno dell’esclusione dei presupposti della causa di non punibilità è del tutto generica, nella parte in cui radica la gravità dell’offesa sulla mera commissione del fatto (ossia, la presenza dell’imputato fuori dal luogo di soggiorno coatto, senza alcuna giustificazione), ed altresì erronea nella parte in cui ha fondato l’abitualità – ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.) – sulla precedente condanna dell’imputato per un solo reato della stessa indole (in contrasto con quanto chiarito da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01), peraltro genericamente indicato, nonché su reati che – in mancanza di qualsivoglia indicazione – non possono ritenersi tali, ossia gli illeciti in materia di stupefacenti, «maltrattamenti e lesioni»; fermo restando che devono intendersi reati della stessa indole «non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (cfr. Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01). Ne deriva l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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