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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25175/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1983, avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui ad [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una estorsione aggravata anche dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione, per avere il Giudice del riesame pronunciato una ordinanza del tutto sovrapponibile al provvedimento applicativo della misura cautelare.

Il Tribunale, poi, nel ritenere che la figura e il ruolo del ricorrente venivano in rilievo "nell'appena indicato quadro investigativo", concernente, però, il delitto associativo, avrebbe trascurato di considerare che il ricorrente non è indagato per quest'ultimo reato; 2.2 vizi della motivazione, per avere il Tribunale errato nel ritenere che la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno prima di quella concernente l'odierno ricorrente, facesse riferimento all'estorsione oggetto di quest'ultima conversazione (ossia ai danni di Montera) e al ricorrente.

Dalla prima conversazione, invece, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] voleva dimostrare al suo interlocutore la propria capacità di mantenere i fili delle vicende cittadine e ricordava una vicenda diversa da quella ascritta al ricorrente stesso; 2.3 inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen.

Premesso che l'aggravante ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, egli non era l'esecutore materiale del delitto e, quindi, non avrebbe avuto consapevolezza della condotta posta in essere da altri.

Dalla conversazione intercettata emergerebbe che egli poco sapesse di consorterie e quant'altro; 2.4 mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della presunzione relativa di pericolosità del ricorrente a causa della contestazione dell'aggravante di cui all'ad. 416 bis.1 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la risalenza dei fatti di reato e la totale lontananza da circa 25 anni del ricorrente da fatti criminosi: elementi, questi, idonei a superare la richiamata presunzione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è privo di specificità.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di Catanzaro non si è limitato a richiamare il provvedimento impugnato, che ha condiviso, ma ha proceduto ad un vaglio critico delle deduzioni della difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle 9/' risultanze processuali.

Nel condividere il significato complessivo del quadro indiziario, posto in risalto nell'ordinanza del primo Giudice, il Tribunale ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, dando conto delle risultanze offerte dalle intercettazioni, il cui contenuto ha ritenuto "esplicito" e "univocamente comprovante l'ipotesi accusatoria".

Giova poi precisare che il Tribunale di Catanzaro, in premessa, ha indicato il quadro in cui si inseriscono le vicende in disamina ma ciò al solo fine di delineare il contesto in cui è avvenuta l'estorsione addebitata provvisoriamente al ricorrente, senza che da ciò possa trarsi - come invece dedotto dal ricorrente - che il menzionato Tribunale abbia inteso inserire il ricorrente nella confederazione di 'ndrangheta, operante nel territorio cosentino.

3. Anche il secondo motivo del ricorso non coglie nel segno.

Secondo il Tribunale, le due intercettazioni, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente, avevano il medesimo oggetto, ossia l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], effettuata da soggetti contigui al clan degli zingari, i quali, evocando l'appartenenza al clan di Cosenza e la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], avevano creato confusione nella persona offesa, che era già vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e aveva consegnato il denaro, temendo che la richiesta provenisse proprio da quest'ultimo.

Tale evento aveva adirato [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi veicolato il messaggio del boss agli zingari, tanto che il giorno successivo si era presentato al cospetto del Patitucci l'odierno indagato, che si era scusato per l'azione improvvida del ragazzo ventenne, che, parlando a nome di quelli di Cosenza, si era fatto consegnare da Montera "7 carte", che erano confluite direttamente nelle mani del Bevilacqua.

Il Tribunale ha quindi sottolineato che dal compendio delle intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era indubbiamente a conoscenza della richiesta estorsiva ed aveva ammesso di avere incassato il provento estorsivo: ciò lo rendeva partecipe del reato e dominus dell'azione delittuosa in ragione del fatto che era stato proprio lui a recarsi al cospetto del boss per rispondere delle condotte dei suoi sottoposti.

A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si è limitato a svilire il contenuto degli elementi valorizzati dal Tribunale e a prospettare una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, senza tener conto, però, che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella assoluta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01, Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178 - 01).

4. Anche il terzo motivo del ricorso è privo di specificità.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata ritenuta sotto il profilo sia del metodo mafioso che dell'agevolazione mafiosa.

Il Tribunale ha rimarcato che la richiesta estorsiva era stata realizzata con la carica intimidatoria tradizionalmente riconosciuta alla c:onsorteria mafiosa, implicita nell'evocazione del sodalizio operante sul territorio ("quelli di Cosenza"), e la minaccia velata di azioni ritorsive in caso di mancato pagamento, tale da incutere timore del destinatario, così da integrare l'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso.

Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 5/6/2013, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109 -01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01). 4.1 Deve poi rilevarsi che correttamente l'aggravante è stata ritenuta sussistente anche sotto il profilo dell'agevolazione.

Il Tribunale ha affermato al riguardo che la condotta era volta al raggiungimento di un vantaggio remunerativo illecito, finalizzato al soddisfacimento degli interessi lucrativi e impositivi del clan di riferimento.

Il conseguimento del profitto estorsivo da parte dell'indagato indicava di per sé la piena adesione alla condotta delittuosa materialmente posta in essere da altri e, quindi, la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell'aggravante.

5. Nessun rilievo può muoversi all'ordinanza impugnata nemmeno con riguardo alle ritenute esigenze cautelari.

Il Tribunale ha non solo richiamato la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non superata nella specie, non essendo stati forniti elementi specifici positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione, ma ha anche evidenziato che il concreto pericolo di reiterazione delle condotte delittuose era desumibile sia dalle modalità della condotta, che disvelavano la contiguità del ricorrente al sodalizio mafioso operante nel territorio, sia dalla personalità dell'indagato, che si rapportava direttamente con il capo clan, spinto da una legittimazione che solo la contiguità a un contesto mafioso poteva attribuire.

Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv. 279470 — 01) secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la regola generale, contenuta nell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598- 01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rv. 266692-01).

6. Deve aggiungersi che i motivi nuovi non sono consentiti, essendo state dedotte censure non connesse al ricorso originario, quali l'errata identificazione del soggetto indagato, la mancata iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. del soggetto attinto da misura cautelare, con conseguente ripercussione sui termini di cui all'art. 407 cod. proc. pen., o ancora la mancata indicazione della condotta concorsuale del ricorrente.

Questa Corte (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, Rv. 284036 — 01), infatti, è ferma nel ritenere che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione.

7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

8. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1983, avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui ad [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una estorsione aggravata anche dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione, per avere il Giudice del riesame pronunciato una ordinanza del tutto sovrapponibile al provvedimento applicativo della misura cautelare. Il Tribunale, poi, nel ritenere che la figura e il ruolo del ricorrente venivano in rilievo "nell'appena indicato quadro investigativo", concernente, però, il delitto associativo, avrebbe trascurato di considerare che il ricorrente non è indagato per quest'ultimo reato; 2.2 vizi della motivazione, per avere il Tribunale errato nel ritenere che la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno prima di quella concernente l'odierno ricorrente, facesse riferimento all'estorsione oggetto di quest'ultima conversazione (ossia ai danni di Montera) e al ricorrente. Dalla prima conversazione, invece, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] voleva dimostrare al suo interlocutore la propria capacità di mantenere i fili delle vicende cittadine e ricordava una vicenda diversa da quella ascritta al ricorrente stesso; 2.3 inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen. Premesso che l'aggravante ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, egli non era l'esecutore materiale del delitto e, quindi, non avrebbe avuto consapevolezza della condotta posta in essere da altri. Dalla conversazione intercettata emergerebbe che egli poco sapesse di consorterie e quant'altro; 2.4 mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della presunzione relativa di pericolosità del ricorrente a causa della contestazione dell'aggravante di cui all'ad. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la risalenza dei fatti di reato e la totale lontananza da circa 25 anni del ricorrente da fatti criminosi: elementi, questi, idonei a superare la richiamata presunzione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è privo di specificità. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale di Catanzaro non si è limitato a richiamare il provvedimento impugnato, che ha condiviso, ma ha proceduto ad un vaglio critico delle deduzioni della difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle 9/' risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro indiziario, posto in risalto nell'ordinanza del primo Giudice, il Tribunale ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, dando conto delle risultanze offerte dalle intercettazioni, il cui contenuto ha ritenuto "esplicito" e "univocamente comprovante l'ipotesi accusatoria". Giova poi precisare che il Tribunale di Catanzaro, in premessa, ha indicato il quadro in cui si inseriscono le vicende in disamina ma ciò al solo fine di delineare il contesto in cui è avvenuta l'estorsione addebitata provvisoriamente al ricorrente, senza che da ciò possa trarsi - come invece dedotto dal ricorrente - che il menzionato Tribunale abbia inteso inserire il ricorrente nella confederazione di 'ndrangheta, operante nel territorio cosentino. 3. Anche il secondo motivo del ricorso non coglie nel segno. Secondo il Tribunale, le due intercettazioni, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente, avevano il medesimo oggetto, ossia l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], effettuata da soggetti contigui al clan degli zingari, i quali, evocando l'appartenenza al clan di Cosenza e la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], avevano creato confusione nella persona offesa, che era già vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e aveva consegnato il denaro, temendo che la richiesta provenisse proprio da quest'ultimo. Tale evento aveva adirato [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi veicolato il messaggio del boss agli zingari, tanto che il giorno successivo si era presentato al cospetto del Patitucci l'odierno indagato, che si era scusato per l'azione improvvida del ragazzo ventenne, che, parlando a nome di quelli di Cosenza, si era fatto consegnare da Montera "7 carte", che erano confluite direttamente nelle mani del Bevilacqua. Il Tribunale ha quindi sottolineato che dal compendio delle intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era indubbiamente a conoscenza della richiesta estorsiva ed aveva ammesso di avere incassato il provento estorsivo: ciò lo rendeva partecipe del reato e dominus dell'azione delittuosa in ragione del fatto che era stato proprio lui a recarsi al cospetto del boss per rispondere delle condotte dei suoi sottoposti. A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si è limitato a svilire il contenuto degli elementi valorizzati dal Tribunale e a prospettare una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, senza tener conto, però, che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella assoluta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01, Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178 - 01). 4. Anche il terzo motivo del ricorso è privo di specificità. L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata ritenuta sotto il profilo sia del metodo mafioso che dell'agevolazione mafiosa. Il Tribunale ha rimarcato che la richiesta estorsiva era stata realizzata con la carica intimidatoria tradizionalmente riconosciuta alla c:onsorteria mafiosa, implicita nell'evocazione del sodalizio operante sul territorio ("quelli di Cosenza"), e la minaccia velata di azioni ritorsive in caso di mancato pagamento, tale da incutere timore del destinatario, così da integrare l'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso. Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 5/6/2013, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109 -01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01). 4.1 Deve poi rilevarsi che correttamente l'aggravante è stata ritenuta sussistente anche sotto il profilo dell'agevolazione. Il Tribunale ha affermato al riguardo che la condotta era volta al raggiungimento di un vantaggio remunerativo illecito, finalizzato al soddisfacimento degli interessi lucrativi e impositivi del clan di riferimento. Il conseguimento del profitto estorsivo da parte dell'indagato indicava di per sé la piena adesione alla condotta delittuosa materialmente posta in essere da altri e, quindi, la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell'aggravante. 5. Nessun rilievo può muoversi all'ordinanza impugnata nemmeno con riguardo alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale ha non solo richiamato la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non superata nella specie, non essendo stati forniti elementi specifici positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione, ma ha anche evidenziato che il concreto pericolo di reiterazione delle condotte delittuose era desumibile sia dalle modalità della condotta, che disvelavano la contiguità del ricorrente al sodalizio mafioso operante nel territorio, sia dalla personalità dell'indagato, che si rapportava direttamente con il capo clan, spinto da una legittimazione che solo la contiguità a un contesto mafioso poteva attribuire. Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv. 279470 — 01) secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la regola generale, contenuta nell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598- 01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rv. 266692-01). 6. Deve aggiungersi che i motivi nuovi non sono consentiti, essendo state dedotte censure non connesse al ricorso originario, quali l'errata identificazione del soggetto indagato, la mancata iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. del soggetto attinto da misura cautelare, con conseguente ripercussione sui termini di cui all'art. 407 cod. proc. pen., o ancora la mancata indicazione della condotta concorsuale del ricorrente. Questa Corte (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, Rv. 284036 — 01), infatti, è ferma nel ritenere che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'
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