CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ne ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per difetto di specificità, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, è manifestamente infondato in quanto l'atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazione della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vaglio critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03