Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:470
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 giugno 2025 (
1
)
Causa C
‑
184/24 [[OSCURATO:PERSONA]]
(
i
)
AF, in nome proprio e in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne BF,
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Milano
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Italia]
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2013/33/UE – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza – Articolo 20, paragrafo 1 – Abbandono del luogo di residenza – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza – Rifiuto reiterato e ingiustificato del richiedente ad ottemperare alla decisione di trasferimento adottata sulla base delle esigenze imposte dalla gestione delle capacità del sistema di accoglienza nazionale – Normativa nazionale che consente di revocare le condizioni materiali di accoglienza – Ammissibilità »
I.
Introduzione
1.
In una situazione in cui un richiedente protezione internazionale rifiuta categoricamente di condividere o di liberare l’alloggio che occupa insieme al figlio minorenne in un centro di accoglienza e si oppone reiteratamente e ingiustificatamente ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza ai fini della gestione delle capacità del sistema di accoglienza nazionale, la cessazione della presa in carico costituisce una risposta proporzionata e adeguata a comportamenti di tal genere?
2.
È questa, in sostanza, la questione sollevata nella presente causa.
3.
Tale questione si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AF, cittadino tunisino, e BF, suo figlio minorenne, e, dall’altro, la Prefettura di Milano (Italia), la quale ha deciso di revocare loro il beneficio delle condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto, al vestiario e al sussidio per le spese giornaliere che erano state loro concesse conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/33/UE (
2
). Interrogandosi sulla legittimità di tale decisione alla luce dei principi enunciati dalla Corte nelle sentenze del 12 novembre 2019, Haqbin (
3
), e del 1º agosto 2022, Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza) (
4
), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) chiede, in sostanza, a quest’ultima di precisare la natura e la portata delle misure che uno Stato membro può adottare di fronte a detto tipo di comportamenti.
4.
Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali non condivido la premessa del giudice del rinvio secondo cui il rifiuto ingiustificato del richiedente protezione internazionale di ottemperare a una decisione di trasferimento verso un altro centro di accoglienza costituirebbe un comportamento assimilabile al fatto di «lasci[are] il luogo di residenza determinato dall’autorità competente», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33, che autorizzerebbe l’autorità competente dello Stato membro a revocare le condizioni materiali di accoglienza.
5.
Nel silenzio dei testi, proporrò piuttosto alla Corte di valutare tale tipo di comportamenti alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, dato che, opponendosi categoricamente a qualsiasi offerta di nuovo alloggio pur adatta alla sua situazione familiare, il richiedente protezione internazionale viola il diritto dell’autorità competente dello Stato membro di procedere ai trasferimenti imposti dalla gestione delle sue capacità di accoglienza e commette una grave violazione del regolamento dei centri di accoglienza, che tale autorità può sanzionare con un altro tipo di misure, rispettose della dignità umana e delle esigenze particolari del minore.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
I considerando 25 e 35 della direttiva 2013/33 così recitano:
«(25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.
(...)
(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(
5
)]. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza».
7.
Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva mira a stabilire norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
8.
Nell’articolo 2, lettera i), di detta direttiva, un «centro di accoglienza» è definito come «qualsiasi struttura destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti» (
6
).
9.
A norma del suo articolo 3, paragrafo 1, la medesima direttiva «si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro (...) purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale».
10.
L’articolo 7 della direttiva 2013/33, intitolato «Residenza e libera circolazione», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:
«2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza all’effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita [dal] diritto nazionale».
11.
L’articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza», al paragrafo 6, prima frase, dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un’altra avvengano soltanto se necessari».
12.
L’articolo 20 di detta direttiva, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
a) lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o
b) contravvenga all’obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d’asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o
c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32/UE (
7
)].
In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all’autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.
6. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5».
B.
Diritto italiano
13.
L’articolo 23 del decreto legislativo n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
8
), del 18 agosto 2015, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza», così dispone:
«1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente;
(...)
2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall’accesso a uno o più dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell’accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d’appalto di cui all’articolo 12.
2 bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.
(...)».
III.
Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
14.
AF e suo figlio BF, entrambi cittadini tunisini, sono richiedenti protezione internazionale. BF era minorenne il giorno della presentazione della sua domanda. Essi sono alloggiati, in quanto tali, in un centro di accoglienza a Milano (Italia).
15.
Il 1º giugno 2023, la Prefettura di Milano ha adottato una decisione di revoca delle condizioni materiali di accoglienza concesse a AF e a BF (
9
). Tale decisione, allegata al fascicolo nazionale di cui dispone la Corte, è motivata con riferimento a due circostanze.
16.
La prima circostanza riguarda i reiterati rifiuti di AF di liberare l’alloggio che egli occupa con suo figlio, destinato non a due ma a quattro persone, e di essere trasferito in un altro centro di accoglienza a Milano. La seconda circostanza riguarda i comportamenti da lui adottati all’interno del centro in cui è ospitato. Tali comportamenti avrebbero violato gravemente le regole di tale centro e sarebbero stati tali da pregiudicare la sicurezza al suo interno e da ostacolare la gestione delle procedure connesse all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto del massiccio flusso migratorio e della continua necessità di ripartire le capacità di accoglienza.
17.
Nonostante la diversità di tali circostanze e il fatto che esse consistano in violazioni del regolamento del centro di accoglienza, in comportamenti gravemente violenti o in fatti che incidono sui presupposti di ammissione alle condizioni di accoglienza, il giudice del rinvio rileva che la decisione della Prefettura di Milano si basa sull’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 142/2015, il quale mira a trasporre l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33. Esso ne deduce che il fondamento di detta revoca è costituito dai reiterati rifiuti di AF ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza a Milano per ragioni di necessità organizzativa.
18.
AF ha presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso per l’annullamento della decisione della Prefettura di Milano nonché una domanda cautelare per chiedere la pronuncia di provvedimenti provvisori. Egli ha giustificato il proprio rifiuto di essere trasferito in un altro centro di accoglienza con il fatto che BF frequenta un corso di studi in prossimità del centro in cui essi sono ospitati. Egli sostiene che, a causa della revoca delle condizioni materiali di accoglienza nei suoi confronti, non sarà in grado di far fronte né alle sue necessità primarie né a quelle del figlio minorenne. A sostegno del suo ricorso, egli adduce, in particolare, la violazione dell’articolo 21 della direttiva 2013/33 e dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 142/2015, in quanto il provvedimento non tiene conto del fatto che lui e suo figlio rientrano nella categoria delle «persone vulnerabili»; la violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 142/2015, in quanto il rifiuto di acconsentire al trasferimento non sarebbe assimilabile ai casi previsti da tale disposizione, e la violazione dell’articolo 20 della direttiva 2013/33 quale interpretato dalla Corte nelle sue sentenze Haqbin e Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza), da cui si evincerebbe un principio generale applicabile a tutti i casi di revoca delle condizioni materiali di accoglienza, anche quando tale revoca non abbia natura sanzionatoria.
19.
Con ordinanza del 25 luglio 2023, il giudice del rinvio ha respinto la domanda cautelare di AF, con la motivazione che la decisione della Prefettura di Milano era espressione del potere organizzativo dell’amministrazione in materia di gestione dei centri di accoglienza.
20.
AF ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Quest’ultimo, con ordinanza del 22 settembre 2023, ha accolto tale appello con la motivazione che la decisione della Prefettura di Milano potrebbe ledere i diritti fondamentali di AF, quali l’accesso al cibo, a una dimora e al vestiario, che costituiscono bisogni primari.
21.
Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se il principio fondamentale di tutela della dignità umana possa condurre a ritenere che i principi affermati dalla Corte costituiscano norme di portata generale applicabili, in quanto tali, al di là delle ipotesi di revoca sanzionatoria di detto beneficio, alle quali si riferiscono dette sentenze. Tale giudice ritiene che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia adeguatamente esposto i motivi che rendono indispensabile la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, alla luce del fatto che AF oppone un rifiuto indebito e sproporzionato ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza, e che non sono praticamente possibili soluzioni alternative meno gravose.
22.
Esso sottolinea, inoltre, che tale revoca sarebbe una conseguenza diretta del rifiuto di AF a continuare a beneficiare di dette condizioni materiali di accoglienza, sia pure in altro luogo, il che equivarrebbe ad una volontaria sottrazione al meccanismo dell’accoglienza. AF sarebbe quindi esposto, per sua scelta, alla privazione della possibilità di provvedere ai propri bisogni primari.
23.
Il giudice del rinvio rileva, infine, che detto rifiuto costituisce un comportamento abusivo in quanto strumentalizza la misura di accoglienza e ostacola di fatto il potere organizzativo e gestionale di cui l’amministrazione dispone per individuare il centro di accoglienza al quale assegnare il richiedente protezione internazionale. Di fronte a tale abuso, l’unica misura che l’amministrazione potrebbe adottare è la revoca delle condizioni materiali di accoglienza. Tale giudice aggiunge che, se si dovesse ritenere che, nella situazione di cui trattasi, l’articolo 20 della direttiva 2013/33 precluda l’esercizio del potere di revoca delle condizioni materiali di accoglienza, l’amministrazione non sarebbe più in grado concretamente di assumere la gestione delle misure di accoglienza, poiché il mero rifiuto di essere trasferito, opposto da un richiedente, varrebbe a «paralizzare l’organizzazione di tali misure» e ad introdurre una sorta di «diritto di permanenza» presso il primo centro di accoglienza, legato alla mera volontà di tale richiedente, diritto che non trova alcun fondamento né nel diritto dell’Unione né nel diritto nazionale.
24.
In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«L’articolo 20 della direttiva [2013/33], nonché i principi enucleati dalla Corte di giustizia con le sentenze [Haqbin] e [Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza)], nella parte in cui escludono che l’amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostano ad una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’amministrazione per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’amministrazione stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari?».
25.
Hanno presentato osservazioni scritte AF, i governi italiano, belga, cipriota e polacco nonché la Commissione europea.
IV.
Analisi
26.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 20 della direttiva 2013/33, come interpretato nelle sentenze Haqbin e Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro, dopo aver valutato la necessità e la proporzionalità della misura nell’ambito di una valutazione individualizzata della situazione, può revocare le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che, a causa del suo reiterato rifiuto di essere trasferito in un altro centro di accoglienza pur adeguato alla sua situazione familiare, non soddisfi più i presupposti di concessione delle condizioni materiali di accoglienza.
27.
Tale questione si pone in quanto nessuna disposizione della direttiva 2013/33 disciplina espressamente una situazione di tal genere, in cui un richiedente protezione internazionale non si conforma alle modalità della sua presa in carico e permane abusivamente in un centro di accoglienza opponendo un rifiuto reiterato e ingiustificato ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza.
28.
Come risulta dalla sua ordinanza di rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia parte dal presupposto che un comportamento come quello di cui trattasi possa e debba essere assimilato al fatto di «lasci[are] il luogo di residenza determinato dall’autorità competente», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33, ragion per cui esso potrebbe dar luogo, conformemente a tale disposizione, alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza. Tale giudice considera, infatti, che un siffatto comportamento costituisce una sottrazione volontaria del richiedente protezione internazionale al sistema di accoglienza nazionale, in quanto equivale alla mancata presentazione di tale richiedente presso il centro di accoglienza al quale è assegnato, il che sarebbe assimilabile ad un abbandono del luogo di residenza fissato dall’autorità nazionale competente.
29.
Pur condividendo le preoccupazioni espresse sia dal giudice del rinvio che dai governi cipriota e polacco, secondo i quali tale tipo di comportamenti presenta un carattere abusivo nei confronti del quale le autorità competenti dello Stato membro devono poter reagire, ritengo tuttavia che, tenuto conto della formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33 nonché del contesto e della finalità della normativa in cui si inserisce tale articolo, questi due tipi di comportamento non siano assimilabili tra loro.
A.
Il rifiuto di ottemperare a una decisione di trasferimento da un centro di accoglienza a un altro centro di accoglienza non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33
30.
Come indica il suo titolo, l’articolo 20 della direttiva 2013/33 disciplina le misure volte alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza.
31.
Al paragrafo 1, primo comma, lettera a), tale articolo consente infatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ridurre o, «in casi eccezionali debitamente motivati, [di] revocare [tali] condizioni (...) qualora il richiedente (...) lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso».
32.
Osservo, anzitutto, che i termini di tale disposizione devono essere interpretati restrittivamente, come dimostra l’espressione «in casi eccezionali debitamente motivati» utilizzata dal legislatore dell’Unione. Infatti, tranne nel caso della persona che abbia occultato le proprie risorse finanziarie, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza ha l’effetto di privare un richiedente protezione internazionale totalmente dipendente dall’aiuto dello Stato dell’alloggio, del vitto, del vestiario e di un sussidio per le spese giornaliere (
10
).
33.
Sottolineo, inoltre, che detta disposizione ha lo scopo di precisare le implicazioni della regola generale enunciata dal legislatore dell’Unione all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/33. Tale articolo, che riguarda il soggiorno del richiedente nello Stato membro ospitante, consente infatti a quest’ultimo di subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all’«effettiva» residenza del richiedente in un determinato luogo fissato dalle autorità nazionali competenti. L’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva in parola determina la misura a cui si espone il richiedente che non ottemperi a tale obbligo lasciando detto luogo di residenza «senza informare tali autorità» o senza aver ottenuto il permesso eventualmente necessario a tal fine.
34.
Il verbo «lasciare» [«abandonner» nella versione francese], che è tradotto in modo uniforme in tutte le versioni linguistiche di detta disposizione, ha un significato forte poiché implica, nel suo significato corrente, il fatto di lasciare o di rinunciare definitivamente a qualcosa o a qualcuno oppure di lasciare un luogo (
11
). Nel diritto nazionale, la nozione di «abbandono dell’alloggio» può assumere un significato proprio. Nel diritto francese, ad esempio, esso consiste nella partenza improvvisa e imprevedibile della persona dall’alloggio che occupa e nella sua assenza ingiustificata e prolungata, o addirittura definitiva, da quest’ultimo (
12
). D’altronde, come dimostra il testo dell’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/33, il legislatore dell’Unione si riferisce effettivamente alla situazione di un richiedente che non sia più rintracciabile (
13
), poiché impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di pronunciarsi sul ripristino delle condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente «viene rintracciato» o si presenta volontariamente all’autorità competente, tenendo conto delle ragioni della sua «scomparsa».
35.
Alla luce di tali elementi, ritengo che un comportamento come quello di cui trattasi, caratterizzato dal rifiuto del richiedente protezione internazionale di ottemperare a una decisione di trasferimento e dalla sua permanenza abusiva nel primo centro di accoglienza al quale è stato assegnato, non possa essere assimilato a quello di un richiedente che lascia il luogo di residenza fissato dall’autorità competente senza fornire informazioni e senza autorizzazione preventiva. Comprendo l’argomento del giudice del rinvio secondo cui, rifiutando di accettare le modalità della sua presa in carico e di recarsi nell’altro centro di accoglienza, il richiedente si sottrarrebbe da sé al sistema di accoglienza nazionale allo stesso modo di colui che abbandona il suo centro di accoglienza. Tuttavia, va constatato che, in una situazione come quella di cui trattasi, per quanto il richiedente mantenga in modo abusivo la propria residenza effettiva nel primo centro di accoglienza al quale è stato assegnato, egli non è tuttavia scomparso, è perfettamente rintracciabile ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale e l’autorità nazionale competente è perfettamente informata di tale luogo di residenza.
36.
Pertanto, a mio avviso, la formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33 osta a che una situazione come quella di cui trattasi sia assimilata a quella in cui un richiedente abbandona il centro di accoglienza determinato dall’autorità nazionale competente.
37.
In tal senso depongono anche il contesto e la finalità dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/33.
38.
Infatti, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza è una misura che il legislatore dell’Unione prevede in modo molto rigoroso, «in casi eccezionali debitamente motivati», all’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, in due ipotesi in cui sussiste, in particolare, un rischio di abuso del sistema di accoglienza (
14
).
39.
La prima ipotesi riguarda la situazione in cui lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, può presumere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la propria domanda o vi abbia rinunciato in quanto ha lasciato il luogo di residenza al quale è stato assegnato [articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33] o non si presenta alle autorità o non risponde alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura di esame della propria domanda [articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale direttiva]. Tali circostanze, che si risolvono in altrettanti presupposti di ammissione alle condizioni materiali di accoglienza, rientrano negli obblighi dei richiedenti, enunciati all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE (
15
) e all’articolo 13 della direttiva 2013/32. In una siffatta ipotesi, in cui lo Stato membro può presumere che la domanda sia stata ritirata, quest’ultimo può quindi presumere, fino alla ricomparsa del richiedente (articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/33), che il diritto di beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza, che è associato alla qualità di richiedente, sia venuto meno.
40.
La seconda ipotesi riguarda la situazione in cui il richiedente presenta una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 [articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2013/33], vale a dire un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che sia stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente. In tale ipotesi, la revoca può quindi essere giustificata se risulta che il richiedente ha presentato tale ulteriore domanda al solo scopo di beneficiare di condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro.
41.
Orbene, un comportamento come quello di cui trattasi non figura tra le infrazioni idonee a dimostrare una violazione degli obblighi incombenti al richiedente a causa dell’esame della sua domanda di protezione internazionale e, a mio avviso, il suo rifiuto di ottemperare alle modalità della sua presa in carico non può, di per sé, dimostrare il ritiro implicito della sua domanda o un tentativo di sviamento del sistema di accoglienza nazionale.
42.
Laddove il richiedente sia effettivamente presente nel territorio dello Stato membro presso il quale ha presentato la sua domanda, risieda effettivamente nel luogo di residenza determinato in primo luogo dallo Stato membro al fine di garantire il trattamento rapido ed efficace di quest’ultima, e rispetti l’obbligo di cooperazione che gli incombe ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 nonché tutti gli obblighi enunciati all’articolo 13 della direttiva 2013/32, egli soddisfa i presupposti di ammissione alle condizioni materiali di accoglienza fintantoché è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale in tale qualità (
16
). In una situazione del genere, sarebbe quindi contrario alla logica del sistema istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 privare detto richiedente dei benefici connessi all’esame della sua domanda di protezione internazionale.
43.
Di conseguenza, non ritengo che uno Stato membro possa basarsi sulle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33 per adottare una misura di revoca delle condizioni materiali di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale che permanga abusivamente nel primo centro di accoglienza al quale è stato assegnato e che opponga un rifiuto reiterato e ingiustificato ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza per esigenze organizzative.
44.
Per contro, sono dell’avviso che un siffatto comportamento possa costituire una «grav[e] violazion[e] delle regole dei centri di accoglienza», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, che uno Stato membro può sanzionare nel rispetto dei requisiti enunciati all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva.
B.
Il rifiuto di ottemperare a una decisione di trasferimento in un altro centro di accoglienza rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33
45.
L’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33 dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti».
46.
È ben vero che, poiché tale articolo non precisa gli obblighi contenuti nel regolamento dei centri di accoglienza la cui violazione può essere sanzionata, spetta a ciascuno Stato membro definire tali obblighi. Tuttavia, un siffatto regolamento menziona o si riferisce necessariamente ai diritti e agli obblighi generali e particolari che incombono a ciascuna delle parti durante il soggiorno nella struttura. Esso precisa inoltre necessariamente le modalità di organizzazione del centro di accoglienza nonché le condizioni di presa in carico del richiedente protezione internazionale. Orbene, ritengo che, al pari delle condizioni d’ingresso, di soggiorno e di uscita dai luoghi di accoglienza per tale richiedente, le condizioni di trasferimento siano elementi essenziali del regolamento dei centri di accoglienza, al quale il richiedente aderisce firmando il contratto di accoglienza generalmente collegato a tale regolamento (
17
).
47.
Dal combinato disposto delle disposizioni generali relative al soggiorno del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante risulta quindi che la direttiva 2013/33 non riconosce l’esistenza di un diritto alla permanenza del richiedente in un determinato centro di accoglienza.
48.
In primo luogo, dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2013/33 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, sia per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, sia per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale. Sebbene la nozione di «motivi di pubblico interesse» non sia definita in tale direttiva, essa include indubbiamente le ragioni relative all’organizzazione e alla gestione delle capacità del sistema di accoglienza nazionale, mentre il legislatore dell’Unione riconosce peraltro, al considerando 26 di detta direttiva, la necessità di garantire l’«efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza».
49.
In secondo luogo, dall’articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2013/33 si evince che lo Stato membro ospitante ha il diritto di trasferire il richiedente da una struttura alloggiativa a un’altra qualora tale trasferimento risulti «necessario», purché, tuttavia, le modalità dell’alloggio soddisfino le particolari esigenze delle famiglie e delle persone vulnerabili o non autosufficienti (
18
). Pertanto, l’autorità nazionale competente ha il diritto di disporre il trasferimento di un richiedente in un altro centro di accoglienza quando ciò sia richiesto dalla capacità delle strutture di accoglienza o dall’adeguatezza delle stesse alle particolari esigenze del richiedente, a causa, ad esempio, della sua situazione personale o familiare (famiglia, donne o uomini soli, famiglia monoparentale, minori non accompagnati), oppure quando il richiedente incontri difficoltà di adattamento alle regole di vita del centro di accoglienza in questione. Ciascuna di tali circostanze può ovviamente evolvere per tutta la durata della procedura di accoglienza del richiedente.
50.
A mio avviso, tali disposizioni sarebbero prive di effetto utile se gli [OSCURATO:PERSONA] membri non potessero adottare alcun provvedimento nei confronti di un richiedente che, occupando un alloggio rispondente alle esigenze di un nucleo familiare più numeroso, rifiuti di coabitare in tale alloggio o di liberarlo e si opponga inoltre categoricamente e senza validi motivi a qualsiasi offerta di nuovo alloggio pur adatta alla sua situazione familiare (
19
). Permanendo abusivamente in tale alloggio, il richiedente priva il gestore del centro di accoglienza della possibilità di offrire i posti vacanti ad altre persone isolate o ad altre famiglie bisognose. Tale comportamento, se tollerato, rischia effettivamente di portare alla paralisi del sistema di accoglienza impedendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di gestire in modo efficace le loro capacità di accoglienza, con la flessibilità imposta dalla diversità delle situazioni che si presentano e dall’evoluzione dei flussi migratori.
51.
Per tutte queste ragioni, ritengo che un siffatto comportamento debba poter essere qualificato come «grav[e] violazion[e] delle regole dei centri di accoglienza», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33.
52.
Una simile soluzione offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di sanzionare tale tipo di comportamenti esigendo al contempo che essi rispettino le garanzie espressamente previste dal legislatore dell’Unione all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.
53.
Infatti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5, di detta direttiva, qualsiasi sanzione, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente nonché a tutti gli elementi del caso di specie e deve, in ogni caso, salvaguardare l’accesso del richiedente all’assistenza sanitaria e garantire a quest’ultimo un tenore di vita dignitoso (
20
).
54.
Sebbene la Corte abbia ammesso, nella sentenza Haqbin, che il regime sanzionatorio applicabile può, in linea di principio, riguardare le condizioni materiali di accoglienza, essa ha tuttavia immediatamente mitigato tale considerazione tenuto conto di dette esigenze e ha escluso la possibilità di una revoca, anche temporanea, della
totalità di dette condizioni
(
21
).
55.
In primo luogo, la Corte ha dichiarato che una sanzione consistente, sulla sola base dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, nel revocare, anche temporaneamente,
tutte le condizioni materiali di accoglienza
o le condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l’obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, poiché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali disporre di un alloggio, nutrirsi, vestirsi e lavarsi, e pregiudicherebbe quindi la sua salute fisica o psichica o lo porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità (
22
). In tal senso, la Corte ha aggiunto che una sanzione del genere equivarrebbe a violare il requisito di proporzionalità (
23
).
56.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che l’obbligo di garantire un tenore di vita dignitoso al richiedente impone non solo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche alle persone fisiche o giuridiche private a cui essi ricorrono, di assicurare un siffatto tenore di vita in modo permanente e senza interruzioni (
24
). La presa in carico del richiedente deve quindi essere continua e rispettosa della sua dignità, come si evince, a mio avviso, anche dall’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2013/33. Tale articolo, che costituisce anzitutto una disposizione di natura procedurale, esige infatti che lo Stato membro ospitante continui a garantire, fino all’adozione di una decisione di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, la presa in carico delle necessità primarie del richiedente in modo che quest’ultima non subisca alcuna interruzione.
57.
Tale presa in carico persegue un triplice obiettivo. Essa consente, anzitutto, di garantire la protezione effettiva del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante, contribuendo così a ridurre il rischio di emarginazione a cui egli è esposto nonché la tentazione di «movimenti secondari». Inoltre, detta presa in carico mette il richiedente in condizione di esercitare il suo diritto d’asilo consentendogli di partecipare alla procedura di esame della sua domanda conformemente ai diritti che gli sono riconosciuti e agli obblighi che gli incombono in forza delle direttive 2011/95 e 2013/32. Infine, la medesima presa in carico deve consentire allo Stato membro ospitante di procedere a un esame diligente della domanda di protezione internazionale, poiché, nonostante la sanzione adottata, tale Stato deve rimanere in grado di rintracciare il richiedente ai fini della notifica delle varie convocazioni e riunioni.
58.
In terzo e ultimo luogo, la Corte ha ricordato che, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono considerare l’interesse superiore del minore un criterio fondamentale nell’attuazione delle disposizioni relative ai minori e nell’adozione di sanzioni, e ciò conformemente all’articolo 24 della Carta, al quale rinvia il considerando 35 di tale direttiva. Nell’adottare una sanzione, lo Stato membro deve quindi tenere conto di fattori quali il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi, nonché di considerazioni relative alla sua incolumità e alla sua sicurezza (
25
). Orbene, è evidente che la revoca, anche temporanea, di tutte le condizioni materiali di accoglienza non è una misura adeguata alla situazione di un minore, in quanto non consente di sovvenire alle sue esigenze specifiche e compromette manifestamente le condizioni della sua educazione e del suo sviluppo.
59.
Nella presente causa, dalla lettura della decisione della Prefettura di Milano desumo che detta misura è risultata da un cumulo di problematiche ed è apparsa come l’
ultima ratio
per far evolvere la situazione, dopo vari tentativi infruttuosamente esperiti dalle autorità nazionali competenti.
60.
Infatti, da tale decisione risulta che, al di là del comportamento particolarmente violento che il ricorrente ha adottato all’interno del suo centro di accoglienza, lo stesso si è opposto in due occasioni a che i letti liberi del suo alloggio fossero occupati da altri due richiedenti protezione internazionale e ha rifiutato in cinque occasioni di ottemperare alle misure di ricollocazione decise nei suoi confronti, benché fossero adeguate alla sua situazione e a quella di suo figlio, minorenne all’epoca dei fatti del procedimento principale. Inoltre, da detta decisione risulta che, sebbene l’autorità nazionale competente abbia avviato la procedura di revoca delle condizioni materiali di accoglienza a seguito dei primi due rifiuti di trasferimento opposti dal ricorrente, essa ha rinunciato alla prosecuzione di tale procedura acconsentendo a che il ricorrente e suo figlio proseguissero il loro percorso di accoglienza nel centro in cui sono ospitati.
61.
Orbene, per tutte le ragioni che ho appena esposto, uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte a un richiedente che rifiuti di ottemperare a una decisione di trasferimento pur adeguata alla sua situazione familiare, una sanzione consistente nel revocargli tutte le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2013/33, in quanto essa avrebbe l’effetto di privare tale richiedente della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, vale a dire disporre di un alloggio, nutrirsi, vestirsi e lavarsi. Di conseguenza, spetta a tale Stato membro determinare una sanzione, di altra natura, che rispetti i requisiti enunciati all’articolo 20, paragrafi 5 e 6, di detta direttiva, come interpretati dalla Corte. Ciò significa, in particolare, che tale sanzione deve essere proporzionata alla particolare situazione del richiedente e rispettosa della sua dignità umana e che essa deve consentirgli di accedere all’assistenza sanitaria. In una situazione come quella di cui trattasi, che riguarda una famiglia monoparentale, tale sanzione deve essere adottata, inoltre, tenendo conto segnatamente dell’interesse superiore del minore, conformemente all’articolo 23 di detta direttiva, e, in particolare, delle specifiche esigenze di quest’ultimo.
V.
Conclusione
62.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia):
1) L’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
deve essere interpretato nel senso che:
il comportamento di un richiedente protezione internazionale che permanga abusivamente nel primo centro di accoglienza al quale è stato assegnato e che opponga un rifiuto reiterato e ingiustificato ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza ai fini della gestione delle capacità del sistema di accoglienza nazionale non è assimilabile al fatto di «lasci[are] il luogo di residenza determinato dall’autorità competente», nel qual caso è consentito revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza.
2) L’articolo 20, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2013/33
deve essere interpretato nel senso che:
il comportamento di un richiedente protezione internazionale che permanga abusivamente nel primo centro di accoglienza al quale è stato assegnato e che opponga un rifiuto reiterato e ingiustificato ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza ai fini della gestione delle capacità del sistema di accoglienza nazionale costituisce una «grave violazione del regolamento dei centri di accoglienza» che lo Stato membro può sanzionare adottando una sanzione di natura diversa dalla revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza.
Spetta allo Stato membro determinare una sanzione che sia proporzionata alla particolare situazione di tale richiedente nonché a tutti gli elementi del caso di specie e che garantisca, in ogni caso, il rispetto della sua dignità umana e il suo accesso all’assistenza sanitaria. Inoltre, nel caso particolare in cui sia interessata una famiglia, tale sanzione deve essere adottata tenendo conto segnatamente dell’interesse superiore del minore, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 23 di detta direttiva, e, in particolare, delle specifiche esigenze di quest’ultimo.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).
3
C‑233/18; in prosieguo: la «sentenza Haqbin», EU:C:2019:956.
4
C‑422/21; in prosieguo: la «sentenza Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza)», EU:C:2022:616.
5
In prosieguo: la «Carta».
6
Alla nozione di centro di alloggio, utilizzata ad esempio nelle versioni in lingua francese («
centre d’hébergement
») e inglese («
accommodation center
») della direttiva 2013/33, corrisponde la nozione di centro di accoglienza in altre versioni linguistiche, come quelle in lingua italiana («
centro di accoglienza
») e spagnola («
centro de acogida
»).
7
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
8
GURI n. 214, del 15 settembre 2015, pag. 1. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legge n. 20 – Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (GURI n. 59, del 10 marzo 2023, pag. 1). Detto decreto legge è stato convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023 (GURI n. 104, del 5 maggio 2023, pag. 7) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 142/2015»).
9
In prosieguo: la «decisione della Prefettura di Milano».
10
V. articolo 2, lettera g), della direttiva 2013/33.
11
V. dizionario Larousse e dizionario dell’Académie française.
12
V. sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), terza sezione civile, dell’8 luglio 2009 (n. 08-16.992).
13
Rilevo che l’articolo 13 del decreto legislativo n. 142/2015 prevede espressamente la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), di tale decreto legislativo, in caso di «[a]llontanamento ingiustificato dai centri».
14
V., a tale riguardo, considerando 25 della direttiva 2013/33 e sentenza Haqbin (punto 44).
15
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
16
V., a tale riguardo, articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33.
17
V., ad esempio, in Francia, decreto del 19 giugno 2019, relativo al regolamento di funzionamento dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (JORF del 28 giugno 2019, pag. 111), il quale prevede, all’articolo 2 del suo allegato, che «[i]n qualsiasi momento, il gestore del centro di accoglienza per richiedenti asilo può chiedere all’Ufficio francese per l’immigrazione e l’integrazione di organizzare il trasferimento di una persona ospitata verso un altro luogo di accoglienza qualora la sua situazione di vulnerabilità richieda una presa in carico adeguata alle sue esigenze o siano state constatate difficoltà di adattamento alle regole di vita del luogo di accoglienza».
18
V. considerando 9, 14 e 22 nonché articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e articoli da 21 a 25 di detta direttiva.
19
Ricordo tuttavia che, ai sensi delle disposizioni previste in particolare dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 23 della direttiva 2013/33, il gestore del centro di accoglienza, nell’organizzare la coabitazione che caratterizza l’alloggio collettivo, deve preservare l’intimità familiare tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche dei minori.
20
V. sentenza Haqbin (punti 45 e 51).
21
V. sentenza Haqbin (punti 43, 44 e 52).
22
V. sentenza Haqbin (punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata).
23
V. sentenza Haqbin (punto 48).
24
V. sentenza Haqbin (punto 50).
25
V. sentenza Haqbin (punti da 53 a 55).