CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 agosto 1969
Cassazione n. 16357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1969 avverso la sentenza emessa in data 01/12/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 01/12/2022, il G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia ha applicato a CINQUE Ottaviano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione e Euro 12.000 di multa, da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina per complessive 1.639 dosi medie singole. 2. Ricorre per cassazione il CINQUE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata per non avere il G.u.p. valutato la possibile sostituzione della pena detentiva ai sensi delle nuove disposizioni, nonostante la compatibilità, secondo queste ultime, della pena in concreto irrogata. Quanto poi al fatto che l'art. 545-bis è entrato in vigore solo in data 30/12/2022, per effetto del differimento disposto dall'art. 6 d.l. n. 162 del 2022, la difesa richiama la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo sollevata da altra [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata sospensione del procedimento fino alla decisione della Consulta e comunque riproponendo, in questa sede, la questione di legittimità costituzionale, dovendo lo ius novum più favorevole all'imputato trovare immediata applicazione, anche nel periodo di vacatio legis. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo il G.u.p. adeguatamente valutato le dichiarazioni del CINQUE in ordine alla finalità di uso personale dello stupefacente detenuto. 2.3. Erronea qualificazione giuridica dei fatti, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta il mancato esame d'ufficio della questione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato esercizio della facoltà di rateizzare la pena pecuniaria irrogata. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo insussistente la violazione di legge denunciata con il primo motivo (anche in considerazione della facoltà, accordata al condannato dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022), non deducibili con ricorso le ulteriori questioni prospettate con il secondo e il terzo motivo (difettando il requisito della immediata evidenza della loro fondatezza), ed infine manifestamente infondata la residua censura (in quanto estranea al novero di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del richiamo all'art. 545-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. n. 150 del 2022 e contenente disposizioni destinate ad operare, in linea generale, all'esito di un giudizio ordinario (ovvero di un giudizio abbreviato, per effetto del richiamo agli artt. 529 e segg. contenuto nell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen.), nelle ipotesi in cui il giudice, ritenendo di poter sostituire la pena detentiva con una delle 2 sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, ne dà avviso alle parti subito dopo la lettura del dispositivo. È vero che il comma 2 dell'art. 545-bis (che regola le attività del giudice funzionali alla decisione sulla sostituzione, alla scelta della pena, ecc.) "si applica, in quanto compatibile", nell'ipotesi di patteggiamento (art. 448, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022). Altrettanto vero è, peraltro, che tali disposizioni vengono in rilievo "quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53" (art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.). In altri termini, in caso di patteggiamento, la valutazione del giudice circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva postula che l'accordo delle parti abbia avuto ad oggetto, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non solo la misura della pena detentiva, ma anche la sua sostituzione. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (né avrebbe potuto verificarsi, dal momento che la pena detentiva concordata tra le parti supera i limiti previsti dall'art. 53 nel testo antecedente le modifiche introdotte dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022). Tuttavia, come è stato sottolineato nella requisitoria del P.G., le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150 assicurano adeguata tutela a situazioni quali quella in cui versa il ricorrente: infatti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, "il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza". 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, dovendo darsi seguito all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01. In senso analogo, cfr. da ultimo, Sez. Fer., Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»).3 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla censura relativa alla qualificazione giuridica. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (così ad es. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata rilevazione di ufficio della questione, senza in alcun modo prospettare la palese eccentricità della qualificazione giuridica condivisa dalle parti e recepita dal giudice (né, tanto meno, articolare le ragioni per cui la lettura dell'imputazione - detenzione di cocaina per complessive 1.639 singole dosi medie - avrebbe dovuto orientare, "con indiscussa immediatezza", verso l'applicazione del comma 5 dell'art. 73). 5. Infine, per ciò che riguarda la censura relativa alla mancata rateizzazione della pena pecuniaria, risulta assorbente - rispetto a ogni altra considerazione in ordine al difetto di allegazione delle condizioni economiche del ricorrente, e alla mancata prova della richiesta di rateizzazione in sede di patteggiamento - l'estraneità della doglianza al novero delle questioni proponibili con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p