CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 33941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel-pro-M-di-mento a carico di questi ultimi ,- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, pronunziata nel corso dell'udienza del 17 settembre 2021, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, a seguito delle eccezioni proposte dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Casagrande di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità delle imputazioni e della replica sullo specifico punto del pubblico ministero di udienza, che si è espresso nel senso di non condividere la eccepita nullità, ha ritenuto che le condotte attribuite agli imputati, quali organi rappresentativi in relazione ad un reato fallimentare, non fossero sufficientemente descritte sia in relazione ai tempi che alla natura del contributo fornito e, quindi, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma articolando un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'abnormità del provvedimento impugnato. Il provvedimento adottato, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si sarebbe esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge. A differenza di quanto accade per il decreto che dispone il giudizio, il sistema processuale non prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dei requisiti di cui all'art. 417 lett.b) cod. proc. pen. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale dettato dalle Sez. U. n.5307 del 20/12/2007, Battistella, ha evidenziato che il Giudice non ha invitato previamente il Pubblico ministero a colmare gli eventuali deficit dell'atto imputativo e ha ravvisato siffatta nullità rispetto al capo di imputazione, il cui contenuto non si presentava generico. 3. In data 11 aprile 2022 il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità per carenza di interesse o per il rigetto per insussistenza dell'abnormità del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È pur vero che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla (Sez. U, Sentenza in. 5307 del 20/12/2007 -dep. 01/02/2008- P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240). Tuttavia, nella specie risulta dal verbale di udien2:a che, a fronte della tempestiva eccezione, formulata dalle difese, di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione, il pubblico ministero, invitato a interloquire, si è limitato a evidenziare quanto segue: "non condivide la genericità del capo di imputazione" (si veda il verbale del 17 settembre 2021). Va allora considerato che è rituale il provvedimento con cui il giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto innputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. Infatti, Sez. U., n. 5307 del 2 20/12;2007 ha precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. Ne deriva nel caso in esame che correttamente il Giudice dell'udienza preliminare, a fronte della inerzia del pubblico ministero, invitato a interloquire sulla specifica eccezione delle difese afferenti alla genericità dell'imputazione, ha restituito gli atti alla Procura per la corretta formulazione dell'accusa, peraltro argomentando sulle ragioni relative alle carenze rilevate. A fronte di tale provvedimento il pubblico ministero è rimasto inerte e, d'altronde, dichiarare di "non condividere" la prospettata genericità è da ritenersi esplicitazione dell'intento di non provvedere alla integrazione della imputazione. Pertanto, il Giudice dell'udienza preliminare (assolvendo al dovere di effettuare in piena autonomia un controllo sull'esercizio dell'azione penale per garantire l'effettività del contraddittorio e dei diritti di difesa, per far sì, nel caso di rinvio a giudizio, che l'imputazione si rispecchi "negli atti processuali e sia supportata / da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione" - in tal / senso S.U. Battistella), ha restituito gli atti al pubblico ministero, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 421-bis e 422 e dell'art. 423 cod. proc. pen. In proposito, le Sezioni Unite, nella citata sentenza Battistella, hanno sottolineato come spetti al Giudice dell'udienza preliminare, prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase, rimediare alle insufficienze dell'atto imputativo e come il silenzio del legislatore sui modi in cui tale intervento debba concretizzarsi sia in definitiva solo apparente. Invero, il Giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di privilegiare in prima battuta lJna soluzione endofasica, che trova il suo naturale riscontro normativo proprio nel citato art. 423 cod. proc. pen., in linea con l'interpretazione estensiva che di tale norma ha fornito a suo tempo la Corte Costituzionale (attraverso le ordinanze n. 88 del 1994 e n. 131 del 11995, richiamate anche dalle successive n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006). Tale iniziativa, secondo le Sezioni Unite, deve tradursi nella sollecitazione del pubblico ministero ad attivare i propri poteri di integrazione dell'imputazione ritenuta deficitaria. Solo nel caso in cui - come nella specie- il pubblico ministero rimanga inerte (nonostante, sottolinea la sentenza Battistella, l'operazione materiale d'integrazione e aggiornamento della contestazione non si configuri in termini di mera facoltà, bensì come vero e proprio dovere, anche in forza del disposto dell'art. 124 cod. proc. pen.) il Giudice dell'udienza preliminare può completare la sequenza procedimentale ritrasmettendogli gli atti, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., «per il nuovo esercizio dell'azione penale», atteso che lo stesso Giudice non può essere costretto, «in una sorta di "sudditanza" nei confronti del pubblico ministero», ad emettere un decreto dispositivo del giudizio destinato a essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen.. P. Q. M. dichiara inammissib. ricorso del Pubblico ministero. Co