CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14135/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] INFERMI,in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Roma, rappresenta e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 54, come da procura a margine del controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, n. 936/6/17,depositata il 1° marzo 2017 , notificata il 4 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado, a seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il rimborso dell’IRAP versata negli anni da 2008 a 2011 per complessivi € 1.209.226,88 (di cui € Decorr domanda rimborso 300.272,80 per il 2008), derivante dall’erronea mancata deduzione forfettaria IRAP per spese di personale dipendente nell’ambito delle singole dichiarazioni presentate. L’adìta CTP respingeva la domanda limitatamente all’anno 2008, per tardività della stessa, e la riconosceva per le altre annualità in complessivi € 980.119,00. 2. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, confermava la pronuncia di primo grado. Viene così proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 38, d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume la difesa erariale che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto, con riferimento all’anno 2009, la tempestività della domanda di rimborso in quanto presentata nei quarantotto mesi dalla data dell’ultimo versamento e dalla data della dichiarazione IRAP. 1.2. Il motivo è fondato. Premesso che la sentenza di primo grado è passata in giudicato con riferimento all’annualità d’imposta 2008 e che non è più oggetto di contestazione l’importo oggetto di istanza di rimborso in sede amministrativa per le annualità 2010 e 2011, la sentenza d’appello, con riguardo all’annualità d’imposta 2009, ha stabilito che il dies a quo debba essere calcolato a partire dalla data della dichiarazione ovvero da quella del pagamento del saldo. Viceversa, questa Corte ha affermato che il termine per domandare il rimborso decorre dal versamento del saldo solo nell’ipotesi in cui l’eccedenza dell’importo effettivamente dovuto risulti solo al momento del saldo stesso, eventualmente anche sulla base della natura meramente provvisoria del calcolo dell’acconto (Cass. Sez. U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13676), mentre lo stesso decorre fin dalla data del versamento degli acconti solo allorché già in quel momento essi erano parzialmente o totalmente non dovuti (cfr. Cass.01/12/2018, n. 2533). Essendo pacifico che nella specie doveva essere fatta applicazione di tale principio, dal momento che erano stati versati degli acconti, appare evidente che l’affermazione della CTR è errata e pertanto la sentenza sul puntodev’essere cassata. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 19 e 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La difesa erariale, infatti, censura la sentenza di secondo grado laddove la stessa non ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda della ricorrente emendata in corso di causa attraverso la richiesta di un rimborso maggiore rispetto a quello oggetto della domanda di rimborso spiegata in via amministrativa. 2.1. Anche tale motivo va accolto. Il processo tributario, pur avendo ad oggetto un rapporto, è comunque un processo impugnatorio, con la conseguenza che tale struttura segna il limite del relativo oggetto, nel senso che lo stesso non può debordare, in caso di istanza di rimborso, l’importo oggetto di provvedimento di diniego o di silenzio-rifiuto. Inoltre, il contribuente, nel giudizio di rimborso, assume la veste di attore in senso sostanziale, per cui a maggior ragione il petitum non è soggetto a modifiche successive da parte dello stesso. Nella specie pacificamente la CTP ha invece accolto la domanda per un importo superiore a quello oggetto di istanza di rimborso rivolta all’Agenzia. Infatti, come premesso, venne richiesto un rimborso per € 1.209.226,88, per cui deducendo la somma relativa all’anno 2008 (non riconosciuta), pari ad € 300.272,80, si ha un totale di € 908.954,08, e poiché la stessa CTP ha condannato l’amministrazione a versare € 980.110,00, emerge chiaramente l’accoglimento anche del rimborso oggetto della domanda contenuta nella memoria 19 gennaio 2016, perciò in corso di giudizio e per importi superiori a quelli originariamente richiesti all’amministrazione. Circostanza questa pienamente confermata dalla difesa della controricorrente. Che poi la suddetta memoria contenesse l’integrazione della domanda è sempre la difesa della controricorrente a chiarirlo indirettamente, laddove esclude che la pronuncia del giudice di primo grado fosse confliggente col principio del divieto diultra-petizione (cfr. pag. 39 del controricorso), per cui indarno la stessa tenta di dimostrare che la ridetta memoria avesse contenuto di mera integrazione probatoria (pag. 38 del controricorso, difesa questa che è quantomeno contraddittoria con l’appenariportata ulteriore deduzione difensiva). Orbene, laddove la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado, ha quindi anche confermato l’erroneo accoglimento delle somme ulteriori, ripetendo e facendo propria la violazione del surriferito principio immanente al processo tributario. 3. Per effetto dell’accoglimento dei motivi, e dunque del ricorso, la sentenza dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del La