CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 05391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: ORDINANZA Per la correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di udienza della Sesta sezione penale del 04/10/2022 nel proc. n. 18425/22 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 4 ottobre 2022 dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato che nel citato dispositivo la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], indicando che quest'ultimo era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (circostanza inesistente) e devolvendo quindi la relativa liquidazione alla Corte di appello di Caltanissetta ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. Considerato che l'erronea indicazione nel citato dispositivo dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, eliminando detta indicazione e provvedendo alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni sugli originali. P. Q. M. Letto l'art. 130 c.p.p. Dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza del 04/10/2022 nel proc. 18425/2022 sostituendo il secondo periodo (da "Condanna, inoltre," sino a "dello Stato") con il seguente periodo "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2010, oltre accessori di legge". Così deciso il 12 dicembre 2022 I Consigli