CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41759/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA ft 17 NOV 2021 sul ricorso proposto da .11,CANCT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricordo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 349, comma 2, cod. pen., accertato il 19/4/2001, e la sola Ciano della stessa fattispecie accertata il 13/8/2013. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 157, commi 1 e 2, 159, 160, comma 2, cod. pen. Con riguardo al delitto di cui at capo 4 (la violazione di sigilli contestata al 19/4/2011), la Corte di appello avrebbe considerato - tra le cause di sospensione della prescrizione - il rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 27/9/2012, senza però rilevare che la stessa sospensione non era stata dichiarata dal Giudice e che, comunque, in quell'occasione erano assenti i testimoni da sentire, cosicché il processo avrebbe dovuto comunque essere rinviato, come da giurisprudenza di questa Corte. Ancora sul tema, il ricorso sottolinea l'errore di diritto commesso dal Giudice di appello, che, a muover dal precedente atto interruttívo (decreto di citazione a giudizio del 24/8/2011), avrebbe dovuto calcolare il termine dì sei anni e, quindi, le sospensioni della prescrizione, così da arrivare alla data del 3/9/2018, precedente alla sentenza di primo grado. Infine sul punto, si lamenta anche l'erroneo calcolo delle sospensioni per emergenza epidemiologica. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4 Con riguardo, innanzitutto, al rinvio del processo dal 17/11/2011 al 27/9/2012, non può essere condivisa la prima affermazione contenuta nell'atto, ossia che il Giudice non avrebbe dichiarato sospesi i termini di prescrizione; dalla lettura del verbale di udienza - legittimamente eseguita da questo Collegio, attesa la natura della questione - emerge, infatti, che il Tribunale, disponendo il differimento al 27/9/2012 (erroneamente indicato come 2011), aveva provveduto anche a dichiarare sospesi i termini in oggetto. 5. Al riguardo, peraltro, non può essere accolta neppure la "subordinata" posta al riguardo nel ricorso, ossia che il Giudice non avrebbe potuto provvedere ai sensi dell'art. 159 cod. pen., perché - assenti i testimoni da escutere il processo sarebbe stato rinviato comunque. Sul punto, infatti, occorre richiamare il costante e condiviso indirizzo di legittimità, in forza del quale la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (tra le altre, Sez. 2, n. 5050 del 19/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, C., Rv. 275834). 6. Del tutto infondato, di seguito, è lo stesso motivo di ricorso anche con riguardo all'interruzione della prescrizione; censura in forza della quale - muovendo dal 24/8/2011 (emissione dei decreto di citazione a giudizio) e considerando il termine ordinario - la prescrizione sarebbe maturata il 3/9/2018, a computare la sospensione per 12 mesi e 1.5 giorni. 7. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti elencato numerose udienze nelle quali la sospensione della prescrizione era stata disposta (dal 17/11/2011 al 27/9/2012; dal 27/9/2012 al 9/5/2013; dal 9/7/2015 al 24/3/2016; dal 28/2/2017 al 31/10/2017; dal 3/7/2018 al 4/12/2018), "per un totale di anni uno mesi otto e giorni venticinque." Questo calcolo, in realtà, non appare corretto, ma la questione non è comunque determinante: in particolare, le sospensioni disposte il 27/9/2012, 28/2/2017 e 3/7/2018 debbono esser calcolate nella misura massima di 61 giorni (60+1), di cui all'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., per un totale, dunque, di 183 giorni. A questo, poi, deve essere aggiunto l'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/9/2012 (rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria), pari a 315 giorni, e dal 9/7/2015 al 24/3/2016 (su richiesta del difensore), pari a 259 giorni. Per un totale, quindi, di 757 giorni. 8. Ebbene, considerando queste sospensioni, ecco che la prescrizione per il delitto di cui al capo 4) spirava il 14/11/2020, quando erano state pronunciate tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello. E senza che rilevi, dunque, ogni questione circa il computo della sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, contenuto nella pronuncia impugnata, perché all'evidenza ininfluente sulla decisione qui assunta. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co