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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 46776/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna del primo imputato per i reati di cui agli artt. 453 cod. pen. (capi A e C) e 416 cod. pen. (capo B) e del secondo imputato per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; riducendo, tuttavia, la pena inflitta a Erbetta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'applicazione di pene sostitutive ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022, è manifestamente infondato, dato che la competenza non spetta al giudice della cognizione ma a quello dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla disposizione transitoria; invero: - l'art. 545 bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso"; - nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, era già stata pronunciata non solo la sentenza di primo grado, ma anche quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria; - l'art. 95 del d.lgs. 150/2022 prevede che: "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"; - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la deliberazione della sentenza -mediante lettura del dispositivo - determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez.

U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810 - 01; Sez.

U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione sia la pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione; - sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini), sancendo che: "Ai fini dell'operatività dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cessazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione." - nella specie la sentenza di appello è stata deliberata il 18 novembre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, sicché è "scattata" la competenza del giudice dell'esecuzione; Vista la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che è del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: - le invocate attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato sin dal primo grado di giudizio; - il giudizio di bilanciamento, stabilito dal giudice di merito in termini di equivalenza, non ha formato oggetto di appello e, pertanto, non può essere devoluto alla Corte di cassazione; - la Corte di appello offre congrua motivazione sulla entità della pena, rispondendo all'omologo motivo di appello (cfr. pag. 7).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna del primo imputato per i reati di cui agli artt. 453 cod. pen. (capi A e C) e 416 cod. pen. (capo B) e del secondo imputato per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; riducendo, tuttavia, la pena inflitta a Erbetta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'applicazione di pene sostitutive ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022, è manifestamente infondato, dato che la competenza non spetta al giudice della cognizione ma a quello dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla disposizione transitoria; invero: - l'art. 545 bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso"; - nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, era già stata pronunciata non solo la sentenza di primo grado, ma anche quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria; - l'art. 95 del d.lgs. 150/2022 prevede che: "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"; - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la deliberazione della sentenza -mediante lettura del dispositivo - determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810 - 01; Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione sia la pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione; - sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini), sancendo che: "Ai fini dell'operatività dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cessazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione." - nella specie la sentenza di appello è stata deliberata il 18 novembre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, sicché è "scattata" la competenza del giudice dell'esecuzione; Vista la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che è del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: - le invocate attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato sin dal primo grado di giudizio; - il giudizio di bilanciamento, stabilito dal giudice di merito in termini di equivalenza, non ha formato oggetto di appello e, pertanto, non può essere devoluto alla Corte di cassazione; - la Corte di appello offre congrua motivazione sulla entità della pena, rispondendo all'omologo motivo di appello (cfr. pag. 7). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi
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