CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Brescia n. 2446/2021,depositata il 30 giugno 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamonotificava, in data 9 ottobre 2018, alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n. T9F03B302831/2018, conil quale, richiamato, sulla base di pregresso p.v.c., contestava aLinea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per l’anno d’imposta 2015: a) unmaggior reddito imponibile di €. 388.988,00 sulla base di unpresunto maggior fatturato di €. 561.869,00, cui seguiva ladeterminazione di un importo a titolo di IRES di €. 105.597,00ed a titolo di imposta IRAP di €. 14.851,00; b) un importo atitolo di IVA di €. 123.611,00 calcolata sul volume d’affaripresunto anziché il minor importo indicato nel p.v.c. di €.84.477,45 per differenza sui presunti ricavi netti.Il tutto oltre all’impianto sanzionatorio previsto ex lege, comespecificamente indicato nell’avviso di accertamento impugnato.L’avviso di accertamento in questione si fondava,essenzialmente, sul contestato acquisto di mt. 5.886 di stoffaeffettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato ritenuto essere un acquisto non ditessuto, ma di divani e poltrone da rivendere “in nero”. I ricavinon contabilizzati erano stati dunque determinati in fase diaccertamento tramite la ricostruzione del numero deidivani/poltrone realizzabili dalla stoffa pari a mt. 5.886, edapplicando il prezzo di vendita da listino.2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bergamo la quale, con sentenza n. 662/2019,R.G. N. 24337/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026depositata il 17 dicembre 2019, rigettava il ricorso,condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.3. Interposto gravame dalla società, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia, - sezione staccata di Brescia, consentenza n. 2446/2021, pronunciata il 24 maggio 2021, edepositata in segreteria il 30 giugno 2021, rigettava l’appello,condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laLinea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 25 settembre 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoriadi inammissibilità del ricorsoLa ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973di inesistenza giuridica e/o nullità dell’atto impositivo - nullitàdella delega di firma», la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionededuce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erratonel rigettare il motivo di appello riguardante la validità delladelega di firma del funzionario.Osserva al riguardo che il suddetto capo della decisione nonsarebbe condivisibile, derivando l’invalidità della suddettadelega dalle seguenti circostanze: a) la delega sarebbe stataR.G. N. 24337/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026sottoscritta digitalmente e non con firma autografa, modalità,questa, non prevista per l’atto de quo; b) la delega non eraadeguatamente motivata.Il motivo è inammissibile.Delle questioni riguardanti la questione della mancanza difirma autografa e della carenza di motivazione della delega difirma la sentenza impugnata non si occupa. Non risulta, inoltre,dalla lettura del ricorso che le suddette questioni siano stateprospettate dalla ricorrente nei precedenti gradi di merito.Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo in esame, allastregua del principio secondo cui: «i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioniche siano già comprese nel tema del decidere del giudizio diappello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede dilegittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio» (Cass. 30marzo 2007, n. 7981; in senso conforme, Cass. 9 luglio 2013,n. 17041; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 13 agosto2018, n. 20712; Cass. 30 giugno 2020, n. 13146; Cass. 20settembre 2023, n. 26921; Cass. 16 aprile 2024, n. 10186).Sotto altro profilo, deve rilevarsi che le doglianze poste afondamento del primo motivo di ricorso non sono statearticolate con la specificità richiesta dagli artt. 366 e 360 c.p.c.,non avendo la ricorrente né trascritto la delega di firmacontestata, né indicato i dati necessari all’individuazione dellasua collocazione quanto al momento della produzione nei gradidei giudizi di merito.Ciò rende inammissibile il suddetto motivo di ricorso, inapplicazione del principio secondo cui, nel caso in cui si discutadella ritualità di un atto tributario (avviso di accertamento e/oR.G. N. 24337/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026relativa notificazione), è necessaria la sua trascrizione nelricorso in ossequio al principio di autosufficienza, «al fine diconsentire la verifica della fondatezza della doglianza in basealla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fontiesterne allo stesso (Cass. civ. n° 31038/2018, n° 5185/2017)»(Cass. 11 dicembre 2023, n. 34416; v. anche Cass. 4 giugno2025, n. 14990), nonché in applicazione del principio secondocui «nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur nonessendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragionedell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, aisensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, alfascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissionetributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione exart. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a penad’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchédei dati necessari all’individuazione della loro collocazionequanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi dimerito» (Cass. 15 gennaio 2019, n. 777).Va osservato, infine, che la società contribuente non hadedotto in modo idoneo nemmeno la questione riguardante laviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corteterritoriale pronunciata sulla questione dell’assenza dimotivazione della delega di firma, non avendo riportato, néintegralmente, né sintetizzandone il contenuto, il motivo digravame sul quale la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 12 L. 212/2000 per mancataR.G. N. 24337/2021 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’adozione dell’atto impositivo», la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione deduce che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenererispettato l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale,rilevando che tale obbligo sarebbe stato, invece, violato,perché: a) la contribuente non era stata posta in condizione didifendersi nella fase antecedente all’adozione dell’attoimpositivo; b) l’instaurazione del procedimento di adesione nonavrebbe efficacia sanante di eventuali violazioni del suddettoobbligo.Anche tale motivo è inammissibile.La C.T.R. ha respinto il motivo di appello riguardante la pretesaviolazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale,rilevando che tale obbligo è stato rispettatodall’[OSCURATO:PERSONA] sia nella fase precedentel’adozione degli atti impositivi impugnati, sia in quellasuccessiva.La Corte regionale ha, in particolare, osservato che «lecontestazioni sollevate sono state oggetto di contraddittorio conla parte, confluendo in verbali redatti e sottoscritti dalle parti»e che il contraddittorio «è proseguito successivamente allanotifica dell’atto impositivo in occasione dell’instauratoprocedimento di adesione, conclusosi negativamente» (pag. 2della motivazione della sentenza impugnata).La ricorrente contesta tale ricostruzione operata dalla C.T.R.,ma l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è sottratta alsindacato di legittimità con il rimedio di cui all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., inerendo alla tipica valutazione del giudice diR.G. N. 24337/2021 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026merito (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. 4 marzo 2022, n.7187; Cass. 3 novembre 2023, n. 30660).3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 39 comma 1 e 41-bis d.P.R.600/1973», la società contribuente deduce, infine, che la C.T.R.avrebbe errato nel rigettare l’appello della contribuente, stantel’assenza di prova della presunta evasione ovverol’inapplicabilità delle presunzioni invocate dall’Ufficio.Il motivo è infondato.Come è noto, l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 (per le impostedirette) e l’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per l’IVA)disciplinano i metodi di accertamento del reddito da seguire nelcaso di scritture contabili attendibili o inattendibili.In particolare, in base all’art. 39, comma 1, lett. a), b) e c)d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972l’accertamento analitico-contabile è il metodo ordinario diaccertamento in materia di redditi di impresa e di lavoroautonomo e anche in materia di IVA e viene in rilievo in caso discritture contabili attendibili.Tale metodo di accertamento consiste nell’analisi dellacontabilità e delle singole poste, e nel suo raffronto con leindicazioni contenute nella dichiarazione, o con le informazionidesunte dell’esercizio di poteri istruttori, viene svolto dall’ufficiosulla base di prove dirette e può condurre alla rettifica dellesingole componenti di reddito o di lavoro autonomo, previaricostruzione del reddito partendo dalla verifica della contabilitàe non sulla base di prove presuntive.Diverso è, invece, l’accertamento analitico-induttivodisciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973(per le imposte dirette) e dall’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 (perR.G. N. 24337/2021 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026l’IVA), che si sostanzia nella rettifica di specifici elementi attivie passivi del reddito mediante presunzioni semplici.Tale metodo viene adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultadall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche,ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicitàdelle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altrinotizie raccolti dall’ufficio.Laddove ricorrano le suddette condizioni, l’esistenza di attivitànon dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate può esseredesunta sulla base di presunzioni semplici.Nella diversa ipotesi in cui, invece, le scritture contabili sianoinattendibili, il secondo comma dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del1973 riconosce all’[OSCURATO:PERSONA] la facoltà diprocedere all’accertamento del reddito con metodo induttivopuro e di ricorrere a «presunzioni c.d. supersemplici», ancheprive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,ferma restando, comunque, la necessità, per l’amministrazione,di procedere alla determinazione del reddito nel rispetto di unaricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e delparametro costituzionale della capacità contributiva, previadeterminazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi aimaggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto diimposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazionedell’art. 53 Cost. (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass. 24febbraio 2017, n. 4785; Cass. 17 luglio 2019, n. 19191; Cass.16 luglio 2020, n. 15167; Cass. 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass.13 giugno 2024, n. 16528).R.G. N. 24337/2021 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nella fattispecie in esame, l’[OSCURATO:PERSONA] haritenuto assolutamente inattendibile la contabilità della societàcontribuente, essendo emerso, nel corso dell’attività di verifica,che la contabilità era manifestamente alterata e non veritiera,e che vi erano evidenti alterazioni e abrasioni nei documentifiscali, quali le ricevute e le fatture emesse; l’Ufficio, inoltre,contattato un campione di clienti al fine di verificare lacorrispondenza tra le ricevute in esame e quelle rilasciate aglistessi, ha accertato che la clientela non aveva mai ricevutostoffe in omaggio e che il numero di divani ceduti per cliente erastato sempre aumentato, «all’evidente fine di coprire altrevendite avvenute in nero» (v. motivazione della sentenzaimpugnata).Orbene, vertendosi, nella specie, in una ipotesi di assolutainattendibilità della documentazione contabile,l’amministrazione in base all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600del 1973, l’Ufficio ben poteva procedere all’accertamento delreddito ricorrendo a «presunzioni c.d. supersemplici», prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, e utilizzaredocumentazione extracontabile (Cass. 1 dicembre 2006, n.25610; Cass. 16 novembre 2011, n. 24051; Cass. 24 settembre2014, n. 20094; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4080; Cass. 23maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622).La C.T.R. ha dunque fatto corretta applicazione dell’art. 39,comma 2, d.P.R. n. 600/1973.Va rilevato, peraltro, che anche tale motivo, per la parte in cuila ricorrente propone una diversa valutazione delladocumentazione acquisita in primo grado (fatture di acquisto,bolle di consegna, ordini di tessuto fatto, assetto societario dellasocietà contribuente e della società fornitrice e dichiarazioniR.G. N. 24337/2021 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24337/2021Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 17952/2026Data pubblicazione 04/06/2026testimoniali scritte di dipendenti e collaboratori della societàcontribuente) deve ritenersi inammissibile, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.4. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la LineaCasa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione allarifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delpresente giudizio, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione tenuta alpagamento di una somma di importo pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 24337/2021 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]