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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16609/2026

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di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27/05/2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appelloproposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, dichiarava, per quanto qui rileva, BrunoVitale colpevole del reato di rapina di cui al capo b) e lo condannava alla pena di anni 5 direclusione ed euro 1.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppiogrado di giudizio; il [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. elegalmente durante la esecuzione della pena.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Americo, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia fatto buon governodei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativi al canone di giudiziodell’oltre ogni ragionevole dubbio, pervenendo al ribaltamento della pronuncia assolutoriasulla base del medesimo materiale probatorio, senza individuare alcuno degli esecutorimateriali della rapina.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod.proc. pen., violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 512 e 526cod. proc. pen.In particolare, si duole della acquisizione al fascicolo per il dibattimento delledichiarazioni predibattimentali rese da soggetti stranieri, rispetto ai quali già nell’atto diappello si era fornita prova del loro essersi allontanati volontariamente da Foggia per ignotadestinazione, così sottraendosi all’esame nel contraddittorio.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 187 cod. proc.pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni degli informatori fosseroinutilizzabili, in quanto assunte da soggetti già fortemente indiziati di fatti penalmenterilevanti, avendo costoro la disponibilità della azienda in cui è stata rinvenuta refurtiva e nonavendo fornito alcuna spiegazione sul punto; inoltre, ulteriori indizi a loro carico erano emersinel corso della stessa audizione, allorquando riferivano di avere svolto lavori di modifica allestaffe su incarico del [OSCURATO:PERSONA], circostanze che avrebbero imposto la sospensione dellaverbalizzazione.2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., nonché assenza di motivazione.In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello, dopo avere ritenutoassolutamente necessaria la rinnovazione della istruttoria con la escussione dei testi di p.g.Lattanzi e Gentile, ha poi revocato, senza alcuna motivazione, la predetta ordinanza,ritenendo di poter definire il processo senza rinnovazione della istruttoria.Censura, altresì, il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenutopretermessa dal primo giudice la valutazione di quelle prove, di contro evidenziando ilricorrente come il giudice di primo grado le avesse valutate ma ritenute irrilevanti.Evidenzia, poi, come le deposizioni dibattimentali dei testi di p.g. fossero contaminatedalle informazioni ricevute dagli informatori assunti a s.i.t., avendo detti testi riferito dicircostanze non risultanti dagli atti non ripetibili compiuti e dunque necessariamenteacquisite da informazioni in altro modo apprese.Deduce, quindi, la mancanza di motivazione rafforzata.2.5.

Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione degli artt. 110. 114, 628 e 648, 378 e 379 cod. pen.Censura, al riguardo, la motivazione con cui si è ricostruito il contributo concorsualeprestato dall’imputato, in assenza di ancoraggio probatorio, e rileva come il contributo si siaconcretato, al più, nella messa a disposizione del posto ove temporaneamente ricoverare ilprovento di rapina, valutabile quindi come non essenziale, ai sensi dell’art. 114 cod. pen.2.6.

Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 521, 522 e 178 cod. proc. pen.Al riguardo, rileva come, a fronte di specifico addebito di partecipazione alla faseesecutiva del reato, la Corte territoriale abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] per concorso morale: ciòsostanzierebbe un difetto di correlazione tra accusa e condanna ed una modifica a sorpresa,non prevedibile dall’imputato, che ha impostato la sua difesa in giudizio, sia con l’ascolto ditesti che con l’esame reso, sul dimostrare la mancanza di partecipazione alla fase esecutiva.2.7.

Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen.Al riguardo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche edil mancato apprezzamento, a tal fine, di qualità soggettiva, età, ruolo nel reato, risalenza neltempo della condotta e comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA].Si duole della ritenuta recidiva, pur a fronte della facoltatività della stessa, senza chesia resa una motivazione sul punto.2.8.

Con ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod.proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con lemedesime argomentazioni esposte con riguardo ai superiori motivi.In particolare, quanto al travisamento della prova, esso è dedotto con riferimento a pag.17 della motivazione della sentenza, rilevando come non risulti accertato che l’imputato sisia recato quella mattina in azienda, men che meno l’ora del suo arrivo e del suoallontanamento.

Si duole della sopravvalutazione della constatazione del taglio recente dellesbarre e del rafforzamento del tetto, circostanze ritenute tratte dalle informazionipredibattimentali qualificate in ricorso come inesistenti o inutilizzabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2.

Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizzaspecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con leargomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti,caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudicedell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato,deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre adecisione differente.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del21/10/2022, Bocchino, non massimata).1.3.

Deve ribadirsi, poi, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca laviolazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loroinosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltantocostituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez.

U, n. 29541del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05).1.4.

Ulteriormente si deve rilevare che, in caso di riforma totale del giudizio assolutoriodi primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti ilvizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisioneassolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degliargomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di unamotivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, diaragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di provadiversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01;Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01;).Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sulcontenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che nesarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramenteassertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutareargomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022,dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595– 01).2.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso è in parte generico e aspecifico, nella misura incui non opera un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e in partemanifestamente infondato.In particolare, poi, deve rilevarsi come il principio dell' “al di là di ogni ragionevoledubbio”, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato lanatura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, essendosufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezionedella prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad unavalida alternativa ricostruzione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01;Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01; Sez. 2, n. 29480del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01).Inoltre, il profilo di censura risulta manifestamente infondato laddove il ricorrente siduole della mancata individuazione, nella ricostruzione effettuata,degli esecutori materiali delreato.Al riguardo, invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondocui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato non postulal'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, né che sia possibile individuare lospecifico contributo recato da ciascuno, purché sia data indicazione, con adeguata e logicamotivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell'esistenzadi un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dell'agente alla realizzazionedel reato (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv. 287069 – 01; Sez. 5, n. 43781 del17/10/2023, S., Rv. 285775 – 01; Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 –01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 – 01).2.1.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni diordine logico, afferendo entrambi ad assunta inosservanza di norme processuali conriferimento alle dichiarazioni predibattimentali acquisite agli atti.In disparte il profilo di inosservanza di legge, che non risulta deducibile con riferimentoall'art. 192 cod. proc. pen. (per tutte, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027-04), entrambi i motivi sono privi di specificità, in quanto non deducono la decisivitàdell’elemento probatorio in forza della cd. prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 –01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 – 01).Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la ricostruzione del fatto, laindividuazione del [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo concorsuale assunto dall’imputato prescindono dalle s.i.t.su cui si appuntano le censure portate nei due motivi di ricorso (vds. pag. 11 della sentenza),avendo la Corte territoriale fondato il ragionamento probatorio su elementi tratti da attiirripetibili acquisiti al fascicolo, quali il rinvenimento del mezzo, sottratto in esito alla rapina,nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], alla individuazione della quale immediatamente gli operantigiungevano sulla base del gps installato sul predetto mezzo; il rinvenimento, nella abitazionein uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA], di giubbotti antiproiettili e tute blu corrispondenti a quelli utilizzatidai rapinatori, nonché di una carabina ad aria compressa e guanti (vds. anche pagg. 4 e 13della sentenza citata).

E con tali specifici elementi, posti a fondamento del giudizio dicolpevolezza in assenza di violazione di legge od illogicità, il ricorso non si confrontaadeguatamente.2.2.

Il quarto motivo è in parte aspecifico e comunque infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello che revoca l'ordinanzacon cui ha disposto la rinnovazione istruttoria non è tenuto a indicare le ragioni per le qualireputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendoglicomunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del24/09/2024, P., Rv. 287054 – 01).Orbene, sulla non necessità della rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha resomotivazione congrua e priva di aporie logiche, dando rilievo ad un duplice ordine di ragioni:da un lato, ha rilevato, invero, che le dichiarazioni dei testi di p.g. non sono state valutate dalprimo giudice e, dall’altro, ha osservato come le stesse fossero meramente ricognitive edesplicative di quanto già emergente dagli atti irripetibili acquisiti dal fascicolo per ildibattimento (vds. pag. 11 della sentenza impugnata).Sul punto, dunque il motivo di ricorso si profila come generico, limitandosi a dedurreche le dichiarazioni dei testi di p.g. sarebbero state, invece, valutate dal primo giudice, e nonconfrontandosi neppure con la seconda, assorbente, considerazione operata dai giudici diappello.La decisione risulta avere fatto vieppiù corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione dibattimentale in appello,secondo la quale il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di unasentenza assolutoria di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativadecisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia statatravisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, Rv. 269786 – 01; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 – 01).D’altro canto, la motivazione approntata risulta rafforzata, essendosi la Corte territorialeconfrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, e dimostrandol'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza diprimo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincentemotivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragionedelle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversio non valutati e messo in luce i profili di contraddittorietà dell’apparato motivazionale dellasentenza di primo grado (pagg 11 e 17-18 della sentenza impugnata).

2.3. Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata e finisce per proporre una diversa lettura del materiale probatorio,non consentita in questa sede.Come anche sopra esposto, nel ragionamento probatorio della Corte di appello hannoassunto rilievo elementi di ordine fattuale e logico tratti dagli atti irripetibili di p.g. acquisiti, daquanto ricaduto sotto la percezione dei testi di p.g., nonché da quanto anche risultante, perciò che attiene alle modifiche dei luoghi eseguite al fine di consentire l’accesso e il ricoverodel rimorchio sottratto, dalla documentazione fotografica in atti (vds. pagg. 17 e 18 dellasentenza).Le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti in punto di contributo concorsualealla rapina, esimono vieppiù dall’esaminare le censure, formulate sotto il profilo dellainosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 378 e 379 cod. pen.,rispetto alle quali difetta qualsiasi argomentazione in fatto.Sul punto la Corte territoriale ha reso motivazione non meramente apparente, bensìlogica, ancorata agli elementi accertati ed alle circostanze in fatto emerse, ritenendo noncongruente con lo stato dei luoghi (modificato prima della rapina) e con il rinvenimento (inpari data della rapina) del rimorchio e dei giubbotti antiproiettile che il [OSCURATO:PERSONA] sia rimastoestraneo al delitto di rapina e solo successivamente abbia acquistato o ricevuto la merceproveniente dal reato (pag. 18 della sentenza impugnata).Risulta, invece, manifestamente infondato il motivo, nella parte in cui deduce il vizio dicui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen.Al riguardo, si rileva che non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordinealla mancata concessione della attenuante in parola, quando risulti che la stessa sia statadisattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, come in ipotesi incui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gliimputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotterispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340– 01).2.4.

Il sesto motivo risulta non consentito, per quanto esposto al paragrafo 1.3., nellaparte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6CEDU e 111 Cost.Per il resto, il motivo risulta manifestamente infondato.Nella specie, non solo nel capo di imputazione non viene enucleata una specificacondotta materiale ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], ma, secondo giurisprudenza costante di questaCorte, neppure può ritenersi sussistere alcuna violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autoremateriale del fatto, sia stato riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacchétale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né puòprovocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non dieterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep.2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 – 01).2.5.

Il settimo motivo è in parte aspecifico e in parte infondato: in particolare, quanto alprofilo di censura in punto di attenuanti generiche, il motivo risulta aspecifico nella misura incui la richiesta di un loro riconoscimento non risulta dalle conclusioni rassegnate innanzi allaCorte di appello, né il ricorrente allega di averla in altro modo formulata.Il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui deduce erronea applicazione dell’art.133 cod. pen.: invero, nella specie la Corte di appello ha determinato la pena nel minimoedittale vigente al tempo, ritenendo la pena “in conformità ai criteri di cui all’art 133 cp”, cosìadempiendo all’obbligo di valutazione e motivazione (tra le varie, Sez. 2, n. 28852 del08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01).Con riferimento al riconoscimento della recidiva, poi, la Corte territoriale ha ritenuto cheil reato sub iudice si ponesse “in piena continuità coi pregressi reati”: si tratta di motivazione,non meramente apparente né affetta da illogicità manifesta, con cui i giudici di appello, perquanto succintamente, hanno dato conto dell’apprezzamento operato in termini di giudiziodi pericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta.D’altro canto, il motivo si profila sul punto come affetto da genericità e carente delcarattere della autosufficienza, nella misura in cui si limita ad opporre, alla valutazioneoperata, un generico riferimento a precedenti penali “risalenti e non particolarmentesignificativi”, senza effettuare alcuna specifica allegazione.2.6.

L’ottavo motivo risulta aspecifico e versato in fatto.Il motivo risulta vieppiù sfornito della cd. prova di resistenza, non indicando le ragioniper cui l'elemento che si assume travisato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01;Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).Essendo peraltro reiterate argomentazioni e deduzioni già sviluppate nei precedentimotivi, si deve fare rinvio, in risposta ad esse, alle considerazioni svolte nei precedentiparagrafi.Peraltro, laddove il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione all’orario diarrivo in azienda del [OSCURATO:PERSONA] ovvero la sopravvalutazione della constatazione del tagliorecente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, il motivo non si confronta con ilragionamento probatorio operato dalla Corte di appello (che fonda su quanto direttamenteosservato dagli agenti di p.g.) e finisce per proporre meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede.2.7.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva.

3. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/05/2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appelloproposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, dichiarava, per quanto qui rileva, BrunoVitale colpevole del reato di rapina di cui al capo b) e lo condannava alla pena di anni 5 direclusione ed euro 1.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppiogrado di giudizio; il [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. elegalmente durante la esecuzione della pena.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Americo, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia fatto buon governodei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativi al canone di giudiziodell’oltre ogni ragionevole dubbio, pervenendo al ribaltamento della pronuncia assolutoriasulla base del medesimo materiale probatorio, senza individuare alcuno degli esecutorimateriali della rapina.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod.proc. pen., violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 512 e 526cod. proc. pen.In particolare, si duole della acquisizione al fascicolo per il dibattimento delledichiarazioni predibattimentali rese da soggetti stranieri, rispetto ai quali già nell’atto diappello si era fornita prova del loro essersi allontanati volontariamente da Foggia per ignotadestinazione, così sottraendosi all’esame nel contraddittorio.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 187 cod. proc.pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni degli informatori fosseroinutilizzabili, in quanto assunte da soggetti già fortemente indiziati di fatti penalmenterilevanti, avendo costoro la disponibilità della azienda in cui è stata rinvenuta refurtiva e nonavendo fornito alcuna spiegazione sul punto; inoltre, ulteriori indizi a loro carico erano emersinel corso della stessa audizione, allorquando riferivano di avere svolto lavori di modifica allestaffe su incarico del [OSCURATO:PERSONA], circostanze che avrebbero imposto la sospensione dellaverbalizzazione.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., nonché assenza di motivazione.In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello, dopo avere ritenutoassolutamente necessaria la rinnovazione della istruttoria con la escussione dei testi di p.g.Lattanzi e Gentile, ha poi revocato, senza alcuna motivazione, la predetta ordinanza,ritenendo di poter definire il processo senza rinnovazione della istruttoria.Censura, altresì, il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenutopretermessa dal primo giudice la valutazione di quelle prove, di contro evidenziando ilricorrente come il giudice di primo grado le avesse valutate ma ritenute irrilevanti.Evidenzia, poi, come le deposizioni dibattimentali dei testi di p.g. fossero contaminatedalle informazioni ricevute dagli informatori assunti a s.i.t., avendo detti testi riferito dicircostanze non risultanti dagli atti non ripetibili compiuti e dunque necessariamenteacquisite da informazioni in altro modo apprese.Deduce, quindi, la mancanza di motivazione rafforzata.2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione degli artt. 110. 114, 628 e 648, 378 e 379 cod. pen.Censura, al riguardo, la motivazione con cui si è ricostruito il contributo concorsualeprestato dall’imputato, in assenza di ancoraggio probatorio, e rileva come il contributo si siaconcretato, al più, nella messa a disposizione del posto ove temporaneamente ricoverare ilprovento di rapina, valutabile quindi come non essenziale, ai sensi dell’art. 114 cod. pen.2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 521, 522 e 178 cod. proc. pen.Al riguardo, rileva come, a fronte di specifico addebito di partecipazione alla faseesecutiva del reato, la Corte territoriale abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] per concorso morale: ciòsostanzierebbe un difetto di correlazione tra accusa e condanna ed una modifica a sorpresa,non prevedibile dall’imputato, che ha impostato la sua difesa in giudizio, sia con l’ascolto ditesti che con l’esame reso, sul dimostrare la mancanza di partecipazione alla fase esecutiva.2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen.Al riguardo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche edil mancato apprezzamento, a tal fine, di qualità soggettiva, età, ruolo nel reato, risalenza neltempo della condotta e comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA].Si duole della ritenuta recidiva, pur a fronte della facoltatività della stessa, senza chesia resa una motivazione sul punto.2.8. Con ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod.proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con lemedesime argomentazioni esposte con riguardo ai superiori motivi.In particolare, quanto al travisamento della prova, esso è dedotto con riferimento a pag.17 della motivazione della sentenza, rilevando come non risulti accertato che l’imputato sisia recato quella mattina in azienda, men che meno l’ora del suo arrivo e del suoallontanamento. Si duole della sopravvalutazione della constatazione del taglio recente dellesbarre e del rafforzamento del tetto, circostanze ritenute tratte dalle informazionipredibattimentali qualificate in ricorso come inesistenti o inutilizzabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizzaspecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con leargomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti,caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudicedell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato,deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre adecisione differente.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del21/10/2022, Bocchino, non massimata).1.3. Deve ribadirsi, poi, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca laviolazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loroinosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltantocostituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. U, n. 29541del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05).1.4. Ulteriormente si deve rilevare che, in caso di riforma totale del giudizio assolutoriodi primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti ilvizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisioneassolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degliargomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di unamotivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, diaragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di provadiversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01;Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01;).Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sulcontenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che nesarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramenteassertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutareargomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022,dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595– 01).2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è in parte generico e aspecifico, nella misura incui non opera un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e in partemanifestamente infondato.In particolare, poi, deve rilevarsi come il principio dell' “al di là di ogni ragionevoledubbio”, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato lanatura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, essendosufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezionedella prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad unavalida alternativa ricostruzione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01;Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01; Sez. 2, n. 29480del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01).Inoltre, il profilo di censura risulta manifestamente infondato laddove il ricorrente siduole della mancata individuazione, nella ricostruzione effettuata,degli esecutori materiali delreato.Al riguardo, invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondocui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato non postulal'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, né che sia possibile individuare lospecifico contributo recato da ciascuno, purché sia data indicazione, con adeguata e logicamotivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell'esistenzadi un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dell'agente alla realizzazionedel reato (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv. 287069 – 01; Sez. 5, n. 43781 del17/10/2023, S., Rv. 285775 – 01; Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 –01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 – 01).2.1. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni diordine logico, afferendo entrambi ad assunta inosservanza di norme processuali conriferimento alle dichiarazioni predibattimentali acquisite agli atti.In disparte il profilo di inosservanza di legge, che non risulta deducibile con riferimentoall'art. 192 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027-04), entrambi i motivi sono privi di specificità, in quanto non deducono la decisivitàdell’elemento probatorio in forza della cd. prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 –01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 – 01).Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la ricostruzione del fatto, laindividuazione del [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo concorsuale assunto dall’imputato prescindono dalle s.i.t.su cui si appuntano le censure portate nei due motivi di ricorso (vds. pag. 11 della sentenza),avendo la Corte territoriale fondato il ragionamento probatorio su elementi tratti da attiirripetibili acquisiti al fascicolo, quali il rinvenimento del mezzo, sottratto in esito alla rapina,nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA], alla individuazione della quale immediatamente gli operantigiungevano sulla base del gps installato sul predetto mezzo; il rinvenimento, nella abitazionein uso esclusivo al [OSCURATO:PERSONA], di giubbotti antiproiettili e tute blu corrispondenti a quelli utilizzatidai rapinatori, nonché di una carabina ad aria compressa e guanti (vds. anche pagg. 4 e 13della sentenza citata). E con tali specifici elementi, posti a fondamento del giudizio dicolpevolezza in assenza di violazione di legge od illogicità, il ricorso non si confrontaadeguatamente.2.2. Il quarto motivo è in parte aspecifico e comunque infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello che revoca l'ordinanzacon cui ha disposto la rinnovazione istruttoria non è tenuto a indicare le ragioni per le qualireputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendoglicomunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del24/09/2024, P., Rv. 287054 – 01).Orbene, sulla non necessità della rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha resomotivazione congrua e priva di aporie logiche, dando rilievo ad un duplice ordine di ragioni:da un lato, ha rilevato, invero, che le dichiarazioni dei testi di p.g. non sono state valutate dalprimo giudice e, dall’altro, ha osservato come le stesse fossero meramente ricognitive edesplicative di quanto già emergente dagli atti irripetibili acquisiti dal fascicolo per ildibattimento (vds. pag. 11 della sentenza impugnata).Sul punto, dunque il motivo di ricorso si profila come generico, limitandosi a dedurreche le dichiarazioni dei testi di p.g. sarebbero state, invece, valutate dal primo giudice, e nonconfrontandosi neppure con la seconda, assorbente, considerazione operata dai giudici diappello.La decisione risulta avere fatto vieppiù corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione dibattimentale in appello,secondo la quale il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di unasentenza assolutoria di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativadecisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia statatravisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, Rv. 269786 – 01; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 – 01).D’altro canto, la motivazione approntata risulta rafforzata, essendosi la Corte territorialeconfrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, e dimostrandol'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza diprimo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincentemotivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragionedelle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversio non valutati e messo in luce i profili di contraddittorietà dell’apparato motivazionale dellasentenza di primo grado (pagg 11 e 17-18 della sentenza impugnata). 2.3. Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata e finisce per proporre una diversa lettura del materiale probatorio,non consentita in questa sede.Come anche sopra esposto, nel ragionamento probatorio della Corte di appello hannoassunto rilievo elementi di ordine fattuale e logico tratti dagli atti irripetibili di p.g. acquisiti, daquanto ricaduto sotto la percezione dei testi di p.g., nonché da quanto anche risultante, perciò che attiene alle modifiche dei luoghi eseguite al fine di consentire l’accesso e il ricoverodel rimorchio sottratto, dalla documentazione fotografica in atti (vds. pagg. 17 e 18 dellasentenza).Le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti in punto di contributo concorsualealla rapina, esimono vieppiù dall’esaminare le censure, formulate sotto il profilo dellainosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 378 e 379 cod. pen.,rispetto alle quali difetta qualsiasi argomentazione in fatto.Sul punto la Corte territoriale ha reso motivazione non meramente apparente, bensìlogica, ancorata agli elementi accertati ed alle circostanze in fatto emerse, ritenendo noncongruente con lo stato dei luoghi (modificato prima della rapina) e con il rinvenimento (inpari data della rapina) del rimorchio e dei giubbotti antiproiettile che il [OSCURATO:PERSONA] sia rimastoestraneo al delitto di rapina e solo successivamente abbia acquistato o ricevuto la merceproveniente dal reato (pag. 18 della sentenza impugnata).Risulta, invece, manifestamente infondato il motivo, nella parte in cui deduce il vizio dicui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen.Al riguardo, si rileva che non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordinealla mancata concessione della attenuante in parola, quando risulti che la stessa sia statadisattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, come in ipotesi incui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gliimputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotterispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340– 01).2.4. Il sesto motivo risulta non consentito, per quanto esposto al paragrafo 1.3., nellaparte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6CEDU e 111 Cost.Per il resto, il motivo risulta manifestamente infondato.Nella specie, non solo nel capo di imputazione non viene enucleata una specificacondotta materiale ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], ma, secondo giurisprudenza costante di questaCorte, neppure può ritenersi sussistere alcuna violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autoremateriale del fatto, sia stato riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacchétale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né puòprovocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non dieterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep.2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 – 01).2.5. Il settimo motivo è in parte aspecifico e in parte infondato: in particolare, quanto alprofilo di censura in punto di attenuanti generiche, il motivo risulta aspecifico nella misura incui la richiesta di un loro riconoscimento non risulta dalle conclusioni rassegnate innanzi allaCorte di appello, né il ricorrente allega di averla in altro modo formulata.Il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui deduce erronea applicazione dell’art.133 cod. pen.: invero, nella specie la Corte di appello ha determinato la pena nel minimoedittale vigente al tempo, ritenendo la pena “in conformità ai criteri di cui all’art 133 cp”, cosìadempiendo all’obbligo di valutazione e motivazione (tra le varie, Sez. 2, n. 28852 del08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01).Con riferimento al riconoscimento della recidiva, poi, la Corte territoriale ha ritenuto cheil reato sub iudice si ponesse “in piena continuità coi pregressi reati”: si tratta di motivazione,non meramente apparente né affetta da illogicità manifesta, con cui i giudici di appello, perquanto succintamente, hanno dato conto dell’apprezzamento operato in termini di giudiziodi pericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta.D’altro canto, il motivo si profila sul punto come affetto da genericità e carente delcarattere della autosufficienza, nella misura in cui si limita ad opporre, alla valutazioneoperata, un generico riferimento a precedenti penali “risalenti e non particolarmentesignificativi”, senza effettuare alcuna specifica allegazione.2.6. L’ottavo motivo risulta aspecifico e versato in fatto.Il motivo risulta vieppiù sfornito della cd. prova di resistenza, non indicando le ragioniper cui l'elemento che si assume travisato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01;Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).Essendo peraltro reiterate argomentazioni e deduzioni già sviluppate nei precedentimotivi, si deve fare rinvio, in risposta ad esse, alle considerazioni svolte nei precedentiparagrafi.Peraltro, laddove il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione all’orario diarrivo in azienda del [OSCURATO:PERSONA] ovvero la sopravvalutazione della constatazione del tagliorecente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, il motivo non si confronta con ilragionamento probatorio operato dalla Corte di appello (che fonda su quanto direttamenteosservato dagli agenti di p.g.) e finisce per proporre meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in questa sede.2.7. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva. 3. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris