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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 27191/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15542/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzon.92, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2249/2022 e pubblicata in data 5.4.2022; N. 15542/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del12.6.2024 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - Attilio ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione – sulla scorta di sei motivi -avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 615, comma 2, c.p.c., in relazione ad un pignoramento presso terzi da loro avviato dinanzi al Tribunale di Tivoli; - h a resistito con controricors o [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione per l’adunanza camerale ; - prima dell' odierna adunanza camerale , i ricorrent i ha nno depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alla part e costituit a , che l’ha accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15542/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzon.92, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2249/2022 e pubblicata in data 5.4.2022; N. 15542/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del12.6.2024 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - Attilio ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione – sulla scorta di sei motivi -avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 615, comma 2, c.p.c., in relazione ad un pignoramento presso terzi da loro avviato dinanzi al Tribunale di Tivoli; - h a resistito con controricors o [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione per l’adunanza camerale ; - prima dell' odierna adunanza camerale , i ricorrent i ha nno depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alla part e costituit a , che l’ha accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di ca