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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09193/2026

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curatore speciale, dr.

DomenicoCostarelli, giusta procura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr.[OSCURATO:PERSONA] (rep. 42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa,come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RESISTENTE -per la cassazione della sentenza n. 2500/9/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data15 aprile 2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate liquidava l’imposta di registro nella misura dello 0,50in relazione alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivoottenuto dalla Banca contro i garanti del debitore principale e del3% in relazione agli interessi moratori ivi liquidati, oltreall’imposta fissa con riferimento al capitale ingiunto.2.

Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate contro la sentenza n. 7133/16/2022 dellaCommissione tributaria provinciale di Roma, assumendo, perquanto interessa in relazione ai motivi di impugnazione, che:- «l’avviso impugnato appare completo nelle sue indicazioni sianormative che fattuali, indicando sia le aliquote applicate sia lecausali delle somme, per come sono state calcolate, rinviando peri criteri al decreto ingiuntivo», dai cui contenuti emergeva che ilcredito derivava da uno scoperto di conto corrente, che l’ingiuntoera un fideiussore e che gli interessi venivano indicati al tassolegale anche per la mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.;Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026- «[…] la fideiussione come la garanzia è soggetta alla relativaimposta di registro indipendentemente dalla esecutività o menodel decreto ingiuntivo, in quanto questo conserva la natura diprovvedimento (giudiziario) enunciante»;- «[…] trattandosi di una richiesta di decreto ingiuntivocomprensivo di interessi relativi ad un debito scaduto, liquido edesigibile di una somma di denaro, gli interessi esigibili erano quellimoratori ex artt. 1219 cod. civ. (secondo [ndr. cui] non ènecessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine) e1224 cod. civ. (secondo cui nelle obbligazioni che hanno peroggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della moragli interessi legali), con conseguente applicabilità dell'imposta diregistro in misura proporzionale» (così nella pronunciaimpugnata).3.

Con ricorso notificato in data 11 novembre 2024 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione controla menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi,successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4.

L’Agenzia delle Entrate con nota prodotta il 26 febbraio2025 ha rappresentato di non essersi costituita, riservandosi lafacoltà di partecipare alla discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e l’errata applicazione degli artt. 7 della legge n.212/2000 e 2697 c.c., sostenendo la nullità dell’avviso diliquidazione per difetto di motivazione, in quanto «[…] non riportané il dies ad quem, né il dies a quo, né, tanto meno il tassoNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026applicato, ma solo un importo e questo ha impedito allacontribuente di esporre qualsiasi contestazione», aggiungendo cheil «[…] tasso applicato è stato esplicitato dall’Ufficio per la primavolta con l’atto di appello.

Solo da quel momento la contribuenteha saputo che l’Agenzia delle Entrate si era riferita adun’indicazione che non compare nell’atto giudiziario […] ove allapagina 3 la richiesta di pagamento attiene solo ad interessi altasso legale e non a quello, molto più elevato, previsto dal D. Lgs.231/2002, poi applicato dall’Agenzia delle Entrate» (v. pagina n. 5del ricorso).1.1.

La censura non merita di essere accolta.La Corte territoriale ha sul punto accertato che l’Agenzia avevaapplicato l’interesse indicato dalla banca nel ricorso per decretoingiuntivo, precisando sul punto che la contestazione mossadall’istituto atteneva all’assenza dei criteri di calcolo e non adeventuali errori, richiamando poi l’arresto di questa Corte n.2684/2024 (e delle tante altre indicate nella pronunciaimpugnata) nella parte in cui ha affermato che l’obbligo dimotivazione dell’avviso è assolto con l’indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, rendendosinecessaria l’indicazione dei criteri di calcolo dell’imposta diregistro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, della baseimponibile e delle aliquote applicate.In tali termini, va ritenuto che la valutazione del Giudiceregionale sia stata conforme alla richiamata giurisprudenza diquesta Corte, dovendo, al riguardo, osservarsi che l’avvisoimpugnato (prodotto in atti dall’istante) aveva precisato che gliinteressi sono stati «[…] computati in base a quanto indicato inNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026conosciuti dalla ricorrente che aveva ottenuto il titolo monitorio.Nel delineato contesto, pertanto, non viene in gioco il profilodella motivazione dell’atto, il cui onere risulta essere statocompiutamente assolto per relationem (cfr. sul punto, Cass. n.31177/2023) attraverso il rinvio agli atti giudiziari, certi edagevolmente individuabili dalla banca che li aveva generati (ilricorso per decreto ingiuntivo) e conseguiti (il titolo monitorio),quanto un problema di correttezza della liquidazione in ordine altasso applicato, che non rientra nel campo di indagine coinvoltodalla censura in rassegna.2.

Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/86, ponendo in rilievo che lapredetta disposizione impedisce di riqualificare gli atti sulla base dielementi esogeni, per cui l’atto giudiziario va interpretato el’imposta deve essere determinata esclusivamente in base adelementi testuali, riportati nell’atto medesimo.Secondo la ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo eranostati richiesti gli «[…] interessi al tasso legale dalla data discadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti ancheper la mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.» ed il relativo decreto liaveva ingiunti «[…] come richiesti», laddove l’Agenzia li avevacalcolati al tasso di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, non2.1.

Il motivo non è fondato.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026La decisione del Giudice – come sopra esposto – ha accertatoche l’avviso aveva conteggiato gli interessi secondo il criterioindicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel titolo monitorio.Sotto tale profilo, non vi è stata violazione dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986, giacchè il contenuto intrinseco del titolo è stato definitosulla base della domanda giudiziale espressamente richiamatanell’atto giudiziario, tanto da costituirne parte integrante.La questione che si pone è allora quella di stabilire comeintendere il generico riferimento al tasso legale degli interessi –quale contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, a cui si èadeguato il titolo monitorio - posto che, sia quelli di cui al primocomma (interessi cd. codicistici), che quelli del quarto comma(interessi per il ritardato pagamento di somme nelle transazionicommerciali di cui al d.lgs. n. 232/2002) dell’art. 1284 c.c., hannonatura legale.Sul punto valgono le considerazioni che seguono relative alterzo motivo di impugnazione.3.

Con la terza ragione di contestazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e l’errata applicazione dell’art. 1224 c.c., avendoconteggiato gli interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 enon a quelli legale cd. codicistici.3.1.

La doglianza va accolta.Soccorre, al riguardo, il principio affermato dalle Sezioni unitedi questa Corte, ai cui ampi contenuti si rinvia, secondo cui «[…]“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senzaalcuna specificazione, deve intendersi che la misura degliNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026interessi, decorrenti dopo la proposizione della domandagiudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1,cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla basedi quanto risultante dalla sola motivazione, lo specificoaccertamento della spettanza degli interessi, per il periodosuccessivo alla proposizione della domanda, secondo il saggioprevisto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamentonelle transazioni commerciali”», stante il divieto per il giudicedell'esecuzione di integrare il titolo» (v.

Cass., Sez.

Un. n.12449/2024).Come ribadito da questa Corte, le Sezioni Unite sonopervenute, in progressione logica, alle seguenti conclusioni: a) gliinteressi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c.,richiedono un accertamento; b) se richiedono un accertamento,non sono un effetto legale della fattispecie; c) se non sono uneffetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titoloesecutivo contenga una pronuncia ad hoc (così Cass. n.31910/2025, ai cui contenuti pure si rinvia).Al pari del giudice dell’esecuzione (ipotesi esaminata dalleSezioni Unite della Corte), anche il giudice tributario non ha poteriintegrativi del titolo, ma solo interpretativi dello stesso, peraltrolegati al contenuto intrinseco dell’atto ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986, per cui il giudizio sussuntivo circa l’identificazionedell’interesse legale deve essere necessariamente svolta dalgiudice chiamato a decidere sulla domanda giudiziale.3.2.

Consegue, dunque, a quanto precede, che, in difetto diuna pronuncia ad hoc, nel titolo monitorio, sul tipo di interessi“legali” liquidati, gli interessi di mora andranno considerati alsaggio ordinario codicistico (cfr., sul principio, anche Cass. n.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/202631910/2025, cit.) e su tale base imponibile andrà, nel caso,calcolata l’imposta di registro proporzionale al 3%.4.

Con la quarta censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione degli artt. 22 e 40 D.P.R. 131/1986, nonché dell’art.8, comma 1, lett. b), Nota II, [OSCURATO:PERSONA], Prima allegata ald.P.R. n. 131/1886 e dell’art. 10 d.P.R. 633/72.Ciò contestando la valutazione del Giudice regionale nellaparte in cui ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota dello0,50% per l’enunciazione della fideiussione, assumendo inveceche le somme di cui all’ingiunzione di pagamento sono soggettead IVA, per cui nessuna imposta doveva essere versata per lasuddetta enunciazione, in ossequio al principio di alternatività dicui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986.4.1.

La censura non può essere accolta.La valutazione del Giudice regionale si è uniformataall’orientamento di questa Corte secondo cui «[…] la naturaaccessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt.1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell'ambito tributarioe, segnatamente, nell'ambito della disciplina dell'imposta diregistro, per la quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 22, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi; larelativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplinatributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggettoIva» (così la massima di Cass. n. 17237/2023).È stato, per tale via, osservato, alla luce del disposto degliartt. all’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 6 dell’allegataTariffa, Parte Prima, che è corretta la sottoposizione dell’atto diNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026fideiussione enunciato ad imposta proporzionale, attesa, da unlato, l'identità delle parti del contratto di garanzia e di quelleevocate nel provvedimento monitorio che tale contratto avevaenunciato e, dall'altro, che l'atto costitutivo della fideiussione erada registrare, in sé, a termine fisso (d.P.R. n. 131/1986, art. 5),in quanto compreso nella Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R.citato, art. 6 (cfr. Cass. n. 17237/2013).Risulta così chiarito che la natura accessoria del contratto difideiussione non rileva affatto, avendo una valenza civilistica (artt.1939 e 1941 c.c.), mentre - come già da questa Corte affermato(v.

Cass. n. 17899/2005) - in ambito tributario e, in particolare, inmateria di imposta di registro, in cui viene colpita la singolamanifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva,viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (v.Cass. n. 6585/2008; nonché, per analoga premessa, Cass. n.4096/2012), come d'altronde, in modo inequivoco, si desumeproprio dalla previsione del d.P.R. n. 131/1986, art. 22 (così Cass.n. 17237/2013 cit., richiamata da Cass. Cass. n. 31177/2023).Nella medesima direzione è stato affermato il principiosecondo cui, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stessodecreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidalecumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'impostaproporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, consottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa (v.Cass. n. 976/2018).Sicché, risulta corretto il convincimento espresso dal Giudiced'appello nell’aver riconosciuto legittima la tassazione dellafideiussione enunciata in misura proporzionale (0,50%) senzaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026soggetto d'Iva.4.2.

Occorre ancora precisare che non è pertinente ilriferimento operato dalla difesa della banca alle pronunce diquesta Corte nn.16229/2024 e 876/2025.In entrambi i casi, infatti, il principio di diritto, altrettantopacifico, ha riguardato la tassazione del titolo monitorio,affermandosi che «Alla fattispecie controversa deve trovare,invece, applicazione altro principio acquisito, e mai smentito,secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivoottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate adIva gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa,giusta il principio dell'alternatività previsto dall’art. 40 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131» (così Cass. n. 876/2025).Sennonchè, altro è l’imposizione sul decreto ingiuntivo ed altroè l’imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essereassoggettata eventualmente l’atto enunciato perché da registrarein termine fisso allegata alla relativa domanda giudiziale, quale31177/2023).Ciò è quanto avvenuto nell’ipotesi in rassegna in ragione delleplurime voci cui oggetto di tassazione con l’atto impugnato(imposta proporzionale dello 0,50 €, con riguardo all’enunciazionedi fideiussione; b), imposta proporzionale del 3% sugli interessi,imposta fissa sul capitale ingiunto), in cui è stata tenuta distintal’imposta di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo e poi èstata tassata – per quanto qui occupa - in misura proporzionalecon l’aliquota dello 0,50% ex art. 6 della predetta tariffaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’enunciazione della citata fideiussione, il tutto in termini corretticome illustrato nelle riflessioni che precedono.5.

Con la quinta doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione el’errata applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 131/1986, assumendoche la base imponibile risultante dal decreto ingiuntivo era di215.000,00 € e non di 269.651,00 €.5.1.

Il motivo non può ricevere seguito.La pronuncia in esame, nell’accogliere interamente l’appellodell’Agenzia, ha confermato la pretesa fiscale e, quindi, la tesidell’Ufficio secondo cui la base imponibile dell’imposta sull’attoenunciato era stata commisurata all’importo ingiunto pari allasomma di 269.651 €, come indicato nell’avviso, in terminicorrispondenti alla somma di 223.950,28 € in sorta capitale e deirelativi interessi, pari a 45.701 €.Si è trattato di un accertamento fattuale sulla somma ingiunta(di 223.950,28 €), che non poteva essere rimessa in discussionenella presente sede, tanto meno sotto il canone censorio prescelto(la violazione di legge), trattandosi di apprezzamento di merito.Tanto meno possono, nella sede che occupa, essere verificati ilimiti dell’importo garantito, essendo questo tema che coinvolgevala corretta formazione (anche nel quantum) del titolo giudiziale,come tale del tutto estranea rispetto ai contenuti della presentecontroversia tributaria, che non possono prescinderedall’accertamento giudiziario compiuto dal giudice dell’attotassato.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/20266.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto solonel suo terzo motivo, mentre vanno respinte le restanti censure.La sentenza impugnata va, in tali termini, cassata e rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – indiversa composizione – per la verifica del tipo di interesse “legale”(codicistico o ex lege n. 231/2002) liquidato nel titolo monitorio e,nel caso, la determinazione dell’imposta dovuta, nonché perregolare anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curatore speciale, dr. DomenicoCostarelli, giusta procura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr.[OSCURATO:PERSONA] (rep. 42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa,come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RESISTENTE -per la cassazione della sentenza n. 2500/9/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data15 aprile 2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate liquidava l’imposta di registro nella misura dello 0,50in relazione alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivoottenuto dalla Banca contro i garanti del debitore principale e del3% in relazione agli interessi moratori ivi liquidati, oltreall’imposta fissa con riferimento al capitale ingiunto.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate contro la sentenza n. 7133/16/2022 dellaCommissione tributaria provinciale di Roma, assumendo, perquanto interessa in relazione ai motivi di impugnazione, che:- «l’avviso impugnato appare completo nelle sue indicazioni sianormative che fattuali, indicando sia le aliquote applicate sia lecausali delle somme, per come sono state calcolate, rinviando peri criteri al decreto ingiuntivo», dai cui contenuti emergeva che ilcredito derivava da uno scoperto di conto corrente, che l’ingiuntoera un fideiussore e che gli interessi venivano indicati al tassolegale anche per la mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.;Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026- «[…] la fideiussione come la garanzia è soggetta alla relativaimposta di registro indipendentemente dalla esecutività o menodel decreto ingiuntivo, in quanto questo conserva la natura diprovvedimento (giudiziario) enunciante»;- «[…] trattandosi di una richiesta di decreto ingiuntivocomprensivo di interessi relativi ad un debito scaduto, liquido edesigibile di una somma di denaro, gli interessi esigibili erano quellimoratori ex artt. 1219 cod. civ. (secondo [ndr. cui] non ènecessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine) e1224 cod. civ. (secondo cui nelle obbligazioni che hanno peroggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della moragli interessi legali), con conseguente applicabilità dell'imposta diregistro in misura proporzionale» (così nella pronunciaimpugnata).3. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2024 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione controla menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi,successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. L’Agenzia delle Entrate con nota prodotta il 26 febbraio2025 ha rappresentato di non essersi costituita, riservandosi lafacoltà di partecipare alla discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e l’errata applicazione degli artt. 7 della legge n.212/2000 e 2697 c.c., sostenendo la nullità dell’avviso diliquidazione per difetto di motivazione, in quanto «[…] non riportané il dies ad quem, né il dies a quo, né, tanto meno il tassoNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026applicato, ma solo un importo e questo ha impedito allacontribuente di esporre qualsiasi contestazione», aggiungendo cheil «[…] tasso applicato è stato esplicitato dall’Ufficio per la primavolta con l’atto di appello. Solo da quel momento la contribuenteha saputo che l’Agenzia delle Entrate si era riferita adun’indicazione che non compare nell’atto giudiziario […] ove allapagina 3 la richiesta di pagamento attiene solo ad interessi altasso legale e non a quello, molto più elevato, previsto dal D. Lgs.231/2002, poi applicato dall’Agenzia delle Entrate» (v. pagina n. 5del ricorso).1.1. La censura non merita di essere accolta.La Corte territoriale ha sul punto accertato che l’Agenzia avevaapplicato l’interesse indicato dalla banca nel ricorso per decretoingiuntivo, precisando sul punto che la contestazione mossadall’istituto atteneva all’assenza dei criteri di calcolo e non adeventuali errori, richiamando poi l’arresto di questa Corte n.2684/2024 (e delle tante altre indicate nella pronunciaimpugnata) nella parte in cui ha affermato che l’obbligo dimotivazione dell’avviso è assolto con l’indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, rendendosinecessaria l’indicazione dei criteri di calcolo dell’imposta diregistro, oltre che dei riferimenti normativi e tariffari, della baseimponibile e delle aliquote applicate.In tali termini, va ritenuto che la valutazione del Giudiceregionale sia stata conforme alla richiamata giurisprudenza diquesta Corte, dovendo, al riguardo, osservarsi che l’avvisoimpugnato (prodotto in atti dall’istante) aveva precisato che gliinteressi sono stati «[…] computati in base a quanto indicato inNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026conosciuti dalla ricorrente che aveva ottenuto il titolo monitorio.Nel delineato contesto, pertanto, non viene in gioco il profilodella motivazione dell’atto, il cui onere risulta essere statocompiutamente assolto per relationem (cfr. sul punto, Cass. n.31177/2023) attraverso il rinvio agli atti giudiziari, certi edagevolmente individuabili dalla banca che li aveva generati (ilricorso per decreto ingiuntivo) e conseguiti (il titolo monitorio),quanto un problema di correttezza della liquidazione in ordine altasso applicato, che non rientra nel campo di indagine coinvoltodalla censura in rassegna.2. Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/86, ponendo in rilievo che lapredetta disposizione impedisce di riqualificare gli atti sulla base dielementi esogeni, per cui l’atto giudiziario va interpretato el’imposta deve essere determinata esclusivamente in base adelementi testuali, riportati nell’atto medesimo.Secondo la ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo eranostati richiesti gli «[…] interessi al tasso legale dalla data discadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti ancheper la mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.» ed il relativo decreto liaveva ingiunti «[…] come richiesti», laddove l’Agenzia li avevacalcolati al tasso di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, non2.1. Il motivo non è fondato.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026La decisione del Giudice – come sopra esposto – ha accertatoche l’avviso aveva conteggiato gli interessi secondo il criterioindicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel titolo monitorio.Sotto tale profilo, non vi è stata violazione dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986, giacchè il contenuto intrinseco del titolo è stato definitosulla base della domanda giudiziale espressamente richiamatanell’atto giudiziario, tanto da costituirne parte integrante.La questione che si pone è allora quella di stabilire comeintendere il generico riferimento al tasso legale degli interessi –quale contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, a cui si èadeguato il titolo monitorio - posto che, sia quelli di cui al primocomma (interessi cd. codicistici), che quelli del quarto comma(interessi per il ritardato pagamento di somme nelle transazionicommerciali di cui al d.lgs. n. 232/2002) dell’art. 1284 c.c., hannonatura legale.Sul punto valgono le considerazioni che seguono relative alterzo motivo di impugnazione.3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e l’errata applicazione dell’art. 1224 c.c., avendoconteggiato gli interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 enon a quelli legale cd. codicistici.3.1. La doglianza va accolta.Soccorre, al riguardo, il principio affermato dalle Sezioni unitedi questa Corte, ai cui ampi contenuti si rinvia, secondo cui «[…]“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senzaalcuna specificazione, deve intendersi che la misura degliNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026interessi, decorrenti dopo la proposizione della domandagiudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1,cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla basedi quanto risultante dalla sola motivazione, lo specificoaccertamento della spettanza degli interessi, per il periodosuccessivo alla proposizione della domanda, secondo il saggioprevisto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamentonelle transazioni commerciali”», stante il divieto per il giudicedell'esecuzione di integrare il titolo» (v. Cass., Sez. Un. n.12449/2024).Come ribadito da questa Corte, le Sezioni Unite sonopervenute, in progressione logica, alle seguenti conclusioni: a) gliinteressi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c.,richiedono un accertamento; b) se richiedono un accertamento,non sono un effetto legale della fattispecie; c) se non sono uneffetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titoloesecutivo contenga una pronuncia ad hoc (così Cass. n.31910/2025, ai cui contenuti pure si rinvia).Al pari del giudice dell’esecuzione (ipotesi esaminata dalleSezioni Unite della Corte), anche il giudice tributario non ha poteriintegrativi del titolo, ma solo interpretativi dello stesso, peraltrolegati al contenuto intrinseco dell’atto ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986, per cui il giudizio sussuntivo circa l’identificazionedell’interesse legale deve essere necessariamente svolta dalgiudice chiamato a decidere sulla domanda giudiziale.3.2. Consegue, dunque, a quanto precede, che, in difetto diuna pronuncia ad hoc, nel titolo monitorio, sul tipo di interessi“legali” liquidati, gli interessi di mora andranno considerati alsaggio ordinario codicistico (cfr., sul principio, anche Cass. n.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/202631910/2025, cit.) e su tale base imponibile andrà, nel caso,calcolata l’imposta di registro proporzionale al 3%.4. Con la quarta censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione degli artt. 22 e 40 D.P.R. 131/1986, nonché dell’art.8, comma 1, lett. b), Nota II, [OSCURATO:PERSONA], Prima allegata ald.P.R. n. 131/1886 e dell’art. 10 d.P.R. 633/72.Ciò contestando la valutazione del Giudice regionale nellaparte in cui ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota dello0,50% per l’enunciazione della fideiussione, assumendo inveceche le somme di cui all’ingiunzione di pagamento sono soggettead IVA, per cui nessuna imposta doveva essere versata per lasuddetta enunciazione, in ossequio al principio di alternatività dicui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986.4.1. La censura non può essere accolta.La valutazione del Giudice regionale si è uniformataall’orientamento di questa Corte secondo cui «[…] la naturaaccessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt.1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell'ambito tributarioe, segnatamente, nell'ambito della disciplina dell'imposta diregistro, per la quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 22, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi; larelativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplinatributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggettoIva» (così la massima di Cass. n. 17237/2023).È stato, per tale via, osservato, alla luce del disposto degliartt. all’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 6 dell’allegataTariffa, Parte Prima, che è corretta la sottoposizione dell’atto diNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026fideiussione enunciato ad imposta proporzionale, attesa, da unlato, l'identità delle parti del contratto di garanzia e di quelleevocate nel provvedimento monitorio che tale contratto avevaenunciato e, dall'altro, che l'atto costitutivo della fideiussione erada registrare, in sé, a termine fisso (d.P.R. n. 131/1986, art. 5),in quanto compreso nella Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R.citato, art. 6 (cfr. Cass. n. 17237/2013).Risulta così chiarito che la natura accessoria del contratto difideiussione non rileva affatto, avendo una valenza civilistica (artt.1939 e 1941 c.c.), mentre - come già da questa Corte affermato(v. Cass. n. 17899/2005) - in ambito tributario e, in particolare, inmateria di imposta di registro, in cui viene colpita la singolamanifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva,viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (v.Cass. n. 6585/2008; nonché, per analoga premessa, Cass. n.4096/2012), come d'altronde, in modo inequivoco, si desumeproprio dalla previsione del d.P.R. n. 131/1986, art. 22 (così Cass.n. 17237/2013 cit., richiamata da Cass. Cass. n. 31177/2023).Nella medesima direzione è stato affermato il principiosecondo cui, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stessodecreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidalecumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'impostaproporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, consottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa (v.Cass. n. 976/2018).Sicché, risulta corretto il convincimento espresso dal Giudiced'appello nell’aver riconosciuto legittima la tassazione dellafideiussione enunciata in misura proporzionale (0,50%) senzaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026soggetto d'Iva.4.2. Occorre ancora precisare che non è pertinente ilriferimento operato dalla difesa della banca alle pronunce diquesta Corte nn.16229/2024 e 876/2025.In entrambi i casi, infatti, il principio di diritto, altrettantopacifico, ha riguardato la tassazione del titolo monitorio,affermandosi che «Alla fattispecie controversa deve trovare,invece, applicazione altro principio acquisito, e mai smentito,secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivoottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate adIva gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa,giusta il principio dell'alternatività previsto dall’art. 40 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131» (così Cass. n. 876/2025).Sennonchè, altro è l’imposizione sul decreto ingiuntivo ed altroè l’imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essereassoggettata eventualmente l’atto enunciato perché da registrarein termine fisso allegata alla relativa domanda giudiziale, quale31177/2023).Ciò è quanto avvenuto nell’ipotesi in rassegna in ragione delleplurime voci cui oggetto di tassazione con l’atto impugnato(imposta proporzionale dello 0,50 €, con riguardo all’enunciazionedi fideiussione; b), imposta proporzionale del 3% sugli interessi,imposta fissa sul capitale ingiunto), in cui è stata tenuta distintal’imposta di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo e poi èstata tassata – per quanto qui occupa - in misura proporzionalecon l’aliquota dello 0,50% ex art. 6 della predetta tariffaNumero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’enunciazione della citata fideiussione, il tutto in termini corretticome illustrato nelle riflessioni che precedono.5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione el’errata applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 131/1986, assumendoche la base imponibile risultante dal decreto ingiuntivo era di215.000,00 € e non di 269.651,00 €.5.1. Il motivo non può ricevere seguito.La pronuncia in esame, nell’accogliere interamente l’appellodell’Agenzia, ha confermato la pretesa fiscale e, quindi, la tesidell’Ufficio secondo cui la base imponibile dell’imposta sull’attoenunciato era stata commisurata all’importo ingiunto pari allasomma di 269.651 €, come indicato nell’avviso, in terminicorrispondenti alla somma di 223.950,28 € in sorta capitale e deirelativi interessi, pari a 45.701 €.Si è trattato di un accertamento fattuale sulla somma ingiunta(di 223.950,28 €), che non poteva essere rimessa in discussionenella presente sede, tanto meno sotto il canone censorio prescelto(la violazione di legge), trattandosi di apprezzamento di merito.Tanto meno possono, nella sede che occupa, essere verificati ilimiti dell’importo garantito, essendo questo tema che coinvolgevala corretta formazione (anche nel quantum) del titolo giudiziale,come tale del tutto estranea rispetto ai contenuti della presentecontroversia tributaria, che non possono prescinderedall’accertamento giudiziario compiuto dal giudice dell’attotassato.Numero registro generale 24275/2024Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 9193/2026Data pubblicazione 11/04/20266. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto solonel suo terzo motivo, mentre vanno respinte le restanti censure.La sentenza impugnata va, in tali termini, cassata e rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – indiversa composizione – per la verifica del tipo di interesse “legale”(codicistico o ex lege n. 231/2002) liquidato nel titolo monitorio e,nel caso, la determinazione dell’imposta dovuta, nonché perregolare anche le spese del presente grado di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris