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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03881/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (cfr., pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali "la evidenziata reiterazione e il carattere non episodico delle condotte", formulando in tal modo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non presenta profili di manifesta illogicità atteso che, nel caso in esame, la valutazione del giudice non si è esaurita nella considerazione della astratta gravità del reato, ma ha riguardato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'agente e, quindi, evidenziato aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza) di una motivazione anche in tal caso esente da profili di manifesta illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 5/12/2023 Il Consigliere 9st.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (cfr., pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali "la evidenziata reiterazione e il carattere non episodico delle condotte", formulando in tal modo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non presenta profili di manifesta illogicità atteso che, nel caso in esame, la valutazione del giudice non si è esaurita nella considerazione della astratta gravità del reato, ma ha riguardato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'agente e, quindi, evidenziato aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza) di una motivazione anche in tal caso esente da profili di manifesta illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere 9st. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C
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