CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 35012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19081/2020 RG. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale ra3presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ta"t iligi, rappresentati e difesi dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c'Aci, con domicilio eletto in Roma, degli Scipioni n. 288, presso lo studio di quest'ultima ; - ricw-renti - contrc Agenzia delle dogane e dei moncpoli, ir persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12„ presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte, Sezione Quin:a civile, n. 28360/2019, depositata il 5 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica ucienza del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore fc c generale iNome CognomO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Di CAUSA Con l'ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato i. ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 2070/14/17, depositata il 28 settembre 2017, confermativa della sen.:enza di primo grado (CTP Livorno) che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di rettifica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per recuperi daziari. L'atto impositivo riguardava un'importazione (di carpenteria metallica: fissaggio in acciaio inossidabile) -pseudo filippina, contestata taivanese- di cui alla dichiarazior e doganale 1M4-186C4G del 26.06.2010; come detto, nel doppio g-ado di merito le pretese creditorie erariali erano state validate. Nel giudizio di legittimità a q:Jo ricorrenti proponevano quattro motivi di ricorso ed una richiesta di rinvib pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per revocazione detta p -enuncia di questa Corte, deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denliciano l'omesso esame degli atti di causa con conseguente radicale errore di fatto/falsità della percezione della realtà emergente in modo inequivocabile dagli atti di causa. In particolare la censura si appurta sulla valorizzazione dei rapporti OLAF basanti gli atti impositivi impugnati e sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE della questione di compatibilità unionale della loro utilizzabilità nel giudizic interno; contesta che ve ne sia stata "autonoma valutazione" ed una correlata attività istruttoria da parte dell'Ente impositore, come invece affermatosi nell'ordinanza impugnata, con specifico riguardo all'applicabilità dell'art. 220, CDC ed ai presupposti di applicabilità del dazi( antidumping, affermando trattarsi comunque di un fatto processualmente pacifico (non contestato e quindi non controverso); coniesta altresì la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art 41, Carta UE; chiede che in ogni caso la questione della validità decli atti investigativi dell'OLAF, specificamente delle "informative irterlocutorie", venga sottoposta alla Corte di giustizia UE mediante rinvio pregi Jcliziale. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di evidente e grave errore ex art. 395, n. 4, cod. proc. c v. nella percezione dei fatti caratterizzanti i casi decisi dalla Corte d giustizia UE considerati nell' ordinanza impugnata. In particolare si soffermanc sul travisamento delle sentenza Vaists e pertanto sulla non corretta ,3ppl cazione dell'art. 220, CDC, rappresentando la sussistenza di un "errore attivo" da pa -te delle Autorità doganali del Paese di esportazione (Filippine), in quanto ingenerante il suo legittimo affidamento, essendo durato per 3 anni e non avendo dette autorità esercitato diligentemente i proprio poteri di controllo sulle esportazioni de quibus contestano la valutazione dell' ordinanza impugnata di congruità della motivazione della sentenza della CTR toscana su tale punto di fat:o e dunque affermano la contraddittorietà/illogicità della motivazione dell'ordinanza medesima sotto tale profilo. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la sussistenza di un evidente grave errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., in merito al procedimento penale direttamente connesso a questo contenzioso fiscale ed i rispettivi accertamenti fattuali. In particolare criticano l'ordinanza impugnata per non aver considerato che il "parallelo" procedimento penale avanti ah'A.G. di Ravenna, avente ad oggetto i fatti esaminati nel giudizio a quo, si era concluso con pronuncia assolutoria del proprio legale rappresentante pro tempore, come peraltro asseverate cor la documentazione allegata alla memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., trattandosi di un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso in quel giudizio. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano una grave e decisiva svista rilevante ex art. 395, n. 4 ), ccd. proc. civ., in merito al presupposto dell'applicazione del dazio anridumping. In particolare affermano che nell'ordinanza impugnata si è confuso a tal fine il paese di origine cel bene importato con quello di esportazione; contestano altresì l'applicazione del diritto intertemporale, anche alla luce della giurisprudenza unionale, affermando l'inapplicabilità del dazio antid imping nel caso oggetto del giudizio a quo. Con il quinto motivo i ricorrenti si dplgono di un decisivo errore di fatto rilevante ex art. 395, n. cod. roc. civ. relativamente alla conoscibilità da parte dell'importatore della verifica condotta dalla Comunità Europea sulle esportazioni effettuate dalle Flippine dei beni importati (fissaggio in acciaio inox).In particolare affermano che l'ordinanza impugnata erroneamente sancisce che la consapevclezza del rischio insito alle importazioni de quibus doveva datarsi al 2010, mentre -per legge (atti normativi unionali)- ciò doveva invece i-iter ersi dalla data del 13 giugno 2012 ossia quando dette importazioni erano ormai state effettuate. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. Vanno in premessa ribaditi i principi di diritto seguenti: -«L'errore di fatto rilevante ai fini della -evocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cessazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, arche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato a la stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni indutt ve; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16L3 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01); -«L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo inccntestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 - O ); -«L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità de la notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazicnale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revccatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella vi2iata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non ccntroverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa» (Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021, Rv. 661554 - 01); -«L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità : errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 355, comma 1, n. 4, :.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia ir corso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi d ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentaziori svolte come motivi di censura del punto, perché n tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Psv. E.56234 - 01); -«In tema di revocazione delle pronunzie! della Corte di cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis C.D.C. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una st3tuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare J n rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016, Rv. 641636 - 01). Ciascuno di questi arresti giurisprucenziali rende evidentI i diversi profili di inammissibilità ovvero infondatezza dei" mezzi in esame. Con gli stessi infatti: -si censura (primo motivo) l'orciinar za impugnata per ron aver escluso che vi sia stata attività istruttoria e valutazione autonoma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli rispetto alle risultanze dei rapporti interlocutori dell'OLAF nonché riolazione del contraddittorio endoprocedimentale, il che, univocamente costituisce deduzione di un errore di giudizio e non di un errore revocatorio; -si censura (secondo motivo) l'ordinEnza impugnata per non aver applicato l'art. 220, CDC, e quindi riconosciuto, per un verso, "errore attivo" delle Autorità doganali filippine, pe - altro verso, il suo egittimo affidamento, così egualmente deducendo L n errore di giudizio e non un vizio revocatorio; -si censura (terzo motivo) l'ord nanza impugnata per non aver valorizzato il giudicato penale (sente iza assolutoria del Tribunale di Ravenna) allegato, quale fatto processJale sopravvenuto, alla memoria illustrativa, non potendo ciò costituire er -ore revocatorio, ma al più vizio motivazionale non ulteriormente sindacabile con l'impugnazione proposta, non potendo in ogni caso l'omesso esame di un :7 argomentazione della memoria illustrativa costituire vizio revocatorio, salvo casi limitatissimi (es. jus superveniens, cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022, Rv. 664863 - 02), qualora, come è sicuramente avvenuto nel caso di specie, il correlato motivo di ricorso sia stato esaminato (secondo motivo del riz-orso nel giudizio a quo); va comunque aggiuntivamente rilevato che emerge inequivocabilmente dalla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare in detto procedimento pena e che le considerazioni di merito della stessa hanno riguardato -esci.isivamente- il reato di falso per induzione ex artt. 61, n. 2, 81 gai., L8, 479, cod. pen. (capo b), quindi non direttamente i delitti di contrabbando (capo a), per i quali si è dichiarato non essere il fatto preveduto dalla legge come reato a causa del venir meno dell'aggravante der vante -ex art. 295, comma 2, dPR 43/1973- dalla connessione con i. eato di falso, sicché in ogni caso si evidenza la "non decisività" dell'errare per omissione valutativa in questione, quantomeno in considerazione della circostanza, dirimente, che il giudice penale ha giudicEto -pur favorevolmente alla contribuente- di illeciti dolosi, mentre nel Caso in questione si è trattato della diligenza/buona fede della cantr buente medesima ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 220, § 2, lett. b), CDC, così palesandosi la differenza ontologica dei cue giudizi; -si censura (quarto motivo), l'ordinanza impugnata per aver applicato una normativa unionale, relativa ai dazi antidumping, entrata in vigore successivamente alle impor:azioni in contesto, così, chiaramente, proponendo una critica ai dir tto all'ordinanza medesima, certamente non trattandosi di un vizio revacatorio; -si censura (quinto motivo), l'ordina lza impugnata per non aver fatta applicazione dell'art. 239, CDC, in quanto ha affermato che la Commissione Europea aveva avviata indagini sulle prassi d'importazione delle Filippine riguardanti il settore merceologico de quo o nel 2010, dovendosi invece, sulla base degli atti ufficiali della UE, farsi riferimento alla data del 15 giugno 2C12 e quindi in epoca successiva alle importazioni in contesto, risultando arche tale critica riconducibile al paradigma impugnatorio dell'errore di c iudizio (di fatto o ci diritto) e non a quello revocatorio evocato. Non residua dunque alcuno spazio giuridicamente consentito di accoglimento del ricorso né peraltro vi è materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in base ai prricipio di diritto secondo il quale «Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione cella sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processua e, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinar o altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., delia rico -ribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valuta2ione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicu -are la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia» (Sez. U - , Ordinanza n. 8984 del 11/(14/2)18, Rv. 648127 - 02). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuE li per il versamen