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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44151/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, con i quali si contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non sono deducibili, in quanto genericamente formulati e meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 2 ove si dà atto della idoneità della minaccia a coartare gli operanti per impedire l'attività di controllo, stante il riferimento a dati della loro vita privata nonché della irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'attività di ufficio e pag. 3 relativamente all'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della gravità della minaccia, dell'intensità del dolo e della reiterazione della condotta in due occasioni); rilevato ch anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della corretta motivazione resa in sentenza ( pag.4 ove si esclude la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi la prognosi negativa formulabile in base alla pervicacia dimostrata e il divieto di cui all'art. 164 cod. pen., per averne l'imputato già fruito due volte); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, con i quali si contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non sono deducibili, in quanto genericamente formulati e meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 2 ove si dà atto della idoneità della minaccia a coartare gli operanti per impedire l'attività di controllo, stante il riferimento a dati della loro vita privata nonché della irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'attività di ufficio e pag. 3 relativamente all'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della gravità della minaccia, dell'intensità del dolo e della reiterazione della condotta in due occasioni); rilevato ch anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della corretta motivazione resa in sentenza ( pag.4 ove si esclude la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi la prognosi negativa formulabile in base alla pervicacia dimostrata e il divieto di cui all'art. 164 cod. pen., per averne l'imputato già fruito due volte); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris