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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 40796/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CESENA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]'; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentitala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì, che ha confermato il decre- to in data 05/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Forlì, che aveva disposto il se- questro preventivo di una somma pari a euro 46.500,00 quale profitto del reato di truffa.

Deduce:

1. Violazione di legge in relazione all'incompetenza per territorio del giudi- ce che ha emesso il decreto di sequestro preventivo.

Il ricorrente osserva come costituisca orientamento di legittimità assolu- tamente consolidato quello secondo cui, in ipotesi di truffa in cui la dazione di denaro avvenga mediante bonifico bancario, il reato si perfeziona nel luogo in cui ha sede il conto corrente su cui viene accreditata la somma costituente l'ingiusto profitto.

Rimarca come tali condizioni di fatto siano presenti nel caso in esame, do- ve l'accredito delle somme asseritamente provento della truffa sono state accre- ditate mediante bonifico sul conto corrente acceso in Roma, presso la filiale della [OSCURATO:SOCIETA]., presso la quale -peraltro- è stato eseguito il sequestro.

Precisa che il tribunale non nega tale circostanza, ma ritiene che essa sia irrilevante, atteso che il conto corrente era stato acceso on line, tramite connes- sione Internet e, conseguentemente, non era possibile stabilire dove fosse avve- nuto l'accesso da remoto, sul presupposto che la banca Fin - Eco è un istituto to- talmente on line, in relazione alla quale non è possibile stabilire la domiciliazione bancaria e, con esso, il luogo di accrescimento del patrimonio.

Denuncia, quindi, la violazione di legge, atteso che la competenza per ter- ritorio va determinata avendo riguardo al luogo ove si trova in giacenza il conto corrente di accredito e non al luogo in cui viene acceso detto conto corrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nel senso di seguito specificato.

1.1. Questa Corte ha già più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata mediante il pagamento mediante bonifico on line.

A tale riguardo è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2 - , Sentenza n. 10570 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424 - 01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01).

Sempre relativamente alle truffe contrattuali realizzate on line, a mente del quale«in tema di truffa, il bonifico bancario con il quale sia conseguito il profitto ingiusto non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, non essendo possibile individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che l'operazione può essere compiuta in qualsiasi luogo attraverso il collegamento alla rete Internet, senza necessità di recarsi presso una filiale di banca. (Sez. 2 - , Sentenza n. 33588 del 13/07/2023, Colusso,Rv. 285143 - 02).

1.2. Il diverso esito indicato nei principi di diritto ora richiamati è condizionato dall'esistenza o meno di un luogo fisico dove è rintracciab9i1 ,( conseguimento del profitto, ma entrambi gli orientamenti -apparentemente contrastanti- sono in realtà accomunati dal rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto viene riscosso.

1.3. Il tribunale, invece, al fine della individuazione della competenza, ha posto l'accento sulla tipologia di banca presso cui è stato acceso il conto corrente, evidenziando come la stessa fosse una banca on line, priva di domiciliazione.

Da ciò discende che il ricorso si mostra fondato quandqensura l'ordinanza impugnata nella parte in cui individua la competenza facendo riferimento al momento dell'accensione del conto corrente bancario e alla tipologia di banca presso cui si effettuava tale accensione, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'eventuale esistenza di un luogo fisico in cui il denaro è entrato nella disponibilità dell'autore del reato -in particolare, appoggio del conto presso una filiale territoriale individuabile- così incorrendo nel vizio di violazione di legge.

2. L'ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..

Così è deciso, 25/09/2024.

Il Consigliere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CESENA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]'; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentitala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì, che ha confermato il decre- to in data 05/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Forlì, che aveva disposto il se- questro preventivo di una somma pari a euro 46.500,00 quale profitto del reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'incompetenza per territorio del giudi- ce che ha emesso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente osserva come costituisca orientamento di legittimità assolu- tamente consolidato quello secondo cui, in ipotesi di truffa in cui la dazione di denaro avvenga mediante bonifico bancario, il reato si perfeziona nel luogo in cui ha sede il conto corrente su cui viene accreditata la somma costituente l'ingiusto profitto. Rimarca come tali condizioni di fatto siano presenti nel caso in esame, do- ve l'accredito delle somme asseritamente provento della truffa sono state accre- ditate mediante bonifico sul conto corrente acceso in Roma, presso la filiale della [OSCURATO:SOCIETA]., presso la quale -peraltro- è stato eseguito il sequestro. Precisa che il tribunale non nega tale circostanza, ma ritiene che essa sia irrilevante, atteso che il conto corrente era stato acceso on line, tramite connes- sione Internet e, conseguentemente, non era possibile stabilire dove fosse avve- nuto l'accesso da remoto, sul presupposto che la banca Fin - Eco è un istituto to- talmente on line, in relazione alla quale non è possibile stabilire la domiciliazione bancaria e, con esso, il luogo di accrescimento del patrimonio. Denuncia, quindi, la violazione di legge, atteso che la competenza per ter- ritorio va determinata avendo riguardo al luogo ove si trova in giacenza il conto corrente di accredito e non al luogo in cui viene acceso detto conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nel senso di seguito specificato. 1.1. Questa Corte ha già più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata mediante il pagamento mediante bonifico on line. A tale riguardo è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2 - , Sentenza n. 10570 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424 - 01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01). Sempre relativamente alle truffe contrattuali realizzate on line, a mente del quale«in tema di truffa, il bonifico bancario con il quale sia conseguito il profitto ingiusto non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, non essendo possibile individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che l'operazione può essere compiuta in qualsiasi luogo attraverso il collegamento alla rete Internet, senza necessità di recarsi presso una filiale di banca. (Sez. 2 - , Sentenza n. 33588 del 13/07/2023, Colusso,Rv. 285143 - 02). 1.2. Il diverso esito indicato nei principi di diritto ora richiamati è condizionato dall'esistenza o meno di un luogo fisico dove è rintracciab9i1 ,( conseguimento del profitto, ma entrambi gli orientamenti -apparentemente contrastanti- sono in realtà accomunati dal rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto viene riscosso. 1.3. Il tribunale, invece, al fine della individuazione della competenza, ha posto l'accento sulla tipologia di banca presso cui è stato acceso il conto corrente, evidenziando come la stessa fosse una banca on line, priva di domiciliazione. Da ciò discende che il ricorso si mostra fondato quandqensura l'ordinanza impugnata nella parte in cui individua la competenza facendo riferimento al momento dell'accensione del conto corrente bancario e alla tipologia di banca presso cui si effettuava tale accensione, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'eventuale esistenza di un luogo fisico in cui il denaro è entrato nella disponibilità dell'autore del reato -in particolare, appoggio del conto presso una filiale territoriale individuabile- così incorrendo nel vizio di violazione di legge. 2. L'ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così è deciso, 25/09/2024. Il Consigliere estensore La
Decreto Cassazione n. 40796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris