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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02620/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni trasmesse il 26 ottobre 2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Halilovic, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto del 10 giugno 2022, con il quale il P.M del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro di un immobile sito in via Parghelia n. 2 in Roma, sequestro operato il giorno prima dalla Polizia locale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui agli art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, contestato in relazione al compimento di taluni abusi edilizi.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale romano, la Halilovic, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 253 e 355 cod. proc. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella misura in cui il Tribunale non ha disposto l'annullamento del decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro dell'immobile, senza motivare affatto circa la necessità probatoria perseguita, dovendosi considerare al riguardo che il presunto abuso, al momento dell'apposizione dei sigilli, da un lato era ormai ultimato da tempo e, dall'altro, era stato compiutamente descritto nel corpo del verbale, per cui la fonte di prova doveva ritenersi già compiutamente acquisita, tanto più che l'area in questione era già ben nota alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che nel corso degli anni aveva svolto vari accessi nel compendio immobiliare teqz Peraltro, dalla documentazione acquisita e dagli altri sopralluoghi svolti si desume chiaramente che l'abuso per cui si procede è stato ultimato tra il 23 febbraio e il 9 giugno 2022, data di sequestro del manufatto, per cui non era più necessario alcun approfondimento idoneo a giustificare il vincolo reale.

2.1. Con memoria trasmessa il 26 ottobre 2022, il difensore della Halilovic si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. In via preliminare, deve innanzitutto premettersi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Sempre a titolo di premessa, occorre evidenziare che la questione dell'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il grado o il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito in esame una "concisa" esposizione dei motivi.

2. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi sia che il decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M. presenti carenze motivazionali rilevabili in questa sede, sia che nel provvedimento impugnato sia ravvisabile una violazione di legge o un'apparenza di motivazione.

Ed inveroil Tribunale del Riesame ha innanzitutto ricordato che il sequestro della / Polizia locale, intervenuto a seguito di un esposto, aveva riguardato un immobile rispetto al quale erano state rilevate opere in difformità dai titoli abilitativi, consistite nell'accorpamento di un locale di minori dimensioni a due vani già comunicanti, nella variazione delle altezze interne e dei prospetti, risultando i locali rifiniti e dotati di impianto elettrico, mentre il vano di minor superficie era dotato di maioliche ed era munito di predisposizioni per allaccio alla rete idrica e fognaria, venendo riscontrata anche la variazione del colore delle pareti esterne.

A fronte di ciò, il P.M. operava il sequestro probatorio delle opere, in quanto "necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova quantomeno fino all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e/o planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori ovvero l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere se del caso ad accertamento tecnico ai sensi dell'art. 359 c.p., compiere le ulteriori indagini che l'indagato chiederà eventualmente di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria 3 1C-5 l'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori".

Tale motivazione è stata ragionevolmente ritenuta esauriente dal Tribunale del Riesame, che ha sottolineato come fosse irrilevante il fatto che la Polizia locale avesse effettuato rilievi fotografici e planimetrici, posto che le esigenze rimarcate dal P.M. andavano oltre la mera finalità descrittiva degli interventi eseguiti.

Alla luce dei pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto del P.M., non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero evocano profili di illogicità e di contraddittorietà della motivazione che, come detto, esulano dal perimetro valutativo di questo giudizio.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Halilovic deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni trasmesse il 26 ottobre 2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Halilovic, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto del 10 giugno 2022, con il quale il P.M del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro di un immobile sito in via Parghelia n. 2 in Roma, sequestro operato il giorno prima dalla Polizia locale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui agli art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, contestato in relazione al compimento di taluni abusi edilizi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale romano, la Halilovic, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 253 e 355 cod. proc. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella misura in cui il Tribunale non ha disposto l'annullamento del decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro dell'immobile, senza motivare affatto circa la necessità probatoria perseguita, dovendosi considerare al riguardo che il presunto abuso, al momento dell'apposizione dei sigilli, da un lato era ormai ultimato da tempo e, dall'altro, era stato compiutamente descritto nel corpo del verbale, per cui la fonte di prova doveva ritenersi già compiutamente acquisita, tanto più che l'area in questione era già ben nota alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che nel corso degli anni aveva svolto vari accessi nel compendio immobiliare teqz Peraltro, dalla documentazione acquisita e dagli altri sopralluoghi svolti si desume chiaramente che l'abuso per cui si procede è stato ultimato tra il 23 febbraio e il 9 giugno 2022, data di sequestro del manufatto, per cui non era più necessario alcun approfondimento idoneo a giustificare il vincolo reale. 2.1. Con memoria trasmessa il 26 ottobre 2022, il difensore della Halilovic si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. In via preliminare, deve innanzitutto premettersi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Sempre a titolo di premessa, occorre evidenziare che la questione dell'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il grado o il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito in esame una "concisa" esposizione dei motivi. 2. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi sia che il decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M. presenti carenze motivazionali rilevabili in questa sede, sia che nel provvedimento impugnato sia ravvisabile una violazione di legge o un'apparenza di motivazione. Ed inveroil Tribunale del Riesame ha innanzitutto ricordato che il sequestro della / Polizia locale, intervenuto a seguito di un esposto, aveva riguardato un immobile rispetto al quale erano state rilevate opere in difformità dai titoli abilitativi, consistite nell'accorpamento di un locale di minori dimensioni a due vani già comunicanti, nella variazione delle altezze interne e dei prospetti, risultando i locali rifiniti e dotati di impianto elettrico, mentre il vano di minor superficie era dotato di maioliche ed era munito di predisposizioni per allaccio alla rete idrica e fognaria, venendo riscontrata anche la variazione del colore delle pareti esterne. A fronte di ciò, il P.M. operava il sequestro probatorio delle opere, in quanto "necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova quantomeno fino all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e/o planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori ovvero l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere se del caso ad accertamento tecnico ai sensi dell'art. 359 c.p., compiere le ulteriori indagini che l'indagato chiederà eventualmente di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria 3 1C-5 l'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori". Tale motivazione è stata ragionevolmente ritenuta esauriente dal Tribunale del Riesame, che ha sottolineato come fosse irrilevante il fatto che la Polizia locale avesse effettuato rilievi fotografici e planimetrici, posto che le esigenze rimarcate dal P.M. andavano oltre la mera finalità descrittiva degli interventi eseguiti. Alla luce dei pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto del P.M., non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero evocano profili di illogicità e di contraddittorietà della motivazione che, come detto, esulano dal perimetro valutativo di questo giudizio. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Halilovic deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
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