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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 43312/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione all'esecuzione presso il domicilio — da lui presentata ai sensi degli artt. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, e 30 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — della porzione residua della pena inflittagli con sentenza divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2017.

Il Tribunale partenopeo ha ritenuto, in accordo con il primo giudice, la sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, applicabile all'istituto richiamato dal condannato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto all'impugnata decisione sulla scorta di un percorso argomentativo incoerente e perplesso e senza effettuare le prescritte valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. É pacifico che [OSCURATO:PERSONA] versi nelle condizioni previste dall'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, che esclude l'ammissione alle misure alternative alla detenzione per chi, nel precedente triennio, sia stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ovvero abbia subito la revoca dell'ammissione ad una precedente misura alternativa.

3. L'art. 1, comma 8, della legge 26 novembre 2010, n. 199, dispone che all'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi si applichino, in quanto compatibili e con l'unica eccezione del comma 7-bis, le disposizioni contenute all'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354.Incontestata la compatibilità, sotto questo aspetto, tra l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi e le misure alternative espressamente indicate all'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, è indubbio che le cause ostative ivi contemplate si estendano alla fattispecie di più recente introduzione.

4. L'art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui applicazione è invocata da [OSCURATO:PERSONA], dispone, a sua volta, che, in considerazione dell'esigenza di evitare il sovraffollamento carcerario in concomitanza con l'emergenza da Covid-19, le pene detentive brevi vengano eseguite, fatte salve talune eccezioni, presso il domicilio.

La norma stabilisce, al comma 8, che «Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili» La giurisprudenza di legittimità, a quest'ultimo proposito, ha chiarito - sia pure con riferimento all'art. 123 del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposizione analoga a quella della cui interpretazione si discute, dalla quale differisce solo per il diverso orizzonte temporale - che «Anche in relazione all'ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 123 del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione la preclusione stabilita dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., relativa alla pregressa revoca di una misura alternativa alla detenzione, atteso che il comma 8 del citato art. 123 fa salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 che, al comma 8, richiama espressamente l'art. 58-quater ord. pen.» (Sez. 1, n. 5849 del 10/12/2020, dep. 2021, Aiello, Rv. 280790; Sez. 1, n. 27872 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Secondo questo indirizzo, che il collegio condivide e fa proprio, «la preclusione di cui all'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario opera, dunque, anche in relazione al nuovo regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, in base ad un'interpretazione letterale dei rinvii esterni operati dalle norme in esame.

Invero, l'art. 58 quater ord. pen., al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma dello stesso ordinamento».

L'ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente ritenuto che tale disposizione, in virtù del duplice richiamo sopra evidenziato, si applichi anche alla misura dell'esecuzione della pena presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di cui all'art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e che, quindi, [OSCURATO:PERSONA] non potesse fruire del regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, essendo stata disposta nei suoi confronti, nei tre anni precedenti, la revoca di una misura alternativa ai sensi dei summenzionati articoli.

La compatibilità di tale disposizione con la disciplina di favore discende, del resto, dalla stessa ratio della disciplina invocata con l'istanza, finalizzata a ridurre la popolazione carceraria allo scopo di favorire il distanziamento all'interno degli istituti di pena e, conseguentemente, ridurre il rischio di insorgenza di focolai epidemici, preservandosi, però, da quello di un eventuale effetto criminogeno (come dimostrano le numerose esclusioni a tale regime previste dal primo comma del summenzionato art. 30).

Il punto di convergenza tra le due esigenze contrapposte è stato, pertanto, coerentemente individuato dal legislatore nell'esclusione della disposizione di favore nei confronti dei soggetti ritenuti maggiormente a rischio di recidiva.

5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, dal quale discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione all'esecuzione presso il domicilio — da lui presentata ai sensi degli artt. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, e 30 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — della porzione residua della pena inflittagli con sentenza divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2017. Il Tribunale partenopeo ha ritenuto, in accordo con il primo giudice, la sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, applicabile all'istituto richiamato dal condannato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto all'impugnata decisione sulla scorta di un percorso argomentativo incoerente e perplesso e senza effettuare le prescritte valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. É pacifico che [OSCURATO:PERSONA] versi nelle condizioni previste dall'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, che esclude l'ammissione alle misure alternative alla detenzione per chi, nel precedente triennio, sia stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ovvero abbia subito la revoca dell'ammissione ad una precedente misura alternativa. 3. L'art. 1, comma 8, della legge 26 novembre 2010, n. 199, dispone che all'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi si applichino, in quanto compatibili e con l'unica eccezione del comma 7-bis, le disposizioni contenute all'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354.Incontestata la compatibilità, sotto questo aspetto, tra l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi e le misure alternative espressamente indicate all'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, è indubbio che le cause ostative ivi contemplate si estendano alla fattispecie di più recente introduzione. 4. L'art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui applicazione è invocata da [OSCURATO:PERSONA], dispone, a sua volta, che, in considerazione dell'esigenza di evitare il sovraffollamento carcerario in concomitanza con l'emergenza da Covid-19, le pene detentive brevi vengano eseguite, fatte salve talune eccezioni, presso il domicilio. La norma stabilisce, al comma 8, che «Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili» La giurisprudenza di legittimità, a quest'ultimo proposito, ha chiarito - sia pure con riferimento all'art. 123 del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposizione analoga a quella della cui interpretazione si discute, dalla quale differisce solo per il diverso orizzonte temporale - che «Anche in relazione all'ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 123 del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione la preclusione stabilita dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., relativa alla pregressa revoca di una misura alternativa alla detenzione, atteso che il comma 8 del citato art. 123 fa salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 che, al comma 8, richiama espressamente l'art. 58-quater ord. pen.» (Sez. 1, n. 5849 del 10/12/2020, dep. 2021, Aiello, Rv. 280790; Sez. 1, n. 27872 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Secondo questo indirizzo, che il collegio condivide e fa proprio, «la preclusione di cui all'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario opera, dunque, anche in relazione al nuovo regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, in base ad un'interpretazione letterale dei rinvii esterni operati dalle norme in esame. Invero, l'art. 58 quater ord. pen., al secondo comma, statuisce che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma dello stesso ordinamento». L'ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente ritenuto che tale disposizione, in virtù del duplice richiamo sopra evidenziato, si applichi anche alla misura dell'esecuzione della pena presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di cui all'art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e che, quindi, [OSCURATO:PERSONA] non potesse fruire del regime introdotto in ragione dell'emergenza epidemiologica, essendo stata disposta nei suoi confronti, nei tre anni precedenti, la revoca di una misura alternativa ai sensi dei summenzionati articoli. La compatibilità di tale disposizione con la disciplina di favore discende, del resto, dalla stessa ratio della disciplina invocata con l'istanza, finalizzata a ridurre la popolazione carceraria allo scopo di favorire il distanziamento all'interno degli istituti di pena e, conseguentemente, ridurre il rischio di insorgenza di focolai epidemici, preservandosi, però, da quello di un eventuale effetto criminogeno (come dimostrano le numerose esclusioni a tale regime previste dal primo comma del summenzionato art. 30). Il punto di convergenza tra le due esigenze contrapposte è stato, pertanto, coerentemente individuato dal legislatore nell'esclusione della disposizione di favore nei confronti dei soggetti ritenuti maggiormente a rischio di recidiva. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, dal quale discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2021
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