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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 19282/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27574/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 52/2019 depositata il 15/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La contribuente associazione [OSCURATO:PERSONA] di Talamone ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativa ai periodi di imposta degli anni 2009 - 2010, per occupazio ne di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti" in località Talamone - Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune, nonché il vizio di motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza nel merito della pretesa impositiva.

La CTP di Grosseto ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana, con la sentenza n. 52/03/2019, depositata il 15 gennaio 2019, ha rigettato l'appello dell'associazione contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di Orbetello, in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di aree portuali, nelle quali la relativa competenza è delle Autorità portuali, se istituite.

Diversamente, la Commissione ha accertato che per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale, per cui, trattandosi di porto turistico idoneo a ricevere le imbarcazioni da diporto, esso è gestito dalle Autorità marittime, con conseguente legittimazione impositiva del Comune di Orbetello.

Nel merito, la CTR ha fatto applicazione del principio dell'«area scoperta», applicando l'imposta anche degli spazi «non solidi» dove si trovano i natanti, che producono rifiuti.

Propone ricorso per cassazione l'associazione contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l'ente territoriale intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 182, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale.

Deduce la ricorrente che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo.

Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti.

Rileva la ricorrente come l'art. 2, lett. i), del cit. d.lgs. n. 182/2003, preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine all'eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d. lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi pronunciata sul motivo relativo all'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi ed all'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale.

La ricorrente deduce di avere introdotto tale questione come quarto motivo di appello, che trascrive nel ricorso.

3. La ricorrente ha depositato, in prossimità dell’udienza, memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197 del 29 dicembre 2022.

La causa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 187, della citata legge n. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ( ora ottobre 2023) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata .

La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Orbetello, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27574/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 52/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La contribuente associazione [OSCURATO:PERSONA] di Talamone ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativa ai periodi di imposta degli anni 2009 - 2010, per occupazio ne di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti" in località Talamone - Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune, nonché il vizio di motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza nel merito della pretesa impositiva. La CTP di Grosseto ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana, con la sentenza n. 52/03/2019, depositata il 15 gennaio 2019, ha rigettato l'appello dell'associazione contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di Orbetello, in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di aree portuali, nelle quali la relativa competenza è delle Autorità portuali, se istituite. Diversamente, la Commissione ha accertato che per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale, per cui, trattandosi di porto turistico idoneo a ricevere le imbarcazioni da diporto, esso è gestito dalle Autorità marittime, con conseguente legittimazione impositiva del Comune di Orbetello. Nel merito, la CTR ha fatto applicazione del principio dell'«area scoperta», applicando l'imposta anche degli spazi «non solidi» dove si trovano i natanti, che producono rifiuti. Propone ricorso per cassazione l'associazione contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l'ente territoriale intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 182, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale. Deduce la ricorrente che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Rileva la ricorrente come l'art. 2, lett. i), del cit. d.lgs. n. 182/2003, preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine all'eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d. lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi pronunciata sul motivo relativo all'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi ed all'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale. La ricorrente deduce di avere introdotto tale questione come quarto motivo di appello, che trascrive nel ricorso. 3. La ricorrente ha depositato, in prossimità dell’udienza, memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197 del 29 dicembre 2022. La causa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 187, della citata legge n. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ( ora ottobre 2023) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata . La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Orbetello, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge. In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo.
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