CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Turchia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino turco [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a procedura estradizionale verso il proprio Paese d'origine, su mandato d'arresto del Procuratore generale di Bakirkiiy di quello Stato, per l'esecuzione della pena complessiva di tredici anni ed otto mesi di reclusione, derivante da due sentenze definitive di condanna emesse dalla Corte penale di quel distretto, per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali. Nell'àmbito di tale procedura, egli è attualmente ristretto in carcere in custodia cautelare. 2. La Corte di appello di Roma, con ordinanza dell'Il dicembre 2025, depositata il 2 gennaio scorso, ha rigettato l'istanza del suo difensore volta ad ottenere la revoca di detta misura cautelare, rilevando: che il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale nei suoi confronti non è ancora definito; che l'avvio di tale procedura non esclude di per sé il pericolo di fuga; che il suo permesso di soggiorno in Italia è scaduto; che non vi sono elementi da cui poter dedurre la sua regolare presenza sul territorio italiano, non potendo ritenersi tali quelli che si ricavano dalla produzione documentale della sua difesa (conoscenza della lingua italiana, peraltro insufficiente, essendo egli assistito da un interprete; ospitalità concessagli da un connazionale). 3. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'estradando, con atto del proprio difensore, deducendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare personale a fini estradizionali. Premesso che la Corte di cassazione, con sentenza n. 39 del 30 dicembre scorso, depositata il successivo 2 di gennaio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 10 novembre precedente della stessa Corte d'appello, con cui è stata rigettata una prima istanza di revoca della misura cautelare in atto, e che la scadenza del permesso di soggiorno ed il ritardo della procedura di asilo non sono addebitabili al [OSCURATO:PERSONA] ma alle lentezze della burocrazia, il ricorso denuncia: I) la violazione delle norme interne e convenzionali sul diritto di difesa, per non essere stati notificati all'estradando gli atti del procedimento tradotti in lingua turca, l'unica da lui compresa e parlata; II) la violazione dell'art. 715, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ignorato le produzioni difensive a sostegno dell'istanza e ribadito, nonostante la successiva censura da parte della Corte di cassazione, quanto osservato nell'ordinanza di rigetto della precedente istanza analoga; rispetto a tale provvedimento anteriore, infatti, la Corte d'appello si è limitata ad eliminare il riferimento, ivi effettuato, al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in attività criminali nel territorio italiano, poiché smentito per documenti dalla difesa, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze sull'esistenza di esigenze cautelari, una volta esclusi l'inserimento di costui in circuiti delinquenziali e la sua pericolosità sociale, da cui aveva dedotto il pericolo di fuga. Infine, rileva la difesa che l'affermazione dell'ordinanza per cui non vi sarebbero elementi sufficientemente dimostrativi della regolare presenza in Italia del ricorrente risulta smentita dalla produzione difensiva di documenti comprovanti lo svolgimento di un lavoro e l'esistenza di un domicilio nel nostro Paese, non potendosi dar credito all'annotazione della Questura di Latina che lo ha definito "irreperibile" benché negli anni gli abbia più volte rinnovato il permesso di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura, in tema di omessa traduzione degli atti notificati all'estradando, anzitutto è generica, poiché si risolve nella semplice sua enunciazione; in secondo luogo, è puramente reiterativa del relativo motivo di ricorso per Cassazione avverso la precedente ordinanza di analogo contenuto, già dichiarato inammissibile da questa Corte con la citata sentenza n. 39 del 30 dicembre 2025. 3. La seconda doglianza, in tema di inesistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, non è consentita. Nella materia, infatti, il ricorso per Cassazione è ammesso solamente per violazione di legge (art. 719, cod. proc. pen.), potendo il vizio della motivazione farsi rientrare in tale ipotesi soltanto quando essa difetti del tutto oppure sia soltanto "apparente": vale a dire, sia affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Così non è, invece, nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha ritenuto di dare rilievo ad un dato di fatto, quale quello della irregolare presenza dell'estradando in Italia, indiscusso nella sua effettività e plausibilmente ritenuto consentaneo ad una più elevata probabilità di un suo allontanamento dal nostro Paese a prescindere dal suo collegamento o meno con circuiti criminali. Si tratta, dunque, di una motivazione effettiva e non semplicemente posticcia, nonché priva di evidenti vizi logici, con la quale il ricorso non si misura, limitandosi a sostenere che essa replicherebbe quella del precedente provvedimento annullato da questa Corte, i cui vizi, però, dovranno semmai essere valutati dal giudice di rinvio e, comunque, nell'àmbito della distinta procedura incidentale, mentre non possono ridondare hinc et inde sul diverso provvedimento qui impugnato.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso i