CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/1:2/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7820/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto monoaggravato, con la recidiva specifica e infraquinquennale; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. - non si collega ad un corrispondente motivo di appello né l'errore commesso dal Giudice monocratico sulla determinazione della pena determina illegalità della stessa (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) e neanche la pena inflitta esorbita i limiti edittali; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen. - è generico perché fondato su argomenti teorici, che non affrontano, nel concreto, la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]