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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08279/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con sentenza del 18/11/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 3/12/2013 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti d [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 208, 256, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto di violazione di sigilli aggravata.

2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe affermato la responsabilità penale con mere formule di stile, ripetendo i soli argomenti sviluppati nella sentenza di primo grado e senza valutare le censure proposte, che l'impugnazione diffusamente richiama.

3. Ritenuto che il ricorso risulti manifestamente infondato.

3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità dell'Apuzzo, nominato custode dell'area sottostante la propria abitazione, era emersa palesemente, e che egli aveva continuato a esercitare la propria attività di meccanico con riferimento alle vetture parcheggiate, in parte sulla stessa area ed in parte sulla limitrofa strada pubblica.

La sentenza ha, inoltre, rilevato che si era ben verificata la mutazione dello stato dell'area, come da analitica descrizione dei luoghi di cui alle pagg. 2- 3, cosi da concludere che i veicoli indicati nel verbale di sequestro del 2012 erano diversi rispetto a quelli rinvenuti nel 2009; con conseguente responsabilità, anche sotto il profilo psicologico.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con sentenza del 18/11/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 3/12/2013 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti d [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 208, 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto di violazione di sigilli aggravata. 2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe affermato la responsabilità penale con mere formule di stile, ripetendo i soli argomenti sviluppati nella sentenza di primo grado e senza valutare le censure proposte, che l'impugnazione diffusamente richiama. 3. Ritenuto che il ricorso risulti manifestamente infondato. 3.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità dell'Apuzzo, nominato custode dell'area sottostante la propria abitazione, era emersa palesemente, e che egli aveva continuato a esercitare la propria attività di meccanico con riferimento alle vetture parcheggiate, in parte sulla stessa area ed in parte sulla limitrofa strada pubblica. La sentenza ha, inoltre, rilevato che si era ben verificata la mutazione dello stato dell'area, come da analitica descrizione dei luoghi di cui alle pagg. 2- 3, cosi da concludere che i veicoli indicati nel verbale di sequestro del 2012 erano diversi rispetto a quelli rinvenuti nel 2009; con conseguente responsabilità, anche sotto il profilo psicologico. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.