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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00082/2024

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 16 novembre 2018.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro PEPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo e del terzo motivo.

Rilevato che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la stima dell'indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in [OSCURATO:PERSONA] (CG) e riportato in Catasto al foglio 8, par- ticella 1399, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi dell'art. 42-bisdel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimo- niale subìto dall'attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl'interessi legali dal trentesimo giorno successivo all'emissione del decreto di acquisizione; che avverso la predetta ordinanza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria; che la Murgia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria.

Considerato che con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021 la cau- sa, già avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Se- zione civile, fu rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla sopravvenienza di una determinazioneadottata il 5 novembre 2020 e prodotta in giudizio, con cui il Responsabile dell'Area tecnica e manutentiva del Comune aveva proceduto all'annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante, nonché in or- dine alla circostanza, riferita dalla stessa difesa del Comune, che la predetta determinazione, con la quale era stato disposto anche il recupero delle som- me depositate o versate a titolo d'indennità, era stata impugnata dalla Murgia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna; che nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Murgia produsse copia della sentenza emessa il 2 febbraio 2022, n. 73, con cui il Tar aveva accolto il ricorso da lei proposto, annullando il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dal Comune il 5 novembre 2020, in quanto a) volto a ripri- stinare la precedente situazione d'illegittimità e quindi contrastante con l'in- tervenuta regolazione degli interessi tra le parti, risultante dal decreto di ac- quisizione sanante, b) fondato sull'accertamento compiuto dalla Corte d'ap- pello di Bari con la sentenza del 15 gennaio 1997, non avente efficacia di giudicato in ordine alla trasformazione irreversibile del fondo, che non costi- tuiva presupposto essenziale per il rigetto della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, c) emesso ad oltre cinque anni di distanza dal decreto di acquisizione sanante, in violazione dell'art. 21-noviesdella legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in contrasto sia con il principio di buon anda- mento dell'amministrazione, che con l'esigenza di certezza dell'azione ammi- nistrativa e delle posizioni consolidate dei cittadini; che con ordinanza interlocutoria del 26 ottobre 2022 fu quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di attendere l'esito definitivo del giu- dizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante che costituiva il fondamento del diritto all'indennità; che, come si evince dalle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ., il predetto giudizio non è stato ancora

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 16 novembre 2018.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro PEPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo e del terzo motivo. Rilevato che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la stima dell'indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in [OSCURATO:PERSONA] (CG) e riportato in Catasto al foglio 8, par- ticella 1399, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi dell'art. 42-bisdel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimo- niale subìto dall'attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl'interessi legali dal trentesimo giorno successivo all'emissione del decreto di acquisizione; che avverso la predetta ordinanza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria; che la Murgia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. Considerato che con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021 la cau- sa, già avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Se- zione civile, fu rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla sopravvenienza di una determinazioneadottata il 5 novembre 2020 e prodotta in giudizio, con cui il Responsabile dell'Area tecnica e manutentiva del Comune aveva proceduto all'annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante, nonché in or- dine alla circostanza, riferita dalla stessa difesa del Comune, che la predetta determinazione, con la quale era stato disposto anche il recupero delle som- me depositate o versate a titolo d'indennità, era stata impugnata dalla Murgia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna; che nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Murgia produsse copia della sentenza emessa il 2 febbraio 2022, n. 73, con cui il Tar aveva accolto il ricorso da lei proposto, annullando il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dal Comune il 5 novembre 2020, in quanto a) volto a ripri- stinare la precedente situazione d'illegittimità e quindi contrastante con l'in- tervenuta regolazione degli interessi tra le parti, risultante dal decreto di ac- quisizione sanante, b) fondato sull'accertamento compiuto dalla Corte d'ap- pello di Bari con la sentenza del 15 gennaio 1997, non avente efficacia di giudicato in ordine alla trasformazione irreversibile del fondo, che non costi- tuiva presupposto essenziale per il rigetto della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, c) emesso ad oltre cinque anni di distanza dal decreto di acquisizione sanante, in violazione dell'art. 21-noviesdella legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in contrasto sia con il principio di buon anda- mento dell'amministrazione, che con l'esigenza di certezza dell'azione ammi- nistrativa e delle posizioni consolidate dei cittadini; che con ordinanza interlocutoria del 26 ottobre 2022 fu quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di attendere l'esito definitivo del giu- dizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di annullamento d'ufficio del decreto di acquisizione sanante che costituiva il fondamento del diritto all'indennità; che, come si evince dalle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ., il predetto giudizio non è stato ancora
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