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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le c clusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d f sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto aggravato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 2:3 giugno 2017, n. 103) - dalla parte personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ».

Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.„ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le c clusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il d f sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto aggravato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 2:3 giugno 2017, n. 103) - dalla parte personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.„ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris