Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07796/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1994 avverso la sentenza n. 2018/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce il 17 dicembre 2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa il 19 marzo 2021 dal Tribunale della stessa città, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli, tra cui una rapina.

2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione e travisamento delle dichiarazioni dell'imputato.

Premesso che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, perché, pur non essendo stato riconosciuto dalla persona offesa, avrebbe ammesso di avere preso la banconota da euro 50,00, il ricorrente ha lamentato che le sue dichiarazioni sarebbero state travisate, aveva egli detto che la somma suindicata era il corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, avvenuta alle ore 23 dello stesso giorno indicato dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte d'appello, dopo avere osservato che la persona offesa aveva descritto un episodio di rapina avvenuto ai suoi danni ma non aveva riconosciuto in udienza nell'odierno imputato l'autore del suddetto reato, ha aggiunto che il mancato riconoscimento doveva "ritenersi superato dalla decisiva circostanza, evidenziata anche dal primo giudice, che l'imputato, nel rendere dichiarazioni spontanee, aveva ammesso che era lui la persona che aveva preso la banconota da 50,00 euro", sebbene avesse precisato che il fatto era avvenuto alle 23 e che si trattasse del corrispettivo di una cessione di sostanza stupefacente.

3. Siffatta motivazione è viziata.

E' assorbente rilevare che con le dichiarazioni rese l'imputato ha descritto un episodio diverso da quello per cui è stato ritenuto responsabile, sicché non può affermarsi che egli ha ammesso i fatti.

L'errore, in cui è incorso il Collegio del merito, ha rilevanza decisiva, avendo inciso, in difetto di altri elementi esposti nella sentenza impugnata, sull'individuazione dell'imputato come autore della rapina.

Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, udienza del 19 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1994 avverso la sentenza n. 2018/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce il 17 dicembre 2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni presentate nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa il 19 marzo 2021 dal Tribunale della stessa città, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli, tra cui una rapina. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione e travisamento delle dichiarazioni dell'imputato. Premesso che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, perché, pur non essendo stato riconosciuto dalla persona offesa, avrebbe ammesso di avere preso la banconota da euro 50,00, il ricorrente ha lamentato che le sue dichiarazioni sarebbero state travisate, aveva egli detto che la somma suindicata era il corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, avvenuta alle ore 23 dello stesso giorno indicato dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte d'appello, dopo avere osservato che la persona offesa aveva descritto un episodio di rapina avvenuto ai suoi danni ma non aveva riconosciuto in udienza nell'odierno imputato l'autore del suddetto reato, ha aggiunto che il mancato riconoscimento doveva "ritenersi superato dalla decisiva circostanza, evidenziata anche dal primo giudice, che l'imputato, nel rendere dichiarazioni spontanee, aveva ammesso che era lui la persona che aveva preso la banconota da 50,00 euro", sebbene avesse precisato che il fatto era avvenuto alle 23 e che si trattasse del corrispettivo di una cessione di sostanza stupefacente. 3. Siffatta motivazione è viziata. E' assorbente rilevare che con le dichiarazioni rese l'imputato ha descritto un episodio diverso da quello per cui è stato ritenuto responsabile, sicché non può affermarsi che egli ha ammesso i fatti. L'errore, in cui è incorso il Collegio del merito, ha rilevanza decisiva, avendo inciso, in difetto di altri elementi esposti nella sentenza impugnata, sull'individuazione dell'imputato come autore della rapina. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, udienza del 19 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris