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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17740/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7962/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in via degli Scialoja, n. 18, come da procura speciale in atti. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 51/02/13, depositata l’11 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell’ art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un avviso di accertamento con cui ha rettificato la dichiarazione di cui all’ anno 2005, ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva che, per quanto qui ancora rileva, riprendeva a tassazione l’ indebita variazione in diminuzione relativa ad una sopravvenienza non tassabile, derivante dallo storno degli accantonamenti effettuati, negli anni precedenti, relativamente alle variazioni vendite-acquisti dell’usato con il metodo del margine globale.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso l’avviso presso la Commissione Tributaria di primo grado di Trento, che lo ha rigettato.

Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo ha rigettato.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Con istanza depositata in data 28.05.2019, la contribuente ha dedotto di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 19, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, depositando contestualmente copia della domanda di definizione presentata all’Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza del 29 maggio 2019 questa Corte ha sospeso il giudizio fino al 10 giugno 2019.

Con istanza di trattazione del 29 dicembre 2020 la contribuente ha dedotto che non le era stato notificato alcun diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 previsto dalla legge, per cui la definizione della vertenza si era ormai perfezionata, ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

Con successivo decreto presidenziale n. 28481/21 del 18 ottobre 2021, questa Corte ha constatato che non era stata presentata l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, «tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione»; e che non era intervenuto diniego della definizione, poi eventualmente impugnato; ed ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento, salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ., con spese rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del ridetto comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve rilevarsi il difetto d’interesse della parte ricorrente alla revoca del decreto presidenziale che ha già dichiarato l’estinzione del procedimento.

Infatti, come precisato nello stesso decreto, l’interesse che legittima l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e, comunque, la richiesta di fissazione dell’udienza ai sensi del terzo 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’utilità sostanziale dell’istanza di trattazione, nel caso di specie, non risulta neppure allegata dalla contribuente, la quale, in conseguenza del medesimo presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata, chiede di revocare una declaratoria di estinzione e di emetterne contestualmente un’altra, senza individuare conseguenze rilevanti di tale “sostituzione”, vista l’identità dell’esito processuale attuale e di quello perseguito.

L’istanza di trattazione è quindi inammissibile e l’estinzione disposta con il decreto presidenziale va confermata.

Le spese di questa ulteriore fase si compensano.

Trattandosi di causa d’inammissibilità comunque dipendente dall’effetto della definizione agevolata, e sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare l’istante al pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di trattazione e conferma l’estinzione disposta con il decreto presidenziale n. 28481/21 del 18 ottobre 2021, compensando le spese di questa ulteriore fase. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7962/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in via degli Scialoja, n. 18, come da procura speciale in atti. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 51/02/13, depositata l’11 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell’ art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un avviso di accertamento con cui ha rettificato la dichiarazione di cui all’ anno 2005, ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva che, per quanto qui ancora rileva, riprendeva a tassazione l’ indebita variazione in diminuzione relativa ad una sopravvenienza non tassabile, derivante dallo storno degli accantonamenti effettuati, negli anni precedenti, relativamente alle variazioni vendite-acquisti dell’usato con il metodo del margine globale. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso l’avviso presso la Commissione Tributaria di primo grado di Trento, che lo ha rigettato. Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo ha rigettato. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Con istanza depositata in data 28.05.2019, la contribuente ha dedotto di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 19, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, depositando contestualmente copia della domanda di definizione presentata all’Agenzia delle Entrate. Con ordinanza del 29 maggio 2019 questa Corte ha sospeso il giudizio fino al 10 giugno 2019. Con istanza di trattazione del 29 dicembre 2020 la contribuente ha dedotto che non le era stato notificato alcun diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 previsto dalla legge, per cui la definizione della vertenza si era ormai perfezionata, ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Con successivo decreto presidenziale n. 28481/21 del 18 ottobre 2021, questa Corte ha constatato che non era stata presentata l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, «tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione»; e che non era intervenuto diniego della definizione, poi eventualmente impugnato; ed ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento, salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ., con spese rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del ridetto comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve rilevarsi il difetto d’interesse della parte ricorrente alla revoca del decreto presidenziale che ha già dichiarato l’estinzione del procedimento. Infatti, come precisato nello stesso decreto, l’interesse che legittima l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e, comunque, la richiesta di fissazione dell’udienza ai sensi del terzo 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 comma dell’art. 391 cod. proc. civ., deve avere natura ed utilità sostanziale, il che trova giustificazione nell’intento del legislatore di favorire l'estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è strettamente connesso ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d'imposizione diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale (Cass., S.U., 27/01/2016, n. 1518; conf., ex plurimis, Cass. 28/11/2019, n. 31126; Cass. 15/11/2019, n. 29790). L’utilità sostanziale dell’istanza di trattazione, nel caso di specie, non risulta neppure allegata dalla contribuente, la quale, in conseguenza del medesimo presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata, chiede di revocare una declaratoria di estinzione e di emetterne contestualmente un’altra, senza individuare conseguenze rilevanti di tale “sostituzione”, vista l’identità dell’esito processuale attuale e di quello perseguito. L’istanza di trattazione è quindi inammissibile e l’estinzione disposta con il decreto presidenziale va confermata. Le spese di questa ulteriore fase si compensano. Trattandosi di causa d’inammissibilità comunque dipendente dall’effetto della definizione agevolata, e sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare l’istante al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza di trattazione e conferma l’estinzione disposta con il decreto presidenziale n. 28481/21 del 18 ottobre 2021, compensando le spese di questa ulteriore fase. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7962/2014 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 17740/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O
Sentenza Cassazione n. 17740/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris