CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 ottobre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 30.09.2020 e appellata da BIRRIOLO Luigi, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73 dei D.Lgs n. 159/2011 e condannato alla pena di sei mesi di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BIRRIOLO Luigi deducendo come motivo di ricorso violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente