CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 agosto 2021
Cassazione n. 01972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricrrente - avverso la sentenza n. 2051/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 2051 del 9agosto 2021, che aveva confermato la statuizione del Tribunale con cui era stata rigetta l’opposizione aldecreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte del mancato pagamento di fattureper fornitura di merci; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2709, 2710 e 2720 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto provato il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base della semplice registrazione delle fatture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., senza tenere conto che tali norme ed il consolidato orientamento giurisprudenziale prevedono la possibilità della prova contraria, soprattutto in presenza di contestazionein ordine alla avvenuta effettiva consegna della merce, trascurandodi considerare a tal fine una serie di elementi e circostanze, e cioè il fatto che, nel novembre 2008, la società Ceda, a causa di un grave dissesto finanziario, era stata posta in liquidazione e concordato preventivo, le contestazioni di mancata consegna inviate sia telefonicamente che con la missiva del 15. 1. 2009, le deposizioni dei testi che avevano riferito che il negozio era rimasto privo di prodotti, la mancata comparizione del legale rappresentante della controparte all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio, il documento titolato “ distinta non consegnato “; il secondo motivo di ricorso denunziaomesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. , risultanti dai mezzi di prova e circostanze indicatinel motivo precedente; il primo motivo di ricorso appare infondato mentre il secondo inammissibile; quanto al primo motivo, non si ravvisa l’errore di diritto in esso denunziato, tenuto contro del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui " pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c." (Cass. 3383/2005; n. 32935/2018)e rilevato che la sentenza impugnata, da un lato, appare essersi uniformata a tale principio e, dall’altro, ha anche esplicitato le ulteriori ragioni per le quali ha rit enuto raggiunta la pr o va del credito e non fondate le eccezioni della appellante, rilevando che, in relazione alle forniturericevute a partire dal mese di settembre 2008, la opponente aveva sollevato contestazioni solocon la lettera del 5. 1. 2009, che la “ distinta non consegnato “ era stata tempestivamente contestata e disconosciuta dall’opposta e che ledichiarazioni rese dai testimoni erano del tutto generiche e non idonee a provare il fatto addotto dalla opponente; il secondo motivo appare inammissibileai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc.civ., secondo cui il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo indicato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, applicabile nel caso di specie essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016; il mezzo è altresì inammissibile in quanto le censure sollevate investono la ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio operata dal giudice di merito sulla base della valutazione del materiale probatorio , che, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, non è suscettibiledi riesame e riconsiderazione in sede di giudizio di legittimità . Considerato che: i ricorrenti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando, con riferimento alla deduzione sollevata in memoria,che la disposizione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. richiamata nella proposta, trova applicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22. 6. 2012, n. 83, convertito con legge 7. 8. 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, rimanendo indifferente la data di introduzione del giudizio di primo grado; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso