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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10348/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24644/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 00:271200925), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]- BITTI in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - LN_JZZ00/15_R-G.

I di 3 Est.

F. D'Aquino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C,F. 01861470928), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via P. Falconieri, 100 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 86/01/16, depositata in data 18 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidata, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali - a seguito di PVC in data 30 dicembre 2009 - venivano recuperate maggiore IRES per componenti negative non inerenti, derivanti da transazioni e rinunce a crediti ritenute dall'Ufficio atti di liberalità (avviso di accertamento, questo, emesso anche nei confronti della consolidante [OSCURATO:PERSONA] SPA), nonché maggiore IRAP, derivante dai medesimi rilievi, nonché dall'omessa dichiarazione di plusvalenze da cessione di calciatori e dall'omessa indicazione dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti di partecipazione alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti (cd. contratti di compartecipazione dei calciatori); che la CTP di Cagliari, pronunciandosi anche nei confronti della consolidante, ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti; (A1., 27_700/15 R.G.:, 2 di 3 Est.

F. D'Aquino che la CTR della Sardegna, con sentenza in data 18 marzo 2016, pronunciata anche nei confronti della società consolidante, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e l'appello proposto dalla società contribuente e dalla società consolidante; che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, cui ha resistito con controricorso l'Ufficio; nel giudizio si è costituita con controricorso anche la società [OSCURATO:PERSONA] SPA, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] Come segnalato da entrambe le parti, avverso la medesima sentenza è stato proposto ulteriore ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G., per cui deve procedersi alla riunione di tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ.; P. Q. M. Visto l'art. 335 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di disporre la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G.

Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] oigi, 31 MAR, 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24644/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 00:271200925), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]- BITTI in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - LN_JZZ00/15_R-G. I di 3 Est. F. D'Aquino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C,F. 01861470928), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via P. Falconieri, 100 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 86/01/16, depositata in data 18 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidata, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali - a seguito di PVC in data 30 dicembre 2009 - venivano recuperate maggiore IRES per componenti negative non inerenti, derivanti da transazioni e rinunce a crediti ritenute dall'Ufficio atti di liberalità (avviso di accertamento, questo, emesso anche nei confronti della consolidante [OSCURATO:PERSONA] SPA), nonché maggiore IRAP, derivante dai medesimi rilievi, nonché dall'omessa dichiarazione di plusvalenze da cessione di calciatori e dall'omessa indicazione dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti di partecipazione alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti (cd. contratti di compartecipazione dei calciatori); che la CTP di Cagliari, pronunciandosi anche nei confronti della consolidante, ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti; (A1., 27_700/15 R.G.:, 2 di 3 Est. F. D'Aquino che la CTR della Sardegna, con sentenza in data 18 marzo 2016, pronunciata anche nei confronti della società consolidante, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e l'appello proposto dalla società contribuente e dalla società consolidante; che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, cui ha resistito con controricorso l'Ufficio; nel giudizio si è costituita con controricorso anche la società [OSCURATO:PERSONA] SPA, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] Come segnalato da entrambe le parti, avverso la medesima sentenza è stato proposto ulteriore ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G., per cui deve procedersi alla riunione di tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ.; P. Q. M. Visto l'art. 335 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di disporre la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] oigi, 31 MAR, 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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