CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, applicando ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del predetto e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale alla [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso della imputata [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e comunque sono estremamente generici e come tali inammissibili; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., indicando le ragioni per le quali l'offesa non appare particolarmente tenue, considerato il valore della refurtiva e le modalità esecutive del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec