CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41964/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA6atóa\--791s-trathe- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20172/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto contestato; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]