CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04740/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5954/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] C . , in persona del legale rappresentan- te pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1387/2020 depositata il 22/12/2020. Oggetto: Contratto di avvalimento – Disci- plina - Oggetto – In- determinatezza - Nul- lità R.G.N. 5954/2021 Ud. 09/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1387/2020, pubblicata in data 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Brescia, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e in qualità di mandatario dell'Associazio- ne Temporanea di Imprese con le imprese [OSCURATO:PERSONA] c. sas, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]– avverso la senten- za del Tribunale di Mantova n. 592/2017, pubblicata in data 6 giugno 2017e, per l’effetto, ha integralmente respinto la domanda origina- riamente formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Mantova, premettendo in fatto di aver concluso con il convenuto uncontratto di avvalimento ai sensi dell'art. 49, D . L gs . n. 163/2006 per permettere all ’ impresa convenuta di partecipare ad un bando di gara avente ad oggetto la raccolta ed il trasporto fanghi da depurazione e di aver concordato – all’art. 5 del medesimo contratto -che la convenuta – sempre in pro- prio e in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. – gli avrebbe versato un compenso che sarebbe stato pattuito in misura proporzio- nale al valore dell'appalto,a seguito dell'aggiudicazione stessa. Dopo aver ulteriormente premesso che l’appalto era stato aggiudi- cato alla convenuta proprio grazie alla presenza del contratto di avva- limento, aveva chiesto di determinare il compenso dovuto nella per- centuale che, in base all'art. 75 , D . L gs . n. 163/2006, era pari al 2% del valore del bando aggiudicato. Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 3 di 9 Costituitasi regolarmente la convenuta, contestando la domanda, il Tribunale di Mantova aveva accolto solo parzialmente quest’ultima, riconducendo il contratto in questione all’appalto e -rilevata l’assenza nel contratto medesimo di un preciso criterio di determinazione del corrispettivo, in quanto lo stesso era rimesso a successiva pattuizione –applicando l’art. 1657 c.c., giungendo poi ad una determinazione in via equitativa, sulla base dell'art.75 , D . L gs . n. 163/2006 . 3. La Corte d’appello di Brescia, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha: − evidenziato che il contratto inter partes non contemplava uno specifico criterio di determinazione del corrispettivo; − ritenuto di non condividere la qualificazione del rapporto operata dal primo giudice, pervenendo invece – anche sulla scorta della considerazione che l’ausiliario non aveva eseguito lavoro alcuno, essendosi limitato a porre a disposizione la propria azienda - alla conclusione per cui il rapporto andava ricondotto non all’appalto d’opera ex art. 1655 c.c., bensì all’appalto di servizi, con conse- guente esclusione dell’applicazione dell’art. 1657 c.c.; − affermato, in conclusione, che la clausola sulla determinazione del corrispettivo doveva ritenersi nulla ex art. 1346 c.c., con conse- guente nullità del contratto, rimarcando che le parti, cui la que- stione era stata sottoposta ex art. 101 c.p.c. , non avevano offer- to elementi per giungere a diversa conclusione. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], sempre nella pro- pria duplice qualità. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 4 di 9 Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., vizio di extrapetizione violazione artt. 112 - 115 c.p.c. - violazione art. 1362 c.c.”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa, in- terpretando la clausola contrattuale sul corrispettivo, è pervenuta alla conclusione per cui la stessa risultava indeterminata. Argomenta, in particolare, il ricorso che una corretta interpreta- zione della clausola non consente di ritenere né che la stessa sia in- determinata né che –come invece opinato dalla Corte territoriale – la determinazione del corrispettivo fosse rimessa ad un successivo ac- cordo integrativo. Deduce, quindi, il ricorso che la Corte d’appello “ha travisato com- pletamente atti e documenti di causa e si è configurato nel caso di specie il vizio di extrapetizione, avendo il Giudice di seconde cure supposto e prospettato una circostanza che non emerge dagli atti di causa né è mai stata dedotta dalleparti”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorsodeduce, testualmente, “Viola- zione di legge ex art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c. e violazione ex art. 360 1° co. n. 5 C.P.C. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — violazione arti. 49 Cod. App. e 88 del Regolamento (inosservanza dei requisiti obbli- gatori del contratto di avvalimento) violazione ex art. 360 1° n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato in- quadramento del contratto oggetto di causa”. Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 5 di 9 Il ricorrente censura la qualificazione del contratto operata dalla Corte d’appello evidenziando, da un lato, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la disciplina del contratto di avvali- mento dettata dagli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n.163/2006 – e la con- seguente necessità di applicare la disciplina speciale e non quella ge- nerale codicistica, compreso il disposto di cui all’art. 1346 c.c. – e, dall’altro lato, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di escludere l’applicazione della disciplina dell’appalto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Osservato preliminarmente che il motivo viene a sovrapporre e mescolare in modo non perspicuo i due profili della qualificazione del contratto concluso dalle parti, da un lato, e del l’interpretazione del contratto medesimo – ed in particolare della sua clausola n . 5 - dall’altro lato, appaiono in primo luogo infondate le deduzioni svolte dai ricorrenti all’indirizzo dell’operazione di qualificazione operata dal- la Corte territoriale. La Corte d’appello - ed anzi, ancora prima, il giudice di primo gra- do –ha invero esercitato la propria prerogativa di procedere alla qua- lificazione del contratto concluso dalle parti, individuando il conse- guente regime giuridico applicabile, senza in ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Questa Corte ha avuto modo, infatti, di chiarire che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualifica- zione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fonda- mento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erronea- mente richiamati dalle parti; principio, questo, che si pone in correla- Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 6 di 9 zione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare ol- tre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mu- tando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero deciden- do su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non so- no rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 5832 del 03/03/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/07/2012). Nel caso ora in esame, la Corte territoriale si è limitata a procede- re alla qualificazione della fattispecie ed è solo a seguito dell’esercizio legittimo di tale facoltà che la medesima è venuta a rilevare d’ufficio - e quindi nel pieno rispetto dell’art. 112 c.p.c. - la nullità per indeter- minatezza – vizio , del resto, già rilevat o dal giudice di prime cure - della clausola che mirava a stabilire il corrispettivo per il contratto di avvalimento, dovendosi ulteriormente rilevare che il mezzo non viene a muovere alcuna concreta e specifica critica all’affermazione – com- piuta dalla Corte d’appello, ma prima ancora, dallo stesso Tribunale in sede di prime cure -della natura atipica del c.d. “ avvalimento ”. Quanto alle deduzioni concernenti l’interpretazione della clausola contrattuale ela violazione dell’art. 1362 c.c., si devono qui richiama- re i principi che questa Corte viene costantemente ad applicare in materia: il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di in- terpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asserita- mente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del meri- to si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 7 di 9 li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizio- ne dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpreta- zioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Ebbene, nel caso ora in esame, il motivo di ricorso omette radi- calmente di procedere ad una specifica critica del metodo e dell’esito interpretativo fatti propri dalla decisione impugnata, limitandosi, in modo del tutto apodittico, ad opporre una diversa interpretazione all’approdo ermeneutico illustrato dalla Corte d’appello, approdo che, invece, anche se non esito unico e necessario dell’operazione inter- pretativa, risulta del tutto plausibile e pienamente compatibile con una corretta applicazione degli artt. 1362 segg. c.c. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Inammissibile appare, in primo luogo, la deduzione del vizio con- templato dall’art. 360, n. 5), c.p.c. sol che si consideri che il motivo omette persino di individuare il “fatto storico” di cui sarebbe stato omesso l’esame, dolendosi, in realtà, unicamente del mancato acco- glimento di una tesi difensiva. Per contro, deve ribadirsi in questa sedesia che, secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (e dalle successive Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 8 di 9 Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017), l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, prin- cipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), sia che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. non si riferisce all’omesso esame di questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a que- st'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/ 2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017). Inammissibile, altresì, risulta la deduzione di violazione di legge. La stessa, infatti, risulta in primo luogo non rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo l’adeguata riproduzione delle intese intercorse tra le parti, in tal modo precludendo un ade- guato vaglio delle censure rivolte all’operazione di qualificazione del contratto svolta dalla Corte territoriale. Ulteriormente, il motivo, critica in modo inadeguato la ratio della decisione impugnata, la quale non ha escluso –come sembra opinare il ricorso – l’applicabilità alla fattispecie della disciplina dell’appalto ma, sulla base del contrario postulato, ha tuttavia ritenuto che nella specie dovesse trovare applicazione la disciplina dell’appalto di servi- zi, escludendo conseguentemente l’applicabilità dell’art. 1657 c.c., con affermazione che il motivo di ricorso omette di censurare. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con- danna dei ricorrent i alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S1 - R.G. 5954/2021 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 9 di 9 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu- to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so- pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo uni