CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 48424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con sentenza del 20 marzo 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano del 22 novembre 2021, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita a lui ascritto, riducendo la misura della provvisionale comminata in primo grado. Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato in quanto è stato allegato l'atto di rimessione di querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio legale rappresentante, del 22 maggio 2023 Stazione C.C. di Desio e la rituale accettazione da parte dell'imputato nella stessa data; considerato che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, Durante, Rv. 281326); osservato che i restanti motivi di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. ovvero dell'esimente ex art. 47, terzo comma, cod. pen., rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, non risultando evidente la presenza di cause di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); viste le note di udienza del 27 ottobre 2023, con cui il difensore del ricorrente ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per remissione di querela; ritenuto che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]