CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2019
Cassazione n. 05575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2580/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente e ricorrente incidentale condizionato -7 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1029/2019 depositata il 13/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società cooperativa onlus Solidarietà e Lavoro (in seguito Cooperativa) avviso di accertamento recante recupero di IVA per prestazioni effettuate nel 2010 a favore della [OSCURATO:PERSONA] spa (da ora Costa) e inerenti alle visite all'Acquario di Genova e al Museo del Mare e della Navigazione. Secondo l'Ufficio, infatti, non ricorrevano i presupposti dell'esenzione di cui all'art. 10 punto 22 d.P.R. n. 633 del 1972. - [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'avviso e la CTP Genova, con la sentenza n. 1147/17, avuta la partecipazione a giudizio anche della Costa, aveva accolto il ricorso tenuto conto anche di quanto disposto con la sentenza n. 17/12/2013 della stessa CTP. Avverso questa sentenza aveva proposto appello l'Agenzia delle Entrate. La CTR Liguria, con la sentenza n. 1029/19, ha respinto l'appello dell'Agenzia rilevando l'esenzione dall'IVA era confermata dagli atti dell'Amministrazione, da cui era scaturito anche l'affidamento della contribuente. Ha propsto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate che si è affidata a due motivi. Hanno resistito con controricorso la Costa e la Cooperativa, che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Entrambe hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato sentenza n. 25796/22 di questa Corte unitamente alla sentenza n. 1025/19 della CTR Liguria. [OSCURATO:PERSONA].L / 1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per extrapetizione in quanto la Cooperativa non aveva mai sollevato la questione relativa all'affidamento. Con il secondo motivo, in via subordinata, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 legge n. 212 del 2000, 23 e 53 Cost., 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo erronea l'applicazione del principio dell'affidamento in quanto la situazione di incertezza interpretativa ingenerata da atti dell'Amministrazione finanziaria non influisce sulla debenza dell'imposta ma può essere valutata soltanto ai fini dell'esclusione delle sanzioni. 2. Con il ricorso incidentale condizionato, la Cooperativa deduce, con il primo motivo, omesso esame e quindi violazione del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. , deducendo che la CTP Genova, con sentenza n. 778/13 impugnata dall'Agenzia soltanto in relazione al capo sulle spese, aveva accolto la domanda di rimborso della Cooperativa dell'IVA indebitamente versata in relazione ad operazioni identiche a quella oggetto della presente causa, relative a prestazioni svolte nell'ambito dell'Acquario di Genova e del Museo del Mare e della Navigazione. Con il secondo motivo deduce omesso esame del merito della controversia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto erano state distintamente indicate le prestazioni inerenti alle visite che, ai sensi dell'art. 10 n. 22 cit., si sono ritenute esenti per ragioni oggettive, domanda sulla quale la CTR non aveva deciso. Con il terzo motivo insiste, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per la determinazione delle prestazioni esenti e per il riconoscimento della non debenza, quantomeno, delle sanzioni sulla quale la CTR non si era pronunciata.3. Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dalla Cooperativa che denuncia carenza di interesse: secondo la contribuente, l'Agenzia avrebbe contestato soltanto il percorso motivazionale della sentenza (cioè l'argomento dell'affidamento incolpevole) ma non la decisione (cioè l'insussistenza della pretesa) con la conseguenza che l'accoglimento del vizio di extrapetizione non travolgerebbe la decisione ma dovrebbe importare soltanto la correzione della motivazione a mente dell'art. 384 comma 4 c.p.c. Come ammette la stessa Cooperativa, però, il giudizio ha sempre avuto per oggetto l'applicabilità della sopra citata esenzione IVA e la ricorrente, attaccando la motivazione, intende ottenere la cassazione della decisione fondata, secondo la sua prospettazione, su motivi mai dedotti; l'eventuale accoglimento del motivo comporta non la correzione della motivazione ma la cassazione della sentenza affinché il Giudice del merito decida, previi i necessari accertamenti in fatto, sulla base delle ragioni di gravame effettivamente e ritualmente proposte. 4. Peraltro, pur ammissibili, le doglianze dell'Ufficio devono essere disattese alla luce del precedente di questa Corte, costituito dalla sentenza n.25796/22, che ha definito il contenzioso tra l'Agenzia e la Costa con riguardo all'anno di imposta 2009, recante i medesimi rilievi e recuperi di imposta per le prestazioni svolte dalla Cooperativa presso l'Acquario di Genova e «relative a servizi di accoglienza, reception plurilingue e informazione visitatori, di assistenza alla visita all'interno dell'acquario e controllo degli accessi dei visitatori dal centralino nei giorni di sabato, domenica e festivi». Questa Corte, decidendo sul ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza n. 1025/19 della CTR della Liguria, ha disatteso il ricorso dell'Agenzia osservando quanto segue: «il ricorso si rivela non congruente col contenuto della decisione impugnata, con la quale il giudice d'appello, fungi dal convenire con l'Agenzia in ordine all'imponibilità delle prestazioni delle quali si discute, mostra di ritenere che le indicazioni provenienti da atti dell'Agenzia nel caso in esame non abbiano fatto altro che confermare che effettivamente esse fossero esenti: si legge difatti in sentenza, per un verso, che "Infatti, l'art. 10 comma 1 n. 22 del DPR n. 633/72 individua tra le operazioni esenti "le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili" (evidenziando in grassetto l'aggettivo "simili"); e, poco oltre, si aggiunge che "In sostanza, è stato chiarito che l'esenzione dall'iva, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), concerne non solo il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale, ma anche prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quale l'eventuale fornitura di audioguida e accompagnatore». 4.1. In sostanza, secondo la Corte, la CTR aveva affermato l'esenzione IVA delle prestazioni svolte dalla Cooperativa, trattandosi di prestazioni "inerenti" alla visita presso quelle strutture, ritenute dalla CTR "simili" a musei come richiesto dalla norma, cosicché le doglianze dell'Agenzia in tema di affidamento sono risultate del tutto inconferenti. Pur dovendosi affermare l'inammissibilità della produzione della sentenza n. 1025/19 della CTR della Liguria, estranea all'ambito previsionale delimitato dall'art. 372 c.p.c., non ricorrendo una ipotesi di giudicato esterno (Cass. sez. un. n. 2735 del 2017; Cass. n. 22376 del 2017; Cass. n. 23483 del 2010), non vi sono ragioni per discostarsi dall'indicato precedente di questa Corte, atteso che la sentenza n. 1028/19 contiene le stesse affermazioni della sentenza n. 1025/19 riportate dalla sentenza della Corte, e il suo percorso motivazionale conduce alle medesime conclusioni: sebbene inserite nel contesto espositivo relativo agli atti dell'Amministrazione sulla base del quale si era creato l'affidamento della contribuente, quelle affermazioni esprimono il convincimento dei giudici d'appello circa la sussistenza dei presupposti della invocata esenzione.5. Il rigetto assorbe il ricorso incidentale condizionato. 6. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna l'Agenzia dene, Entrate al pagamento a favore di che,- ciascuno dei controricorrenti la somma di euro 4.000,00 per spese oltre 15% spese generali, altri accessori per iva e cpa ed euro 200,00 per esborsi. Roma, 11.11.2