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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07274/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiulioM onferini che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già deposi- tata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chesiè riporta to ai motivi di ricorso e ha insistitoper l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha in parte accoltol’impugnazione proposta contro la sentenza del 2/7/2020, con cui il Tribu- nale di Modena aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudo- lenta per distrazione; è stato infatti accolto l’appello dell’imputato quanto alla di- strazione della somma pari alla differenza tra costi sostenuti (€ 184.175,50) e fatture emesse (€ 93.144,68), mentre è stata confermata la condanna in ordine alla distrazione di € 174.453, con rideterminazione sia della pena della reclusione sia della durata della pena accessoria ex art. 216 ultimo comma l.f.

2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando tre motivi, qui illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’erronea applicazione degli artt. 216, 1° comma,e 223, 1° comma, l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, l’istruttoria dibattimentale aveva chiarito che la somma di € 174.453 non era stata distratta, bensì destinata al pagamento di prestazioni effettivamente eseguite a favore della società fallita, in forza di una serie di contratti di subappalto, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l; nondimeno, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione sul punto ritenendo che,per dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni , non fosse sufficiente la mera produzione delle fatture, tenuto conto di una serie di elementi concorrenti (mancata spiegazione del perché i pagamenti siano stati effettuati a due anni di distanza, omessa produzione dei contratti di appalto e subappalto o di altra documentazione idonea a dar conto dell’effettiva realizzazione dei lavori, mancata produzione, altresì, delle fatture emesse dalla fallita nei confronti dei committenti).

Osserva al riguardo il ricorrente che dall’istruzione dibattimentale, e in particolare dalla deposizione del curatore, era emerso che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento su iniziativa della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Cocefar aveva, in realtà, i fondi necessari per estinguere il debito verso la sud- detta società e,ciò nonostante , non si era difesa nella procedura concorsuale; secondo il ricorso tale inerzia trova spiegazione nel fatto che, a fronte del decreto ingiuntivo emesso su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato un legale di presentare opposizione,ma questa attività non era stata compiuta; il decreto ingiuntivo era dunque divenuto definitivo e il [OSCURATO:PERSONA] ne era venuto a conoscenza solo a seguito della presentazione dell’istanza di fallimento.

Tali circostanze di fatto, riconosciute espressamente dal Tribunale di Modena, avevano portato all’as- soluzione dal reato di bancarotta impropria parallelamente contestato,in quanto il fallimentonon era attribuibile aduna condotta dolosa ma, piuttosto , ad una mera “negligenza nel seguire le pratiche affidate all’avvocato civilista”.

Stando così le cose, ritiene il ricorrente che l’assenza di un collegamento finalistico fra i paga- menti e il dissesto della società avrebbe dovuto condurreanche all’esclusione del reato di bancarotta per distrazione.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha ravvisato la configurabilità di tale reatoritenendo non eseguite le prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA].

Ma (e qui si passa al secondo versante del motivo di ricorso) che le prestazioni fossero state realmente eseguite lo provano vari elementi: la registrazione delle fatture nella contabilità tanto della fallita quanto di [OSCURATO:PERSONA]- stema [OSCURATO:PERSONA] costituisce un primo indizio dell’effettività delle prestazioni, anche in considerazione del fatto che nonsono stati ipotizzati i reati di emissione e uti- lizzo di fatture per operazioni inesistenti; inoltre, lo stesso curatore nel corso del dibattimento non ha saputo pronunciarsi nel senso né dell’esistenza né dell’inesi- stenza di un effettivo rapporto contrattuale fra le due società e tale sua incertezza, peraltro, è coerente con la scelta di proporre azionerevocatoria ex art. 67 l.f. (e non “l’azione di annullamento ex art. 64”); ancora, dalla deposizione del curatore risulta che nel corso del 2014 siano stati effettuati anche pagamenti nella direzione inversa, ossia di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Cocefar e dunque anche que- sta è una spia del carattere non fittizio dei rapporti fra le due società;infine, il ricorrente aveva puntualmente documentato la riferibilità dei singoli pagamenti a prestazioni realmente eseguite da [OSCURATO:PERSONA], producendo le fatture con la descrizione dei lavori e l’ubicazione dei cantieri, le fatture emesse nei con- frontidei committenti originari e le richieste di autorizzazione a Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. per il subappalto a [OSCURATO:PERSONA].

L’omessa con- siderazione da parte della Corte d’Appellodi tali elementi di prova, idonei a dimo- strare l’effettivitàdelle prestazioni, costituisce appunto vizio della motivazione e imponel’annullamento della sentenza. 2.2 Il secondo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’inosservanza della legge penale, con particolare riferimento all’art. 216, 3° comma,l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, ritiene il ricorrente che i pagamenti di cui si discute avrebbero potuto al più integrare una bancarotta preferenziale; ma tale prospettazione, già avanzata con l’atto di ap- pello, è stata disattesa dalla Corte d’Appellosul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], vista la genericità delle fatture, non avesse fornito prova dell’esistenza del debito alla cui estinzione i pagamenti sarebbero stati destinati; inoltre, prosegue la Corte d’Appello, ildolo generico della bancarotta per distrazione si coglie “nelle opera- zioni contabili compiute, nella eterogeneità dei destinatari dei singoli versamenti e nella genericità delle causali dei finanziamenti”.

Tuttavia, osserva il ricorrente, queste ultime osservazioni sono estranee al caso concreto, dal momento che pa- cificamente i pagamenti avevano ununico destinatario, che non si tratta di finan- ziamenti e che neanche vi sono in discussione operazioni contabili di particolare rilievo.

Quindi,il ricorrente ribadisce la propria tesi in merito alla configurabilità, al più, del delitto di bancarotta preferenziale. 2.3 Con il terzo e ultimo motivo di ricorso sideduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 n. 6) cod. pen.La Corte d’Appello, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’atte- nuante,in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva sì concluso un accordo transattivo con la cura- tela fallimentare versando, prima dell’inizio del processo, una somma a titolo di risarcimento del danno, ma si trattava di importo inferiore a quello oggetto delle distrazioni.

Osserva il ricorrente che la transazione era stata autorizzata dal Giu- dice Delegato, che evidentemente aveva ritenuto congrua e satisfattiva la somma concordata, tanto da acconsentire anche alla revoca della costituzione di parte civile effettuata in udienza preliminare; e, siccome tale valutazione proveniva dall’organo di vertice della procedura che, in quanto tale, aveva cognizione sia della vantaggiosità dell’accordo sia delle chances di realizzazione del credito, il Giudice penale non poteva sconfessare tale scelta.

In secondo luogo, la Corte d’Appellonon ha tenuto conto del fatto che , prima del fallimento, come emerso dalla testimonianza del curatore, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato in favore di Cocefar € 27.118 al solo scopo di evitare al conto corrente di quest’ultima di avere un saldo negativo; ebbene, in tal caso si tratterebbe di versamento di somme sine titulo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto reclamare in resti- tuzione e che, “conseguentemente, vanno ad incrementare l’importo percepito dalla procedura a titolo risarcitorio”.

Anche di questo aspetto la Corte d’Appello non ha tenuto conto e,dunque, la sentenza deve essere annullata per rivalutare la configurabilità dell’attenuante de qua.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale pressoquesta Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in ammissibile . 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è essenziale rilevare che il ricorrente non prende posizionesull’osservazione della Corte d’Appello relativa, da un lato, all’omessa produzione dei contratti di appalto e, dall’altro, alla produzione di un unicocontratto di subappalto del 2013, come tale successivo al periodo di emis- sione delle fatture oggetto di contestazione(2012); parimenti, il ricorrente non contesta il passo della motivazione in cui la Corte d’Appello evidenzia che, delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso la Cocefar, quelle collegate al pagamento più cospicuo(€ 116.200) non riportavan o neanche l’indicazione del contratto di appalto stipulato a monte,se non facendo generico riferimentoall’esi- stenza di “diversi contratti di appalto” (v. pagina 4 sentenza impugnata).

Ora, per escludere l’esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui si tratta, la Corte d’Appello ha valorizzato l’assenza di tale documentazione e altri due ele- menti che il ricorrente di fatto non contesta, vale a dire, da una parte,la sua qualità di socio di maggioranza ed amministratore di [OSCURATO:PERSONA] ti e, dall’altra, il ritardo di due anni che intercorre fra l’emissione delle fatture e d i pagamenti(a loro volta effettuati, come rileva la sentenza di primo grado e come non è contestato, a ridosso della richiesta di fallimento e, in un caso, anche dopo di essa).Non si può quindi non osservare che la motivazione della sentenza, ol- tretutto conforme sul punto a quella resa dal Tribunale, è puntuale, logica, coe- rente,e che a fronte di essa il pur articolato motivo di ricorso svela, per le ragioni indicate, tutta la sua incompletezza.Quelli appena valorizzati sono argomenti tali, per la loro forza persuasiva, da vanificare un altro profil o del motivo di ricorso, ossia l’avvenuta produzione delle fatture emesse da Cocefarnei confronti dei com- mittenti(circostanza negata dalla Corte d’Appello e di cui il ricorrente ha nondi- meno dato prova).

In effetti, all’evidenza, i l vizi o contestat o dal ricorrente non intacca la tenuta logico-giuridicadella sentenza nel suo complesso, considerata l’esaustività delle altre argomentazioni (si ripete, sostanzialmente incontestate) su cui la Corte d’Appello ha fondato la natura distrattiva dei pagamenti.

Per il resto, il ricorrente propone censure inammissibili poiché, a seconda dei casi,manifesta- mente infondatein diritto o avulse dal tenore delle contestazioni o , ancora, fina- lizzatead una mera rivalutazione della prova ( l’assenza di stato d’insolvenza e di collegamento causale fra le distrazioni e il fallimento, i rapporti della fallita con [OSCURATO:PERSONA] e i pagamenti di quest’ultima in favore della prima, tutti argomenti di cui per di più non si spiega la decisività in rapporto a quelli posti a fondamento della decisione). 1.2 L’inammissibilità di questo motivo discende de plano dalle precedenti osservazioni, in quanto, se la Corte d’Appello ha congruamente motivato in merito alla valenza distrattiva dei pagamenti, ciò comporta che di questi sia stata accer- tata l’assenza di causa e che, pertanto, non ricorrano gli estremi della bancarotta preferenziale: tale figura criminosa si configura infatti quando “il pagamento estin- gua un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un’ipotesi di distrazione dei beni e non di dise- guale trattamento deicreditori ” ( Sez.

V, n. 32637 del 16/4/2018).

L’assenza di correlazione fra il pagamento e uno o più debiti della società, come statuito da questa Corte e come qui si ritiene di ribadire, impedisce , pertanto , di procedere allariqualificazione pretesa dal ricorrente.

Tali considerazioni, quindi, danno conto della manifesta infondatezza del ricorso sul punto. 1.3 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il terzo e ultimo mo- tivo di ricorso.

E’ incontestato che lasomma versata dal ricorrente alla curatela fallimentare, pari a € 30.500, siadi gran lungainferiore all’importo delle distrazioni (€ 174.453).Alla stessa conclusione si giungerebbe, peraltro, anche aggiungendo allasomma predetta quella di € 27.118, che è stata versata nel corso del 2014 dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo il ricorrente, andrebbe im- putata al debito totale nei confronti della curatela. [OSCURATO:PERSONA] sta che, nell’uno e nell’al- tro caso, si impone la medesima osservazione: entrambi i giudici di merito hanno rilevatoche l’attenuante ex art. 62 numero 6) c od . p en . si configura solo nel caso di risarcimento integrale del danno,e le sentenze, su questo punto, risultano con- formialla giurisprudenza di questa Corte ( “ Ai fini del riconoscimento dell'effetto at- tenuanteal risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è ne- cessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato”: Sez.

V, n. 46866 del 22/12/2005, RV 233048- 01).

Ovvioche tale principio, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non sia scalfito dal fatto, puramente accidentale, che il giudice delegato alla procedura fallimentare abbia ritenuto “congrua e satisfattiva” la somma versata a titolo tran- sattivo dal [OSCURATO:PERSONA]: ciò non toglie, infatti, che si tratti di somma inferiore al danno complessivamente provocato dal reato,ed è inoltre sconosciuta all’ordinamento una sorta di forza vincolante di tale valutazione del giudice delegato nei confronti del giudice penale.

2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod.proc. pen.).

P.Q.M Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiulioM onferini che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già deposi- tata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chesiè riporta to ai motivi di ricorso e ha insistitoper l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha in parte accoltol’impugnazione proposta contro la sentenza del 2/7/2020, con cui il Tribu- nale di Modena aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudo- lenta per distrazione; è stato infatti accolto l’appello dell’imputato quanto alla di- strazione della somma pari alla differenza tra costi sostenuti (€ 184.175,50) e fatture emesse (€ 93.144,68), mentre è stata confermata la condanna in ordine alla distrazione di € 174.453, con rideterminazione sia della pena della reclusione sia della durata della pena accessoria ex art. 216 ultimo comma l.f. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando tre motivi, qui illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’erronea applicazione degli artt. 216, 1° comma,e 223, 1° comma, l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, l’istruttoria dibattimentale aveva chiarito che la somma di € 174.453 non era stata distratta, bensì destinata al pagamento di prestazioni effettivamente eseguite a favore della società fallita, in forza di una serie di contratti di subappalto, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l; nondimeno, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione sul punto ritenendo che,per dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni , non fosse sufficiente la mera produzione delle fatture, tenuto conto di una serie di elementi concorrenti (mancata spiegazione del perché i pagamenti siano stati effettuati a due anni di distanza, omessa produzione dei contratti di appalto e subappalto o di altra documentazione idonea a dar conto dell’effettiva realizzazione dei lavori, mancata produzione, altresì, delle fatture emesse dalla fallita nei confronti dei committenti). Osserva al riguardo il ricorrente che dall’istruzione dibattimentale, e in particolare dalla deposizione del curatore, era emerso che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento su iniziativa della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Cocefar aveva, in realtà, i fondi necessari per estinguere il debito verso la sud- detta società e,ciò nonostante , non si era difesa nella procedura concorsuale; secondo il ricorso tale inerzia trova spiegazione nel fatto che, a fronte del decreto ingiuntivo emesso su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato un legale di presentare opposizione,ma questa attività non era stata compiuta; il decreto ingiuntivo era dunque divenuto definitivo e il [OSCURATO:PERSONA] ne era venuto a conoscenza solo a seguito della presentazione dell’istanza di fallimento. Tali circostanze di fatto, riconosciute espressamente dal Tribunale di Modena, avevano portato all’as- soluzione dal reato di bancarotta impropria parallelamente contestato,in quanto il fallimentonon era attribuibile aduna condotta dolosa ma, piuttosto , ad una mera “negligenza nel seguire le pratiche affidate all’avvocato civilista”. Stando così le cose, ritiene il ricorrente che l’assenza di un collegamento finalistico fra i paga- menti e il dissesto della società avrebbe dovuto condurreanche all’esclusione del reato di bancarotta per distrazione. La Corte d’Appello, tuttavia, ha ravvisato la configurabilità di tale reatoritenendo non eseguite le prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA]. Ma (e qui si passa al secondo versante del motivo di ricorso) che le prestazioni fossero state realmente eseguite lo provano vari elementi: la registrazione delle fatture nella contabilità tanto della fallita quanto di [OSCURATO:PERSONA]- stema [OSCURATO:PERSONA] costituisce un primo indizio dell’effettività delle prestazioni, anche in considerazione del fatto che nonsono stati ipotizzati i reati di emissione e uti- lizzo di fatture per operazioni inesistenti; inoltre, lo stesso curatore nel corso del dibattimento non ha saputo pronunciarsi nel senso né dell’esistenza né dell’inesi- stenza di un effettivo rapporto contrattuale fra le due società e tale sua incertezza, peraltro, è coerente con la scelta di proporre azionerevocatoria ex art. 67 l.f. (e non “l’azione di annullamento ex art. 64”); ancora, dalla deposizione del curatore risulta che nel corso del 2014 siano stati effettuati anche pagamenti nella direzione inversa, ossia di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Cocefar e dunque anche que- sta è una spia del carattere non fittizio dei rapporti fra le due società;infine, il ricorrente aveva puntualmente documentato la riferibilità dei singoli pagamenti a prestazioni realmente eseguite da [OSCURATO:PERSONA], producendo le fatture con la descrizione dei lavori e l’ubicazione dei cantieri, le fatture emesse nei con- frontidei committenti originari e le richieste di autorizzazione a Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per il subappalto a [OSCURATO:PERSONA]. L’omessa con- siderazione da parte della Corte d’Appellodi tali elementi di prova, idonei a dimo- strare l’effettivitàdelle prestazioni, costituisce appunto vizio della motivazione e imponel’annullamento della sentenza. 2.2 Il secondo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’inosservanza della legge penale, con particolare riferimento all’art. 216, 3° comma,l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ritiene il ricorrente che i pagamenti di cui si discute avrebbero potuto al più integrare una bancarotta preferenziale; ma tale prospettazione, già avanzata con l’atto di ap- pello, è stata disattesa dalla Corte d’Appellosul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], vista la genericità delle fatture, non avesse fornito prova dell’esistenza del debito alla cui estinzione i pagamenti sarebbero stati destinati; inoltre, prosegue la Corte d’Appello, ildolo generico della bancarotta per distrazione si coglie “nelle opera- zioni contabili compiute, nella eterogeneità dei destinatari dei singoli versamenti e nella genericità delle causali dei finanziamenti”. Tuttavia, osserva il ricorrente, queste ultime osservazioni sono estranee al caso concreto, dal momento che pa- cificamente i pagamenti avevano ununico destinatario, che non si tratta di finan- ziamenti e che neanche vi sono in discussione operazioni contabili di particolare rilievo. Quindi,il ricorrente ribadisce la propria tesi in merito alla configurabilità, al più, del delitto di bancarotta preferenziale. 2.3 Con il terzo e ultimo motivo di ricorso sideduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 n. 6) cod. pen.La Corte d’Appello, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’atte- nuante,in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva sì concluso un accordo transattivo con la cura- tela fallimentare versando, prima dell’inizio del processo, una somma a titolo di risarcimento del danno, ma si trattava di importo inferiore a quello oggetto delle distrazioni. Osserva il ricorrente che la transazione era stata autorizzata dal Giu- dice Delegato, che evidentemente aveva ritenuto congrua e satisfattiva la somma concordata, tanto da acconsentire anche alla revoca della costituzione di parte civile effettuata in udienza preliminare; e, siccome tale valutazione proveniva dall’organo di vertice della procedura che, in quanto tale, aveva cognizione sia della vantaggiosità dell’accordo sia delle chances di realizzazione del credito, il Giudice penale non poteva sconfessare tale scelta. In secondo luogo, la Corte d’Appellonon ha tenuto conto del fatto che , prima del fallimento, come emerso dalla testimonianza del curatore, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato in favore di Cocefar € 27.118 al solo scopo di evitare al conto corrente di quest’ultima di avere un saldo negativo; ebbene, in tal caso si tratterebbe di versamento di somme sine titulo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto reclamare in resti- tuzione e che, “conseguentemente, vanno ad incrementare l’importo percepito dalla procedura a titolo risarcitorio”. Anche di questo aspetto la Corte d’Appello non ha tenuto conto e,dunque, la sentenza deve essere annullata per rivalutare la configurabilità dell’attenuante de qua. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale pressoquesta Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in ammissibile . 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è essenziale rilevare che il ricorrente non prende posizionesull’osservazione della Corte d’Appello relativa, da un lato, all’omessa produzione dei contratti di appalto e, dall’altro, alla produzione di un unicocontratto di subappalto del 2013, come tale successivo al periodo di emis- sione delle fatture oggetto di contestazione(2012); parimenti, il ricorrente non contesta il passo della motivazione in cui la Corte d’Appello evidenzia che, delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso la Cocefar, quelle collegate al pagamento più cospicuo(€ 116.200) non riportavan o neanche l’indicazione del contratto di appalto stipulato a monte,se non facendo generico riferimentoall’esi- stenza di “diversi contratti di appalto” (v. pagina 4 sentenza impugnata). Ora, per escludere l’esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui si tratta, la Corte d’Appello ha valorizzato l’assenza di tale documentazione e altri due ele- menti che il ricorrente di fatto non contesta, vale a dire, da una parte,la sua qualità di socio di maggioranza ed amministratore di [OSCURATO:PERSONA] ti e, dall’altra, il ritardo di due anni che intercorre fra l’emissione delle fatture e d i pagamenti(a loro volta effettuati, come rileva la sentenza di primo grado e come non è contestato, a ridosso della richiesta di fallimento e, in un caso, anche dopo di essa).Non si può quindi non osservare che la motivazione della sentenza, ol- tretutto conforme sul punto a quella resa dal Tribunale, è puntuale, logica, coe- rente,e che a fronte di essa il pur articolato motivo di ricorso svela, per le ragioni indicate, tutta la sua incompletezza.Quelli appena valorizzati sono argomenti tali, per la loro forza persuasiva, da vanificare un altro profil o del motivo di ricorso, ossia l’avvenuta produzione delle fatture emesse da Cocefarnei confronti dei com- mittenti(circostanza negata dalla Corte d’Appello e di cui il ricorrente ha nondi- meno dato prova). In effetti, all’evidenza, i l vizi o contestat o dal ricorrente non intacca la tenuta logico-giuridicadella sentenza nel suo complesso, considerata l’esaustività delle altre argomentazioni (si ripete, sostanzialmente incontestate) su cui la Corte d’Appello ha fondato la natura distrattiva dei pagamenti. Per il resto, il ricorrente propone censure inammissibili poiché, a seconda dei casi,manifesta- mente infondatein diritto o avulse dal tenore delle contestazioni o , ancora, fina- lizzatead una mera rivalutazione della prova ( l’assenza di stato d’insolvenza e di collegamento causale fra le distrazioni e il fallimento, i rapporti della fallita con [OSCURATO:PERSONA] e i pagamenti di quest’ultima in favore della prima, tutti argomenti di cui per di più non si spiega la decisività in rapporto a quelli posti a fondamento della decisione). 1.2 L’inammissibilità di questo motivo discende de plano dalle precedenti osservazioni, in quanto, se la Corte d’Appello ha congruamente motivato in merito alla valenza distrattiva dei pagamenti, ciò comporta che di questi sia stata accer- tata l’assenza di causa e che, pertanto, non ricorrano gli estremi della bancarotta preferenziale: tale figura criminosa si configura infatti quando “il pagamento estin- gua un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un’ipotesi di distrazione dei beni e non di dise- guale trattamento deicreditori ” ( Sez. V, n. 32637 del 16/4/2018). L’assenza di correlazione fra il pagamento e uno o più debiti della società, come statuito da questa Corte e come qui si ritiene di ribadire, impedisce , pertanto , di procedere allariqualificazione pretesa dal ricorrente. Tali considerazioni, quindi, danno conto della manifesta infondatezza del ricorso sul punto. 1.3 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il terzo e ultimo mo- tivo di ricorso. E’ incontestato che lasomma versata dal ricorrente alla curatela fallimentare, pari a € 30.500, siadi gran lungainferiore all’importo delle distrazioni (€ 174.453).Alla stessa conclusione si giungerebbe, peraltro, anche aggiungendo allasomma predetta quella di € 27.118, che è stata versata nel corso del 2014 dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo il ricorrente, andrebbe im- putata al debito totale nei confronti della curatela. [OSCURATO:PERSONA] sta che, nell’uno e nell’al- tro caso, si impone la medesima osservazione: entrambi i giudici di merito hanno rilevatoche l’attenuante ex art. 62 numero 6) c od . p en . si configura solo nel caso di risarcimento integrale del danno,e le sentenze, su questo punto, risultano con- formialla giurisprudenza di questa Corte ( “ Ai fini del riconoscimento dell'effetto at- tenuanteal risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è ne- cessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione "qua ante", non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato”: Sez. V, n. 46866 del 22/12/2005, RV 233048- 01). Ovvioche tale principio, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non sia scalfito dal fatto, puramente accidentale, che il giudice delegato alla procedura fallimentare abbia ritenuto “congrua e satisfattiva” la somma versata a titolo tran- sattivo dal [OSCURATO:PERSONA]: ciò non toglie, infatti, che si tratti di somma inferiore al danno complessivamente provocato dal reato,ed è inoltre sconosciuta all’ordinamento una sorta di forza vincolante di tale valutazione del giudice delegato nei confronti del giudice penale. 2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod.proc. pen.). P.Q.M Dichiara inam
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