CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 39799/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto il ricorso il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni e nota spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino dichiarava estinto il reato di truffa contestato al Vezzoli ed alla Podestà e confermava le statuizioni civili. Gli imputati erano accusati di avere taciuto alla parte civile che l'immobile compravenduto era gravato da ipoteca che era stata iscritta sull'immobile il r agosto 2005, ovvero dopo la redazione del rogito effettuata il 29 luglio 2005 ma prima della sua iscrizione disposta il 2 agosto 2005. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Podestà che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevazione degli elementi costitutivi della truffa che avevano legittimato la condanna alle statuizioni civili: invero non si rileverebbe nessun "silenzio" decettivo dato che all'atto del rogito - 29 luglio 2005 - non era stata attivata alcuna procedura esecutiva ed il decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva solo il 31 luglio 2005 (l'ipoteca veniva invece iscritta il giorno successivo prima della registrazione del rogito). Mancherebbe anche l'elemento soggettivo in quanto non era affatto prevedibile la sovrapposizione della procedura esecutiva alla compravendita. La ricorrente peraltro non aveva alcuna consapevolezza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato la sua volontà di attivare la garanza fideiussoria nel mese di luglio (i 18 luglio 2005), anche in ragione del fatto che non aveva alcuna carica amministrativa nell'ambito della società Rosato, la cui esposizione debitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era garantita dalla fideiussione del coniuge, coimputato (Vezzoli). Si precisava che inoltre che la fideiussione, che aveva consentito l'iscrizione ipotecaria, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, era "semplice", come confermato dal fatto che la banca aveva dovuto munirsi di decreto ingiuntivo per effettuare l'iscrizione dell'ipoteca. 2.2. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle prove e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenza di merito emergeva sia la trama fraudolenta (la diffida di Antonveneta risaliva a metà luglio,data precedente al rogito), che si concretizzava nella iscrizione dell'ipoteca nel tempo intercorso tra la stipula del rogito e la sua trascrizione, sia la consapevolezza di tale progetto da parte della ricorrente, che - come evidenziato dalla sentenza di primo grado - emergeva con chiarezza dal contenuto del suo esame (pag. 4 della sentenza del Tribunale). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. R.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, 00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso